Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26734 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. II, 13/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MIN. POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI IN PERSONA DEL MINISTRO IN

CARICA, elettivamente domiciliato ope legis in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 44/2005 del TRIBUNALE DI SALERNO SEDE

DISTACCATA di MONTECORVINO ROVELLA, depositata il 16/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/11/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 2.11.1995, D.A. proponeva opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, emessa il 3.10.1995 dal Ministero delle Risorse Agricole e Forestali, in persona del direttore dell’ufficio di Salerno-Ispettorato Repressione Frodi, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 20.799.631, per avere indebitamente percepito, nella qualità di produttore, aiuti comunitari alla produzione di olio.

Resisteva l’amministrazione opposta.

Con sentenza 17.6.2005 il GOT del Tribunale di Salerno annullava l’ordinanza impugnata, ai sensi della L. n. 898 del 1986, art. 4 e L. n. 689 del 1981, art. 14 avendo ritenuto che la violazione era stata notificata oltre il termine di 180 giorni dal relativo accertamento.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Ministero delle Politiche Agricole, in persona del Ministro p.t., sulla base di due motivi. La controparte non ha svolto alcuna attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14 e della L. n. 488 del 1999, art. 68 non avendo il Tribunale tenuto conto che gli accertamenti relativi all’illecito contestato, nei confronti di D.A., erano terminati in data 18.11.1990 sicchè, alla data di notifica del verbale di contestazione ( 8.5.1991), non era ancora maturato il termine di 1 80 giorni;

2) insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, laddove si affermava, nella sentenza impugnata, che non erano stati effettuati altri accertamenti dopo l’ispezione del 22.2.1990, senza considerare gli ulteriori accertamenti, effettuati sia dell’Agecontrol e sia dell’I.C.R.F., terminati, secondo il p.v.c. n. 30/9091, facente fede fino a querela di falso, in data 18.11.1990.

Il ricorso è inammissibile.

Per giurisprudenza consolidata di questa Corte, il termine di 180 giorni, previsto dalla L. n. 898 del 1986, art. 4 per la notifica del processo verbale in tema di sanzioni amministrative, decorre, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell’infrazione, dalla data in cui l’autorità amministrativa completa l’attività intesa a verificare la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettiva della violazione(Cass. n. 32124/2005; n. 2363/2005). E’ stato pure affermato dalla Corte di legittimità che compete al giudice di merito “valutare la congruità del tempo utilizzato per l’accertamento, in relazione alla maggiore o minore difficoltà del caso, “con apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se correttamente motivato” (Cass. n. 13862/2002; n. 1081/07).

La necessità di ulteriori indagini, ai fini dell’accertamento dell’illecito amministrativo, comporta, infatti, che il giudice di merito, pur nell’assenza di limiti temporali predeterminati, verifichi , in relazione alle circostanze del caso concreto, se tali indagini siano state effettuate entro un temine congruo ed il relativo giudizio, conseguendo ad un apprezzamento di fatto, è sindacabile, in sede di legittimità, solo sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. n. 2363/2005; n. 9456/2004).

Orbene, il giudice di merito ha dato conto, con adeguata e logica motivazione che, nella specie, la decorrenza del termine per la notifica della violazione contestata, andava individuata “dal tempo della redazione del verbale di ispezione che, insieme ai dati forniti dall’opponente, aveva fornito gli elementi utili all’individuazione dell’infrazione” e,comunque, il tempo impiegato per l’ulteriore indagine non aveva trovato plausibili giustificazioni, “per il notevole ritardo nella notifica dell’accertamento”, avvenuta a distanza di circa 15 mesi dalla data di effettuazione dell’ispezione, senza che l’amministrazione opposta avesse fornito elementi idonei a giustificare la necessità della lungaggine dei controlli di seguito effettuati e senza che fosse stata provata la complessità o peculiarità delle indagini successive.

Alla stregua di quanto osservato deve dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese del presente giudizio di legittimità, stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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