Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26733 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 02/12/2016, dep.22/12/2016),  n. 26733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25165-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. FARNESE 7,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO COGLIATI DEZZA giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 03/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Presidente e Relatore Dott. PICCININNI CARLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato BERLIRI che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

La controversia nasce dall’impugnazione di un silenzio rifiuto avverso una richiesta di P.P., ex dirigente Enel, di rimborso delle trattenute Irperf operate sulla somma erogatagli a titolo di previdenza integrativa, quale liquidazione della quota di partecipazione al Fondo Enel.

La CTP, adita dall’istante, accoglieva il ricorso, ma la sentenza veniva poi modificata dalla CTR in ragione dell’affermata parziale fondatezza dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, che tuttavia contestava la decisione nella parte in cui non erano state condivise le prospettazioni formulate, proponendo quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, a sua volta contrastato da P. con controricorso e relativa memoria.

Più precisamente l’Agenzia delle Entrate sosteneva l’erroneità dell’impugnata sentenza laddove era stato affermato che l’aliquota del 12,50%, utilizzata quale parametro per la tassazione degli importi corrisposti per il titolo sopra indicato, dovesse essere applicata sulle “somme rivenienti dalla capitalizzazione dello stesso – (e cioè il capitale) – maturate sino al 1 gennaio 2001”.

Premesso che il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza con motivazione semplificata, si osserva che la censura è fondata, atteso che la sopra riportata statuizione contrasta con i principi affermati nella decisione di questa Corte a S.U. n. 13642 del 2011, poi ribaditi costantemente in numerose sentenze dello stesso giudice di legittimità alle cui motivazioni si rinvia non essendovi ragione di dissentire, secondo i quali l’aliquota del 12,50% va applicata unicamente ai rendimenti derivanti dall’impiego sul mercato finanziario dei contributi via via versati da lavoratore e datore di lavoro.

A tale principio non si è attenuta la CTR nella decisione oggetto di esame, atteso che la nozione della capitalizzazione del capitale sopra richiamata non coincide e non è neppure assimilabile a quella del rendimento finanziario, sicchè ai fini della quantificazione delle somme versate al P. per la causale indicata, suscettibili di tassazione al 12,50%, risulta utilizzato un parametro diverso da quello che avrebbe dovuto essere adottato, e ciò comporta conseguentemente l’accoglimento del ricorso.

Ne segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice del merito perchè accerti se vi sia stato impiego sul mercato finanziario del capitale costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi versati al Fondo dal datore di lavoro e dal lavoratore, quale sia stato il relativo rendimento e disponga nel senso che l’applicazione della ritenuta del 12,50% debba essere effettuata soltanto per quanto riguarda le somme provenienti dalla liquidazione del rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato del capitale accantonato.

Il giudice del rinvio liquiderà, infine, anche le spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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