Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26735 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 21/10/2019), n.26735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23738-2018 proposto da:

O.F.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO n.

38, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO MAIORANA che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RIC. PROT. INT. FIRENZE SEZ. DIST. PERUGIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 67/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 01/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Perugia rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento della protezione internazionale o in subordine di quella umanitaria.

Avverso tale provvedimento interponeva opposizione O.F.C., che veniva respinta dal Tribunale di Perugia con decisione del 5.1.2017.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 67/2018, la Corte di Appello di Perugia, adita dall’ O.F. per l’impugnazione della statuizione di prime cure, rigettava l’impugnazione compensando le spese.

La Corte di Appello riteneva non credibile la storia del richiedente la protezione, che aveva riferito di essere fuggito dal Gambia (proprio Paese di origine) in quanto era venuto a conoscenza di informazioni riservate relative al Presidente da parte di un mercenario, fratello del suo migliore amico; quest’ultimo era stato arrestato ed aveva consigliato all’ 0.F. di abbandonare il Paese.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione O.F.C. affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso il Ministero dell’Interno. La Commissione territoriale di Perugia, intimate, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di Cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5 perchè la Corte di Appello non avrebbe considerato la situazione interna del Gambia, contraddistinta da un quadro di violenza generale, come si evince dalle fonti internazionali indicate a pag.5 e ss. del ricorso.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’erroneo esame, sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente innanzi la commissione territoriale, perchè il giudice di seconde cure avrebbe dovuto ravvisare nel racconto del richiedente la protezione una condizione di vulnerabilità e dunque approfondire i termini dello stesso.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’omesso esame delle fonti informative sulla situazione interna del Gambia, in quanto la Corte perugina avrebbe dovuto riconoscere quantomeno la sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19 perchè la Corte umbra avrebbe dovuto ravvisare la sussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

La Corte territoriale ha infatti respinto la richiesta di protezione dell’odierno ricorrente sulla base di una valutazione di non credibilità del suo racconto. In particolare, il giudice di seconde cure ha ritenuto che il ricorrente “… rispetto a quanto riferito non è riuscito a fornire alcun elemento di riscontro nè ad essere più preciso sui legami tra il mercenario e il Presidente, sulle informazioni avute, sullo stesso mercenario del quale non ha saputo dare alcuna indicazione” (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). Inoltre la Corte territoriale ha valorizzato il fatto che le circostanze riferite dall’ O.F. risalissero al 2014 e che medio tempore si era verificato un cambio di regime in Gambia (cfr. pag.4).

Nessuno dei motivi di ricorso coglie in modo specifico tali rationes, posto che il ricorrente non indica alcun elemento che possa contraddire la valutazione di genericità, e quindi di non credibilità, della Corte perugina: in particolare, non vengono chiariti i rapporti tra il mercenario ed il Presidente, nè la natura delle informazioni che il primo avrebbe riferito al richiedente la protezione, nè viene dedotto che nel corso del giudizio di merito erano stati forniti maggiori ragguagli concreti circa la credibilità della storia.

Inoltre, la seconda doglianza – relativa all’erronea interpretazione delle dichiarazioni rese dall’ O.F. alla commissione territoriale – è ulteriormente inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente non indica neppure quali sarebbero le sue dichiarazioni che la Corte di Appello non avrebbe considerato o avrebbe considerato in modo non corretto. Del pari inammissibile per difetto di specificità è anche l’ultima censura, in quanto anche in questo caso il ricorrente non indica neppure quali sarebbero le condizioni di vulnerabilità nelle quali egli verserebbe, e che la Corte territoriale non avrebbe considerato.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

Poichè il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per dichiarare l’obbligo del versamento, da parte del ricorrente medesimo, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore del Ministero controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100 oltre rimborso delle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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