Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26733 del 25/11/2020

Cassazione civile sez. trib., 25/11/2020, (ud. 29/01/2020, dep. 25/11/2020), n.26773

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4604-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

VRI SRL SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 84/2011 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 20/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

29/01/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D’AURIA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La vicenda giudiziaria trae origine dall’avviso di accertamento n. (OMISSIS) emesso dall’Agenzia delle Entrate, che aveva ritenuto inattendibile dal punto di vista fiscale la condotta antieconomica posta in essere dal contribuente, che aveva effettuato vendite immobiliari con ricavi inferiori ai costi per la loro realizzazione, provvedendo quindi a ricalcolare con riferimento all’anno 2004 l’imposta Ires, Irap ed Iva, dovuta dalla società oggi VRI srl con socio unico in liquidazione.

L’atto impositivo era impugnato dal contribuente davanti alla Commissione Provinciale di Modena, che lo annullava.

A seguito di appello dell’Agenzia delle Entrate, la commissione regionale dell’Emilia Romagna confermava la decisione di primo grado ritenendo che l’atto impositivo non fosse supportato da alcun elemento di prova e comunque l’Agenzia avrebbe dovuto tener conto anche delle vendite successive quando era stato completato il piano costruttivo.

Propone ricorso in Cassazione l’Agenzia delle Entrate, tramite l’avvocatura dello stato, affidandosi a due motivi così sintetizzabili:

1) Violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, nonchè degli artt. 2729 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

2) Insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Non si costituiva il contribuente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo di gravame, da valutare congiuntamente stante l’intima connessione, l’Agenzia delle Entrate si duole che il giudice del merito abbia ritenuto non rilevante la presunzione circa la inattendibilità del dato relativo al prezzo di vendita degli immobili, in quanto inferiore al costo di realizzazione, presunzione sicuramente non superata dal fatto che negli anni successivi i prezzi di vendita erano superiori al costo di realizzazione. Il ricorso va accolto.

Nell’ambito delle imposte sui redditi, la valutazione di antieconomicità – ossia dell’evidente incongruità dell’operazione -consente all’Amministrazione finanziaria di esercitare il potere di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d, (v. Cass. n. 9084 del 07/04/2017; Cass. n. 26036 del 30/12/2015), in base alla massima di esperienza strettamente collegata al fine di lucro immanente nell’attività economica, secondo cui chiunque svolga un’attività economica ordinariamente indirizzi le proprie condotte verso una riduzione dei costi ed una massimizzazione dei profitti.

Pertanto, l’immotivata compressione di componenti positivi di reddito, come è avvenuto nel caso in esame a seguito di una vendita di vari immobili al di sotto del costo di realizzazione, consente alla P.A. di presumere (presunzione semplice) l’esistenza di una condotta rivelatrice di un occultamento di capacità contributiva. Una volta quindi, dimostrata l’anti-economicità del comportamento imprenditoriale da parte dell’Amministrazione finanziaria, è consentito all’ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici – purchè gravi, precise e concordanti -, il reddito occultato con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente (Cass. n. 25257 del 25/10/2017).

Nel caso concreto, la Ctr ha escluso l’antieconomicità delle operazioni sottesa all’accertamento sulla base dell’unico rilievo che negli anni successivi gli altri immobili realizzati erano stati ceduti a prezzi superiori al costo di realizzazione. Il suddetto argomento è di per sè lacunoso, non emergendo perchè la vendita a prezzi di mercato avvenuta negli anni successivi implicasse anche la regolarità della operazioni sottocosto per l’anno 2004. Anzi proprio la vendita negli anni successivi al prezzo di mercato avvalora la presunzione utilizzata dalla Amministrazione Finanziaria. Neppure risulta che il giudice del merito abbia tenuto conto che proprio l’operazione sospetta, come dedotto in sede di appello dall’Agenzia, ha consentito al contribuente di accumulare una perdita che è poi stata recuperata negli anni successivi, consentendo alla società di dichiarare un reddito per il 2005 pari a zero, reddito ulteriormente negativo negli anni successivi al 2006 e notevolmente falcidiato dalla suddetta perdita nel 2006. Poichè la sentenza in questione manca di coerenza intrinseca in relazione all’onere probatorio ritenuto apoditticamente assolto, e non facendo quindi buon governo dei principi in materia senza tenere alcun conto delle inferenze logiche che potevano essere desunte dagli elementi dimostrativi addotti e senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali, ma anzi obliterando gli elementi prima ricordati e che avrebbero potuto condurre ad una diversa decisione, la stessa va cassata e rinviata per un nuovo esame alla commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna in diversa composizione, che deciderà anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2020

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