Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26734 del 22/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 02/12/2016, dep.22/12/2016), n. 26734
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – rel. Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28684-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7,
presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA giusta
delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 186/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,
depositata il 24/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/12/2016 dal Presidente e Relatore Dott. PICCININNI CARLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato BERLIRI che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità e in
subordine il rigetto del ricorso.
Fatto
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA
La controversia nasce dall’impugnazione di un silenzio rifiuto avverso una richiesta di C.G., ex dirigente Enel, di rimborso delle trattenute Irperf operate sulla liquidazione della sua partecipazione al fondo integrativo Fondo Enel.
L’esito della lite era il seguente: rigetto in primo grado, accoglimento dell’appello di C., cassazione di detta decisione e quindi riassunzione davanti al giudice del merito, che riteneva applicabile la ritenuta del 12,50% sia sull’importo maturato per effetto dell’iscrizione alla Previdenza Integrativa Aziendale (PIA), che su quello derivante dalla gestione Fondenel.
Detta decisione veniva nuovamente impugnata dall’Agenzia delle Entrate con tre motivi (si costituiva anche il contribuente ed entrambi depositavano poi memoria) con i quali, per la parte di interesse, veniva denunciata l’inosservanza del principio di diritto enunciato da questa Corte con ordinanza 11/28547.
Premesso che il Collegio ha optato per la motivazione semplificata, si rileva che la censura è fondata poichè il giudice di legittimità aveva fra l’altro stabilito che la ritenuta del 12,50% dovesse applicarsi “alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento – tale intendendosi il rendimento netto, imputabile alla gestione sul mercato, da parte del Fondo del capitale accantonato”, mentre per quanto riguarda l’importo derivante dalla gestione Fondenel (per quello conseguito per effetto dell’iscrizione al PIA si applica incontestabilmente la tassazione del 12,50%, come chiarito con Cass. S.U. 11/13642) il giudizio è stato emesso sulla base dell’esame dello statuto del Fondo, e cioè senza alcuna verifica in ordine all’effettivo impiego sul mercato del capitale accantonato ed al connesso rendimento.
Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, restando assorbite le ulteriori questioni poste, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice del merito perchè dia effettivo corso al principio già affermato da questa Corte nell’ordinanza 11/28547, esplicitamente desunto dalla citata Cass. 11/13642, ed essenzialmente consistente -come detto – nella necessità di limitare l’applicazione della ritenuta del 12,50% soltanto alle somme provenienti dalla liquidazione del rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato, oltre che per le spese del presente giudizio.
PQM
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016