Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26736 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 21/10/2019), n.26736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23870-2018 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avvocato LIA MINACAPILLI e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il

11/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento notificato al ricorrente in data 11.9.2017 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa rigettava la sua istanza volta ad ottenere la concessione dello status di rifugiato, o in subordine della tutela sussidiaria, o in ulteriore subordine di quella umanitaria.

Con il decreto oggi impugnato il Tribunale di Caltanissetta rigettava il ricorso interposto da M.A. avverso il predetto provvedimento reiettivo. Il giudice di merito riteneva non credibile la storia riferita dal ricorrente, il quale aveva narrato di aver aperto in patria un servizio di noleggio vetture con conducente e di essersi accorto, durante un servizio prestato ad alcuni clienti, che i bagagli di questi ultimi contenevano droga; di aver quindi segnalato la cosa alla polizia, la quale aveva arrestato i trafficanti, scoprendo poi trattarsi di talebani. Riferiva ancora di aver subito ritorsioni da parte del predetto gruppo: in particolare, erano stati esplosi colpi di arma da fuoco contro la sua casa, con uccisione di sua moglie, e gli era stata recapitata una lettera contenente minacce di morte direttamente indirizzate contro di lui. All’esito delle predette ritorsioni, il richiedente la protezione aveva deciso di lasciare il Paese.

Propone ricorso per la cassazione del predetto provvedimento M.A. affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di merito avrebbe omesso di indagare le effettive condizioni del Paese di origine, in base al principio dell’attenuazione dell’onere della prova previsto in materia di protezione internazionale, e avrebbe erroneamente ritenuto non credibile la sua storia.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 perchè il Tribunale avrebbe omesso di considerare la predetta situazione del Paese di origine, ed in particolare della sua zona di provenienza, ai fini della concessione della tutela sussidiaria, escludendo la presenza di situazioni rilevanti nel (OMISSIS).

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32 perchè il giudice nisseno avrebbe omesso di esaminare la situazione interna del Pakistan ai fini della concessione della tutela umanitaria.

La prima censura è fondata.

Il Tribunale di Caltanissetta ha invero ritenuto non credibile la storia riferita dall’odierno ricorrente, valorizzando alcune presunte incongruenze: il fatto che i terroristi avessero deciso di usare un noleggio con autista anzichè senza; il fatto che il ricorrente avesse potuto controllare il contenuto dei bagagli dei suoi clienti; il fatto che i complici dei terroristi fatti arrestare dal ricorrente avessero ucciso la moglie di quest’ultimo, pur avendo lasciato una lettera di minacce indirizzata direttamente al medesimo; il fatto che il certificato di morte della moglie recasse la dicitura “norma” e non facesse cenno ad una morte violenta; ed infine, il fatto che il richiedente la protezione avesse dichiarato innanzi la commissione territoriale che era stata condotta una autopsia sulla moglie, mentre sul certificato di morte di costei era indicato come data di sepoltura il giorno immediatamente successivo al decesso.

A ben vedere, tutte le circostanze evidenziate dal giudice nisseno non sono decisive ai fini della valutazione della credibilità della storia riferita dal M. e non ne colgono i dati essenziali. In particolare, non può essere escluso che i terroristi abbiano scelto di usare un noleggio con autista, nè che quest’ultimo -forse insospettito da alcuni comportamenti dei suoi clienti- sia riuscito a verificare il contenuto del bagaglio trasportato. Neppure è possibile individuare contraddizioni o illogicità nel fatto che i compagni dei terroristi fatti arrestare dal richiedente la protezione abbiano deciso di compiere una ritorsione contro la sua famiglia, prima uccidendo la moglie e poi lasciando una lettera di minacce indirizzata direttamente al responsabile dell’arresto dei loro complici. Ed infine, non è possibile individuare alcuna contraddizione dal certificato di morte della moglie del ricorrente, poichè la dicitura “normal” non è incompatibile con una causa violenta di morte e la circostanza che il corpo sia stato sepolto il giorno dopo quello del decesso non esclude la possibilità di una tempestiva autopsia.

In definitiva, il Tribunale ha ritenuto non credibile la storia del ricorrente valorizzando alcuni dettagli non significativi e trascurandone il senso complessivo, rappresentato dal procurato arresto di alcuni terroristi e dalla ritorsione subita dal M. mediante l’uccisione della moglie. In tale contesto, la minaccia ricevuta dal richiedente la protezione avrebbe dovuto essere ritenuta credibile e fondata, proprio alla luce della sparatoria che aveva comportato la morte di sua moglie, la quale costituiva un’evidente dimostrazione dell’effettività e della serietà del pericolo.

In proposito, occorre ribadire il principio per cui ai fini della prognosi negativa sulla credibilità soggettiva del richiedente la protezione, internazionale o umanitaria, non possono essere valorizzati soltanto elementi isolati o marginali, specie se essi non incidono sull’effettivo accadimento del fatto narrato (cfr. in argomento Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 8282 del 04/04/2013, Rv. 625812). Nel caso di specie, il racconto del ricorrente non poteva essere considerato inattendibile soltanto in funzione dei marginali aspetti evidenziati dal giudice nisseno, poichè l’elemento decisivo della storia riferita dal M. era, in ultima analisi, il fatto che egli avesse procurato l’arresto di alcuni talebani subendo poi ritorsioni e minacce dai loro sodali: circostanze, queste, che il Tribunale ha completamente omesso di considerare, valorizzando invece dati secondari, non idonei ad esprimere il nucleo essenziale del racconto del richiedente e, quindi, non tali da poter essere considerati decisivi ai fini del giudizio di attendibilità o inattendibilità di quest’ultimo.

Va altresì ribadito, d’altro canto, che in materia di protezione internazionale “… la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, incombendo al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193). Obbligo di cooperazione istruttoria che, nel caso di specie, non risulta assolto dal giudice di merito nella complessiva declinazione risultante dalla corretta applicazione dei principi poc’anzi richiamati.

L’accoglimento, nei termini indicati, della prima censura comporta l’assorbimento delle altre. La decisione impugnata va quindi cassata in relazione alla censura accolta e la causa rinviata al Tribunale di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa il provvedimento impugnato in relazione alla censura accolta e rinvia la causa al Tribunale di Caltanissetta, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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