Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26734 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. I, 24/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3041/2019 proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Apollodori,

26 presso lo studio dell’avvocato Antonio Filardi e rappresentato e

difeso dall’avvocato Antonella Zotti per procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.L, domiciliato per

legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso il Decreto n. 8291/2018 del Tribunale di Napoli, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato

il 06/12/2018.

udita la relazione della causa svolta dal Cons. SCALIA Laura nella

camera di consiglio del 23/09/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’opposizione proposta D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, da S.D., cittadino della Costa d’Avorio, avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Caserta del 10/07/2018, di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. S.D. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto con due motivi, sollevando in via preliminare una questione di illegittimità costituzionale.

Il Ministero dell’Interno resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. S.D., originario della Costa d’Avorio, nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver lasciato il proprio paese, raggiungendo l’Italia attraverso il Burkina Faso, il Niger e la Libia, a causa della sua omosessualità.

Egli era stato scoperto mentre si trovava con il proprio fidanzato dal padre che, in quanto musulmano, non accettando l’orientamento sessuale del figlio, aveva inviato tre persone per minacciarlo e picchiarlo.

Il richiedente pone una questione di illegittimità costituzionale e ricorre con due motivi avverso il decreto del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con cui era stata rigettata l’opposizione proposta avverso il provvedimento amministrativo di diniego della protezione.

2. In via preliminare, il ricorrente sollecita. il rilievo della questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g), per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

La norma deve intendersi viziata da illegittimità costituzionale perchè irragionevole e violativa del principio di parità delle parti.

Il Ministero dell’Interno non doveva rilasciare procura speciale alle liti per stare in giudizio davanti alla Corte di cassazione e l’Avvocatura dello Stato aveva disposizione trenta giorni effettivi per preparare la propria difesa là dove il difensore del richiedente asilo, nella migliore delle ipotesi, avrebbe avuto a disposizione un giorno di meno.

La previsione di carattere generale, ovverosia l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, sancisce poi l’improcedibilità del ricorso nell’ipotesi in cui la procura non sia stata depositata in atti là dove invece l’art. 35-bis, comma 13, cit. stabilisce l’inammissibilità del ricorso ove la procura non sia stata autenticata almeno il giorno successivo alla comunicazione del decreto.

3. Con il primo motivo il ricorrente fa valere l’omesso esame di un fatto decisivo e quindi della situazione della Costa d’Avorio che, di contro a quanto ritenuto dal tribunale, per i rapporti di Amnesty International 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e dai rapporti Human Right World 2015-2017 presentava situazioni capaci di concretizzare atti persecutori D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 8, ed il danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. a), b) e e).

La Costa d’Avorio era interessata, per l’intera area, da una situazione di insicurezza che legittimava il riconoscimento della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. e), ed il rilascio del permesso di soggiorno D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 23, comma 2.

4. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il tribunale aveva omesso di accertare D.Lgs. cit., ex art. 14, lett. e), la situazione del Paese di origine del richiedente, con riferimento alla Regione di provenienza, avuto riguardo a possibili discriminazioni per motivi religiosi, in ragione di fonti che fossero aggiornate al momento della decisione e non aveva correttamente valutato le dichiarazioni del richiedente là dove egli aveva affermato di non essersi rivolto alle Autorità locali perchè non lo avrebbero mai aiutato.

5. Premesso che la mera prospettazione di una questione di illegittimità costituzionale di una norma non integra un motivo di ricorso per cassazione, nella incapacità della prima di definire un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte della Corte di cassazione (Cass. 09/07/2020, n. 14666), va innanzitutto dichiarata (Ndr: testo originale non comprensibile) infondata la proposta questione di illegittimità costituzionale.

Questa Corte di cassazione ha per vero già avuto modo di affermare che è manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria.

L’indicata previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 (Cass. n. 32029 del 11/12/2018, in motivazione, pp. 4 e 5).

