Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26732 del 22/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 02/12/2016, dep.22/12/2016), n. 26732
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – rel. Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 24398-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
A.L.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 23/2013 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,
depositata il 05/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/12/2016 dal Presidente e Relatore Dott. PICCININNI CARLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto
l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA
In data 18.1.2010 A.L., ex dipendente Enel, presentava istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate, sostenendo che per effetto di decisione della Corte di Giustizia (causa C-207/04) resa il 21.7.05, avrebbe avuto diritto alla restituzione del 50% (pari a Euro 5.209,30) delle somme corrisposte per tassazione separata, in relazione a quanto ricevuto a titolo di indennità di incentivo all’esodo.
La domanda veniva rigettata, poichè il contribuente sarebbe decaduto dal diritto di richiedere il rimborso ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, (la domanda sarebbe stata presentata oltre i 48 mesi normativamente previsti), prospettazione che veniva disattesa nei due susseguenti giudizi di merito, che invece individuavano il termine iniziale di decorrenza, ai fini della valutazione della tempestività della domanda oggetto di giudizio, nella data della sopra citata ordinanza della Corte di Giustizia.
L’Agenzia delle Entrate presentava quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi che il Collegio, autorizzando la motivazione semplificata, ritiene fondato.
Ed infatti il solo punto oggetto di contestazione riguarda l’individuazione del termine iniziale di decorrenza ai fini del computo del periodo di decadenza per la presentazione della domanda di restituzione, profilo che va risolto nel senso auspicato dal ricorrente (e cioè nel senso che il termine per la ripetizione decorre dalla data del pagamento) alla luce dei principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte (C. 14/25268, C. 14/13676, C. 12/17009, C. 10/20863, C. 08/16368), non contrastanti con quelli delineati dalla Corte di Giustizia (Causa C 228/96, Causa C-62/00).
In conclusione il ricorso deve essere accolto con cassazione della decisione impugnata e, decidendo nel merito non essendo necessari accertamenti in fatto, deve essere rigettato il ricorso introduttivo del contribuente Quest’ultimo va infine condannato al pagamento delle spese dl giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, mentre vanno compensate quelle di merito, atteso che la giurisprudenza di questa Corte si è consolidata in epoca successiva all’inizio del contenzioso.
PQM
Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese del giudizio di merito e condanna A. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2000, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016