Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26733 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 21/10/2019), n.26733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22071-2018 proposto da:

A.G.M., rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI

MIGLIACCIO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 141/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 15/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento notificato il 3.8.2016 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Crotone rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria o in subordine di quella umanitaria.

Avverso tale provvedimento interponeva opposizione A.G.M., che veniva respinta dal Tribunale di Napoli con decisione del 16.1.2017.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 141/2018, la Corte di Appello di Napoli, adita dall’ A. per l’impugnazione della statuizione di prime cure, rigettava l’impugnazione compensando le spese del grado.

La Corte di Appello riteneva non credibile la storia di omosessualità raccontata dal richiedente la protezione, in quanto quest’ultimo avrebbe riferito di essersi scoperto omosessuale solo a diciotto anni, quando avrebbe iniziato ad avere rapporti sessuali con altri ragazzi di nascosto; avrebbe poi dichiarato di provare attrazione solo per i ragazzi e non anche per le donne, anche a seguito del fallimento del matrimonio di alcuni suoi amici. Ad avviso del giudice di seconde cure, si tratterebbe di un racconto stereotipato secondo schemi maschilisti e pregiudizi, forse legati anche alla religione cattolica. Neppure sarebbe credibile, sempre secondo la Corte territoriale, la storia della persecuzione e morte del compagno del richiedente la protezione, con il quale quest’ultimo avrebbe avuto una storia dal 2000 al 2012, pur nella consapevolezza che l’omosessualità era considerata reato nel Paese di appartenenza.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione A.G.M. affidandosi a sei motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di Cassazione.

Il ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 127,184,359 e 702-quater c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 perchè la Corte di Appello non avrebbe considerato la circostanza che il codice penale della Nigeria punisce il reato di omosessualità con pene fino a 14 anni di reclusione. Inoltre il giudice di seconde cure avrebbe dato eccessiva enfasi a dettagli secondari del racconto del richiedente la protezione, senza considerare il contesto generale di pericolo per la dignità e la sicurezza della persona derivante dal rischio di subire una condanna penale a fronte del proprio orientamento sessuale.

La censura è fondata.

Questa Corte ha affermato (cfr. Cass. Sez.1, Ordinanza n. 13448 del 17/05/2019, non massimata) che la sola circostanza che nel Paese di provenienza del richiedente la protezione internazionale sia previsto il reato di omosessualità rende il medesimo un soggetto vulnerabile in ragione del suo personale orientamento sessuale, che non è frutto di scelta consapevole ma di orientamento naturale. La motivazione del provvedimento impugnato – nella parte in cui ritiene non credibile il fatto che l’ A. potesse aver intrattenuto una relazione durata 12 anni con un compagno, nonostante fosse consapevole delle sanzioni penali previste nel suo Paese per le persone sospettate di omosessualità – si colloca al di fuori del perimetro costituzionale. Il giudice di merito, infatti, non considera: (1) da un lato, che l’omosessualità non è frutto di scelta ma di inclinazione naturale, ragion per cui appare quantomeno fuorviante far riferimento alla “decisione” o alla “scelta” di intrattenere una relazione omosessuale; (2) dall’altro lato, che la coltivazione di una relazione affettiva, etero od omosessuale, costituisce elemento essenziale e ineludibile della piena estrinsecazione della personalità umana e, quindi, non può essere condizionata all’adozione di precauzioni o espedienti protettivi; (3) infine, che proprio l’esistenza di una legislazione contraria alla libera e piena esplicazione dei diritti fondamentali della persona nel Paese di origine del richiedente la protezione espone quest’ultimo non soltanto al rischio, ma alla certezza di subire, a causa del suo orientamento sessuale, un trattamento umanamente degradante, in ogni caso non paritetico e comunque non in linea con gli standard internazionali in tema di diritti umani.

Sul punto, questa Corte si è già espressa, affermando che “Ai fini della concessione della protezione internazionale, la circostanza per cui l’omosessualità sia considerata un reato dall’ordinamento giuridico del Paese di provenienza (nella specie, Senegal) è rilevante, costituendo una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione oggettiva di persecuzione, tale da giustificare la concessione della protezione richiesta” (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 15981 del 20/09/2012, Rv. 624006; conf. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 26969 del 24/10/2018, Rv. 651511). In termini analoghi, cfr. anche Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 2875 del 06/02/2018, Rv. 647344, che con specifico riferimento ad un cittadino del Gambia accusato di omosessualità ha affermato che ove il richiedente adduca il rischio di persecuzione, al fine di ottenere la protezione internazionale, il giudice non deve valutare nel merito la sussistenza o meno del fatto, ossia la fondatezza dell’accusa, ma deve limitarsi ad accertare, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 2 e art. 14, lett. c), se tale accusa sia reale, cioè effettivamente rivolta al richiedente nel suo Paese, e dunque suscettibile di rendere attuale il rischio di persecuzione o di danno grave in relazione alle conseguenze possibili secondo l’ordinamento straniero. Anzi, secondo il più recente orientamento di questa Corte – al quale il Collegio ritiene opportuno dare continuità – “Al fine di escludere il diritto di conseguire la protezione internazionale da parte dello straniero che si dichiara omosessuale non è sufficiente verificare che nello Stato di provenienza l’omosessualità non sia considerata alla stregua di un reato, dovendo altresì essere accertata la sussistenza, in tale Paese, di un’adeguata protezione da parte dello Stato, a fronte di gravissime minacce provenienti da soggetti privati” (Cass., Sez.1, Sentenza n. 11176 del 23/04/2019, Rv.653880).

Da quanto precede deriva l’accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento di tutti gli altri, ed il rinvio della causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la decisione impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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