Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26732 del 29/11/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26732 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA delle ENTRATE,
in persona del Direttore
generale pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui
Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente
domiciliata.
-ricorrente-
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contro
A.T.A. società cooperativa a r.1.,
in persone del suo
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in Lanciano, via Fossacesia presso lo
studio dell’Avv.Anna Maria Piscopo che la rappresenta e
difende per procura a margine del controricorso.
Data pubblicazione: 29/11/2013
-controricorrente-
avverso la sentenza n.79/9/07 della Commissione
Tributaria Regionale dell’Abruzzo-sezione distaccata di
Pescara, depositata il 14.6.2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udito per la ricorrente l’Avv.Gianna Galluzzo;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
A seguito di processo verbale di constatazione
venne emesso ai danni dell’Associazione Tabacchicoltori
Abruzzesi avviso di accertamento, ai fini IPERG ed ILOR
per l’esercizio sociale 1.7.1999-30.6.2000, con il
quale vennero recuperati a tassazione: quindici voci di
costi ritenuti indeducibili perché non certi o non
inerenti, ricavi per cessioni di beni fondate su
ingiustificate note di credito, contributi associativi
e quote di produzione tabacco non fatturate nonché
rimanenze finali non contabilizzate.
L’Associazione proponeva ricorso avverso l’avviso
deducendone l’illegittimità in quanto redatto sulla
base di un processo verbale non utilizzabile per
violazione del quinto comma dell’art.12 dello Statuto
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udienza del 26.9.2013 dal Consigliere Roberta Crucitti;
del contribuente essendosi i verbalizzanti soffermatisi
in azienda oltre trenta giorni in mancanza di formale
provvedimento di proroga della verifica.
L’adita
Provinciale,
Tributaria
Commissione
rilevato che dagli atti risultava una proroga ma che la
ritenute fondate le eccezioni di merito, accoglieva il
ricorso.
L’appello
detta
avverso
proposto
pronuncia
dall’Agenzia delle Entrate veniva rigettato dalla
Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo-sezione
distaccata di Pescara con la sentenza indicata in
epigrafe.
I Giudici di secondo grado motivavano la decisione
rilevando che il provvedimento di proroga non era
motivato, non aveva data certa, oltre ad non essere
stato comunicato alla contribuente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle
Entrate.
Resiste
trasformazione
con
a
controricorso,
seguito
di
Tabacchicoltori
dell’Associazione
Abruzzesi, A.T.A. società cooperativa.
Considerato in diritto.
1.Con il primo motivo -rubricato
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violazione e falsa
stessa non era stata comunicata alla contribuente e
applicazione
art.12,
quinto
comma,
della
legge
27.7.2000 n.212, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. ed
all’art.62, primo comma d.lgs.31.12.1992 n.546l’Agenzia delle Entrate deduce come la Commissione
Tributaria Regionale, implicitamente ritenendo che la
comportato l’inutilizzabilità di tutti gli atti
compiuti prima e dopo la scadenza del temine stabilito
dal V comma dell’art.12 citato, abbia violato detta
norma, la quale per la sua inosservanza non statuisce
detta conseguenza, peraltro, neppure prevista da alcun
principio di carattere generale.
2.Con il secondo motivo
-rubricato violazione e
falsa applicazione dell’art.12, quinto comma legge
27.7.2000 n.212 ed insufficiente ed illogica
motivazione- la ricorrente deduce l’illegittimità della
sentenza impugnata laddove affermava che il
provvedimento di proroga non fosse motivato e non
avesse data certa, non essendo chiesto
dall’ordinamento, per l’emanazione di detto
provvedimento, alcun rigore formale.
3.11 primo motivo è fondato alla luce del
principio già espresso da questa Corte (v.Cass n.17002
del 05/10/2012; id.n.14020 del 27/06/2011), condiviso
dal Collegio secondo cui “In tema di verifiche
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protrazione della permanenza dei verificatori avesse
tributarie, il termine di permanenza degli operatori
civili o militari dell’Amministrazione finanziaria
presso la sede del contribuente è meramente
ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara
perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti
ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia,
apparendo sproporzionata la sanzione del venir meno del
potere accertativo fiscale a fronte del disagio
arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza
degli agenti dell’Amministrazione”.
In particolare detto principio è stato affermato
sulla base del consolidato principio generale secondo
cui i termini di conclusione del procedimento
amministrativo devono, salva espressa previsione
contraria, essere considerati come ordinatori e non
perentori e della constatazione che gli artt. 152 e
156 c.p.c. traducono principi generali applicabili a
tutti i procedimenti, salvo che per essi non sia
diversamente disposto o che la norma generale non possa
trovare applicazione per incompatibilità.
4.La Commissione Tributaria Regionale non si è
attenuta all’interpretazione della norma di riferimento
come sopra illustrata, onde in accoglimento del primo
motivo, ed assorbito il secondo, il ricorso va accolto
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dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può
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e la sentenza impugnata cassata.
5.Ne consegue, altresì, il rinvio a diversa
Sezione della Commissione Tributaria Regionale
dell’Abruzzo affinchè si pronunci sulle contestazioni
sollevate nel merito dell’avviso di accertamento dalla
sentenza impugnata, nel giudizio di appello) e non
esaminate perché ritenute implicitamente assorbite.
6.11 Giudice del rinvio provvederà anche al
regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo di
ricorso, ed assorbito il secondo, cassa la sentenza
impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra
Sezione della Commissione Tributaria Regionale
dell’Abruzzo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
26.9.2013.
contribuente (e da questa ribadite, come risulta dalla