6. Nel resto. Il primo motivo è inammissibile.

6.1. Quanto alle fattispecie di protezione sussidiaria definite dal D.Lgs. cit., art. 14, lett. a) e b), infatti, la censura proposta oblitera la rilevanza del giudizio di non attendibilità del narrato che, formulato dal tribunale, integra uno dei presupposti del riconoscimento delle prime.

In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona.

Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per un giudizio di fatto insindacabile in cassazione, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine D.Lgs. cit., ex art. 14, lett. a), salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori o nell’ipotesi in cui gli agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati e la verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese riguardi D.Lgs. cit., ex art. 14, lett. b), l’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (Cass. n. 16925 del 27/06/2018; Cass. n. 28862 del 12/11/2018; Cass. n, 8367 del 29/04/2020; vd. Cass. n. 33858 del 19/12/2019 e Cass. n. 13959 del 06/07/2020).

6.2. In ogni caso il tribunale si è attenuto ai principi definiti dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (Cass. n. 13897 del 22/05/2019; Cass. n. 9230 del 20/05/2020), provvedendo a stimare la situazione della Costa d’Avorio quanto al godimento dei diritti civili da parte della popolazione ed alla sicurezza attraverso fonti ufficiali e aggiornate (C.O.I. UNHCR sulla Costa d’Avorio del 31.8.17), contrastando in tal modo le C.O.I. prodotte in giudizio dal ricorrente, In quanto apprezzate come più risalenti nel tempo è comunque nel loro contenuto scrutinate come non contrarie a quelle riportate a fondamento della decisione.

Si tratta di motivazione che resta fuori dal raggio di critica del ricorrente e che vale, come tale, a rinsaldare le ragioni dell’impugnato decreto nella non concludenza della critica.

Come ancora da questa Corte affermato, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle ed. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del ed. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate. (Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

Evidenze, queste ultime, che la censura manca di indicare con conseguente sua inammissibilità per genericità.

7. Il terzo motivo è anch’esso inammissibile.

7.1. La proposta censura manca di ogni confronto con l’impugnata decisione per le ragioni supra, sub n. 6; la non credibilità del racconto esclude l’attivazione ufficiosa dei poteri istruttori del giudice per la fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. b).

7.2. Quanto alla fattispecie di cui al D.Lgs., art. 14, lett. e), il motivo si presta da una vantazione di inammissibilità ed infondatezza.

Il ricorrente manca infatti di dedurre sulla tempestiva allegazione davanti ai giudici di merito ò di una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o intemazionale nel suo Paese.

Se lo straniero che chieda il riconoscimento della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e), non ha infatti l’onere di presentare, tra gli elementi e i documenti necessari a motivare la domanda (D.Lgs. cit., art. 3, comma 1), quelli che si riferiscono alla sua storia personale, salvo quanto sia indispensabile per verificare il Paese o la regione di provenienza, perchè, a differenza delle altre forme di protezione, in quest’ipotesi non rileva alcuna personalizzazione del rischio (CaSs. n. 13940 del 06/07/2020), ciò posto, ove il cittadino straniero invochi protezione ex art. 14, lett. e) cit., egli deve fornire elementi utili circa l’esistenza di un conflitto armato nel suo Paese perchè poi insorga l’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice del merito (vd. Cass. n. 17069 del 28/06/2018 e Cass. n. 13940 del 06/07/2020).

Vero è poi che il tribunale ha motivato in ragione di fonti ufficiali ed aggiornate sulla situazione del Paese di origine del richiedente e tanto vale a sottrarre fondatezza alla critica (C.O.I. riportate da Refworld aggiornate ad agosto 2017).

7.3. L’indicata situazione è stata altresì scrutinata dal tribunale, per poi essere esclusa nel suo rilievo, in raccordo con la situazione personale del richiedente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 (p. 6 decreto).

Il motivo deducendo invece sulla questione una omessa pronuncia è come tale manifestamente inammissibile.

8. Il ricorso è nel suo complesso inammissibile.

Le spese sono liquidate secondo soccombenza come in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si da atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’interno le spese del giudizio che liquida in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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