Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26736 del 01/10/2021

Cassazione civile sez. I, 01/10/2021, (ud. 15/07/2021, dep. 01/10/2021), n.26736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5037/2020 proposto da:

L.G.L., elettivamente domiciliata in Roma, Via

Lattanzio n. 5, presso lo studio dell’avvocato Meschini Filippo

Maria, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A.M., quale figlio della amministranda

L.G.L., elettivamente domiciliato in Roma, Via Pompeo Magno n. 1,

presso lo studio dell’avvocato Acampora Antonio, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Tolomei Ilaria, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, del 26/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2021 dal cons. PIETRO LAMORGESE ANTONIO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, con decreto del 31 ottobre 2019, ha rigettato il reclamo di L.G.L. avverso il decreto del giudice tutelare che, sul ricorso di S.A.M. (figlio della L.), aveva disposto l’apertura della procedura di amministrazione di sostegno (a.d.s.) della stessa L., ritenuta bisognosa di assistenza nel compimento degli atti di straordinaria amministrazione inerenti alla gestione del suo patrimonio e di società; aveva nominato l’a.d.s. in persona poi individuata nell’avvocato Stefano Agamennone e rigettato la richiesta di S. di estendere la procedura anche agli atti di ordinaria amministrazione.

La Corte territoriale ha condiviso in pieno le valutazioni dei periti e consulenti tecnici d’ufficio nominati nel procedimento penale nei confronti di Pi.An. (ivi imputato del delitto di circonvenzione di incapaci) e nel procedimento dinanzi al giudice tutelare, i quali, pur escludendo una condizione di infermità mentale derivante da patologie psichiatriche, hanno rilevato nella L. “una personalità con caratteristiche disarmoniche in cui sono emersi tratti di tipo narcisistico, ossessivo-compulsivo, istrionico e paranoideo (…) La commistione di questi tratti (…) determina un indebolimento della corretta percezione della realtà e della capacità di rapportarsi ad essa, tale da configurare una condizione di deficienza psichica, ovvero di uno stato di vulnerabilità e di menomazione del potere di critica, in grado di rendere possibile l’altrui opera di suggestione”.

Si giustificava, dunque, ad avviso della Corte, nonostante la contrarietà della beneficiaria, l’adozione del provvedimento impugnato che nominava come a.d.s. una persona estranea alla cerchia familiare, al fine di garantire una adeguata tutela degli interessi della beneficiaria stessa.

La L. propone ricorso per cassazione, resistito da S.. Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell’art. 404 c.c., per essere stata sottoposta alla procedura di a.d.s. senza un accertamento della impossibilità di cura dei propri interessi, travisando il significato del rifiuto di rispondere alle domande relative al suo patrimonio, indicativo invece del naturale riserbo di una persona ultranovantenne e del naturale bisogno di sentirsi garantita solo da persone di sua fiducia, vista la diffidenza nei confronti del figlio che aveva tenuto un comportamento persecutorio nei suoi confronti.

Il motivo è inammissibile. Le censure svolte nel motivo mirano a una impropria rivisitazione di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, i quali hanno diffusamente illustrato le ragioni a sostegno dell’apertura della procedura di a.d.s. a beneficio della ricorrente, sulla base di indagini tecniche svolte in sedi diverse.

Il secondo motivo denuncia omesso esame delle plurime censure rivolte dai consulenti di parte alle consulenze d’ufficio, a dimostrazione dell’autonomia di giudizio della L., come emergente sia dalla costituzione di due trusts cui affidare il suo patrimonio, sia dall’esonero di Pi.An. dagli incarichi di amministrazione; il terzo motivo denuncia omessa pronuncia sul motivo di reclamo con il quale era stata dedotta la rilevanza dell’intervenuta costituzione dei trusts, quale misura alternativa all’amministrazione di sostegno.

Entrambi i predetti motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili per ragioni analoghe a quelle esposte rispetto al primo motivo, nonché per difetto di specificità, in relazione alle modalità di costituzione dei trusts, ai beni trasferiti in proprietà segregata (rimanendovi comunque escluse le opere d’arte, come riferito dalla ricorrente) e al programma gestorio la cui attuazione è rimessa al trustee.

La Corte territoriale ha esaminato la questione inerente ai trusts (a pag. 4 del decreto impugnato), come si riconosce in parte nel ricorso (a pag. 16), per escluderne la rilevanza sia quale espressione di autonomia di giudizio della ricorrente, sia quale misura alternativa alla a.d.s., sebbene a quest’ultimo riguardo il motivo sia privo di specificità, non essendo chiaro se e in quale atto processuale la ricorrente abbia valorizzato i trusts come misura alternativa alla a.d.s. (sul punto c’e’ puntuale eccezione a pag. 36 del controricorso). La questione è stata comunque implicitamente esaminata anche in tale seconda prospettiva e si è tenuto conto dell’esonero del Pi. dagli incarichi, “trattandosi di situazioni… che – ad avviso della Corte – non sono idonee a scalfire la valenza probatoria della consulenza tecnica d’ufficio, né a determinare una diversa valutazione delle circostanze ai fini della decisione” (vd. decreto a pag. 5). E’ una valutazione di fatto incensurabile in sede di legittimità e coerente con gli oneri di vigilanza sull’operato del trustee che, gravando di regola sul disponente, ne presuppongono la capacità di autodeterminazione per la cura dei propri interessi che la Corte ha escluso.

Sulla questione della mancata datazione dell’inizio dello stato di deficienza psichica (che è oggetto delle obiezioni del consulente di parte), la Corte ha rilevato che “a distanza di un anno dalla perizia svolta in sede penale le condizioni psichiche della signora L. appaiono ulteriormente indebolite, a conferma di una traiettoria involutiva che va oltre l’invecchiamento fisiologico (…) Il funzionamento della struttura di personalità è andata incontro ad uno scadimento” (pag. 6 del decreto).

Inammissibile è anche il quarto motivo, che denuncia omesso esame dell’istanza istruttoria diretta a fare ammettere deposizioni testimoniali di persone conosciute, offertesi di rendere dichiarazioni scritte in merito allo stato di salute mentale della L., per difetto di specificità in ordine al contenuto specifico delle deposizioni non ammesse, ciò precludendo la valutazione circa la loro decisività.

Il ricorso è inammissibile. Le spese devono essere compensate in considerazione della dimensione sostanziale e particolarità della controversia.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile, compensa le spese.

In caso di diffusione della presente ordinanza, omettere le generalità e gli altri dati identificativi.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2021

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