Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26734 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 21/10/2019), n.26734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22357-2018 proposto da:

N.B., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARANTO n.

95, LOTTO C – SCALA A, presso lo studio dell’avvocato DONATO

CICENIA, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE

INTERNAZIONALE CASERTA e COMMISSIONE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE

INTERNAZIONALE CASERTA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 3213/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione cd. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria.

Avverso tale provvedimento interponeva opposizione N.B., che veniva respinta dal Tribunale di Napoli con decisione del 18.4.2017.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 3213/2018, la Corte di Appello di Napoli rigettava l’impugnazione proposta da N.B. avverso la decisione di prime cure.

La Corte territoriale riteneva insussistenti i presupposti per la concessione della protezione, internazionale e umanitaria, alla luce del fatto che il richiedente aveva riferito di essersi allontanato dal Paese di origine (Senegal) a seguito di una incomprensione con la madre, poi peraltro rientrata a seguito di riconciliazione telefonica.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione N.B. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità della sentenza impugnata, l’omessa pronuncia e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 7 e 8 nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 perchè la Corte di Appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con il quale si censurava la decisione di prime cure nella parte in cui essa aveva escluso la sussistenza dei requisiti per la protezione internazionale. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale dopo aver affermato che l’opposizione avverso il provvedimento di rigetto della commissione territoriale non introduce un procedimento a contenuto impugnatorio, ma un giudizio di merito sulla spettanza della protezione internazionale o umanitaria invocata dal richiedente, non avrebbe esaminato l’effettiva sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della predetta protezione.

La doglianza è inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente non indica quali sarebbero, in concreto, gli elementi non considerati dalla Corte territoriale. La censura si riduce quindi alla generica contestazione dell’operato del giudice di appello, il quale peraltro non è incorso in alcun vizio di omesso esame, essendo pervenuto al rigetto del gravame proposto da N.B. proprio a fronte della ritenuta insussistenza dei presupposti previsti per il riconoscimento della protezione da quegli invocata. Tale soluzione è perfettamente coerente al dettato normativo proprio per effetto della natura del giudizio di riconoscimento della protezione internazionale o umanitaria, che non si risolve nel mero controllo di legalità/legittimità del provvedimento impugnato, ma ha ad oggetto la spettanza del relativo diritto in capo al richiedente, e quindi implica la verifica, in concreto, della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nonchè l’error in procedendo e l’error in iudicando che la Corte di Appello avrebbe commesso nella parte in cui avrebbe considerato le risultanze del verbale di audizione dinanzi la commissione territoriale, il quale non riportava le sue dichiarazioni relative alla persecuzione di matrice politica che lo aveva coinvolto.

La censura è inammissibile. La sentenza impugnata, invero (cfr. pag. 5), richiama ampi stralci del verbale dell’audizione del richiedente la protezione svoltasi dinanzi la commissione territoriale, dai quali emerge che il motivo per l’allontanamento dal Paese di origine è da ricondurre ad un dissidio familiare. Il ricorrente non dimostra di aver rappresentato, nel corso del giudizio di merito, la parzialità e l’incompletezza della verbalizzazione dell’audizione svoltasi dinanzi la commissione, nè di aver dedotto specifico motivo di gravame in tal senso; ne deriva che le deduzioni circa la sua appartenenza al gruppo politico (OMISSIS), contenute soltanto nel ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità, sono da ritenere nuove e, come tali, inammissibili.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa pronuncia, l’error in procedendo e l’error in iudicando che la Corte di Appello avrebbe commesso, nonchè la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 perchè il giudice di seconde cure avrebbe fornito una motivazione meramente apparente sulla condizione interna del Paese di origine, che sarebbe caratterizzata da una situazione di violenza indiscriminata con grave rischio per la sicurezza personale dei cittadini.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’error in procedendo e l’error in iudicando che la Corte di Appello avrebbe commesso, l’omessa pronuncia e la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27 perchè la Corte napoletana avrebbe escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela umanitaria senza fornire alcuna specifica motivazione al riguardo.

Le due doglianze, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono inammissibili in quanto non colgono la ratio della decisione della Corte partenopea. Il giudice di appello, infatti, ha ritenuto che l’allontanamento del ricorrente dal Paese di origine non fosse stato causato da una situazione di persecuzione o di conflitto o instabilità interna, ma da una motivazione familiare di per sè non idonea a giustificare nè la concessione della tutela internazionale, nè il riconoscimento della protezione umanitaria.

Inoltre la Corte partenopea ha considerato la situazione interna del Senegal (cfr. pag. 6 e s.) affermando che essa non è contraddistinta da una condizione di violenza indiscriminata tale da esporre a rischio la vita o l’incolumità dei cittadini, quantomeno con riferimento alla regione di provenienza del richiedente la protezione ((OMISSIS)), “… non interessata da alcun conflitto armato e tanto meno dalle rivendicazioni del (OMISSIS)”.

Infine, il giudice di appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per la tutela umanitaria in quanto il ricorrente non aveva dedotto alcun profilo di vulnerabilità personale, non sussistendo “… un effettivo inserimento lavorativo, nè circostanza familiari che leghino in modo significativo N.B. al territorio italiano” ed in considerazione del fatto che il dissidio con la madre era stato superato dalla già richiamata riappacificazione telefonica riferita dallo stesso richiedente la protezione.

Nè con riguardo al rigetto della protezione sussidiaria, nè con riferimento al diniego di quella umanitaria, quindi, si può configurare un qualsiasi profilo di apparenza o di mancanza della motivazione.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità da parte del Ministero intimato.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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