Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26735 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. II, 13/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.F.M. C.F. (OMISSIS), in proprio e quale

socio della OLEIFICI SICILIANI SRL elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA A. BAIAMONTI 2, presso lo studio dell’avvocato MAIELI ALESSANDRO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CICCONE ALBERTO;

– ricorrente –

contro

MIN. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI – ISPETTORATO CENTRALE

REPRESSIONE FROSI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 41/2005 del TRIBUNALE di MISTRETTA, depositata

il 11/06/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 22.3.2001, G.F.M., in proprio e quale socio ed amministratore della Oleifici Siciliani s.r.l., proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, emessa il 7.2.2001 dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali- Ispettorato centrale repressione Frodi con cui era stato ingiunto al G. stesso ed alla Oleifici Siciliani s.r.l., quale responsabile solidale, il pagamento della complessiva somma di L. 661.339.995, pari a tre volte la quota dell’aiuto indebitamente richiesto da P.M.. Veniva contestato al ricorrente di aver emesso fatture per operazioni inesistenti di vendita di olio d’oliva, mettendo così il P. nella condizione di percepire indebitamente l’aiuto.

Contumace l’Ispettorato, con sentenza 25.5.2005, il Tribunale di Mistretta, in composizione monocratica, rigettava l’opposizione, confermando integralmente l’ordinanza impugnata, ritenendo, sulla base della documentazione acquisita, che tutte le fatture poste a base dell’ordinanza impugnata si riferivano a vendite fittiziamente effettuate dalle Oleifici Siciliani s.r.l. nei confronti dell’impresa individuale P.M.. Tale decisione è impugnata da G.F.M. con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

L’amministrazione resistente non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente deduce:

4) violazione o falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost.; violazione della L. n. 689 del 1981, art. 1; della L. n. 898 del 1986, art. 4 e della L. n. 689 del 1981, art. 23; il primo giudice, in violazione dell’art. 51 c.p.c., aveva omesso di astenersi dalla trattazione del giudizio di opposizione, pur avendo già conosciuto dei medesimi fatti di causa nel processo penale a carico del G., (imputato per aver emesso, nella qualità di legale rappresentante della Oleifici Siciliani s.r.l., nei confronti della ditta Polizzano, fatture relative ad operazioni inesistenti al fine di conseguire un indebito rimborso); in subordine il G. solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 51 c.p.c., con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in relazione al principio di uguaglianza ed inviolabilità del diritto di difesa, per detta mancata astensione del giudice che aveva espresso, nel precedente giudizio penale, una valutazione di responsabilità a carico dell’opponente, con effetti pregiudicanti le successive funzioni giurisdizionali nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa.

B) Il giudice di prime cure, in violazione del principio di irretroattività della legge, sancito dalla L. n. 689 del 1981, art. 1 aveva irrogato la più grave sanzione prevista dal regolamento CEE n. 643/93, nonostante si trattasse di contestazione soggetta alla sanzione più mite di cui alla L. n. 898 del 1986;

C)aveva violato l’art. 4 L. cit., per aver omesso di rilevare, di ufficio, l’estinzione dell’obbligazione relativa al pagamento della somma ingiunta, stante l’omessa notifica della violazione contestata nel termine perentorio di 180 giorni;

D) aveva violato la L. n. 689 del 1981, art. 23 non avendo accolto l’opposizione, pur in difetto di prove certe sulla responsabilità dell’opponente, fondata su documentazione (fatture prodotte dal ricorrente ed appunti apocrifi rinvenuti nel domicilio del P.) inidonea a provare la insussistenza delle operazioni cui si riferiva; E) omessa o insufficiente,contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 5, laddove il primo Giudice aveva ritenuto legittima l’ordinanza impugnata sul presupposto di fatto della percezione degli aiuti comunitari, senza dare conto della presentazione della relativa domanda, elemento “non verificato e non emerso dagli atti”, elemento ritenuto essenziale della nuova normativa richiamata nella ordinanza di ingiunzione.

Il ricorso è infondato.

In ordine al primo motivo si osserva, in aderenza all’indirizzo giurisprudenziale della S.U. della Suprema Corte(Cass. S.U. n. 10071/ 2011) che “Nei procedimenti disciplinari davanti agli ordini forensi, così come in quelli civili, l’inosservanza dell’obbligo dell’astensione determina la nullità del provvedimento adottato solo nell’ipotesi in cui il componente dell’organo decidente abbia un interesse proprio e diretto nella causa, tale da porlo nella veste di parte del procedimento; in ogni altra ipotesi, invece, la violazione dell’art. 51 cod. proc. civ. assume rilievo solo quale motivo di ricusazione, rimanendo esclusa, in difetto della relativa istanza, qualsiasi incidenza sulla regolare costituzione dell’organo decidente e sulla validità della decisione, con la conseguenza che la mancata proposizione di detta istanza non determina la nullità del provvedimento”.

Deve, quindi, escludersi, alla stregua di tale pronuncia, la lamentata violazione di legge e rimane,inoltre, superata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in via subordinata.

Prive di fondamento sono pure le altre censure. In particolare, quelle sub B) C) ed E) integrano questioni nuove, non dedotte nei motivi di opposizione e, come tali, esulano dal sindacato di legittimità della Corte.

La doglianza sub D) attinge una valutazione probatoria che involge apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito. Sul punto va rammentato il consolidato orientamento della S.C. secondo cui la valutazione delle risultanze probatorie in ordine alla scelta di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, non incontra alcun limite che quello di indicare le ragioni del convincimento del Giudice, senza che lo stesso sia tenuto a valutare ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze logicamente incompatibili con la decisione adottata( Cass. n. 1032/2007; n. 12362/2006; n. 5231/2001). Nella specie, il Giudice adito ha dato conto, con adeguata e logica motivazione, della sussistenza della violazione contestata,sulla base degli appunti redatti, in parte dal P. ed in parte dai fratelli G., attestanti il reale rapporto di dare/avere tra gli stessi ed,in particolare, il fatto che “i G., nella qualità di fornitori-venditori, restituivano a P., senza alcun motivo, il denaro ricevuto da costui per il pagamento delle fatture contestate, restituzione che avveniva o materialmente o contabilmente mediante detrazione da crediti effettivamente vantati dai G.”. E’ stato, inoltre, evidenziato che G.F. non aveva mai dato una spiegazione del contenuto degli appunti, limitandosi a rilevare l’avvenuto pagamento con assegni delle fatture, elemento ritenuto irrilevante “giacchè tale pagamento, unito all’emissione delle fatture e delle bolle di accompagnamento, era funzionale all’artifizio architettato per simulare l’effettività delle operazioni commerciali”.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Non avendo l’amministrazione intimata svolto attività difensiva, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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