Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26731 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26731 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GENOVESI OTTORINO,

elettivamente domiciliato in Roma,

via Giovanni Paisiello n.15 presso lo studio
dell’Avv.Giovanni Bellomo e rappresentato e difeso, per
procura in calce al ricorso, dall’Avv.Antonío
Damascelli.
-ricorrentecontro
AGENZIA delle ENTRATE,

in persona del Direttore

generale pro tempore, rappresentato e difeso
dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui
Uffici in Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente
domiciliata.

Data pubblicazione: 29/11/2013

-controricorrenteavverso la sentenza n.119/02/06 della Commissione
Tributaria Regionale della Puglia, depositata il 16.1.
2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
generale Dott.Ennio Attilio Sepe che ha concluso per
il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Ottorino Genovesi propose ricorso avverso l’avviso
di accertamento con il quale

l’Agenzia delle Entrate

provvide alla rideterminazione dei ricavi, per l’anno
di imposta 1998, utilizzando i parametri di cui al
d.p.c.m. 29.2.96.
Il

ricorso

venne

accolto

dall’adita

Tributaria provinciale ma la decisione,

Commissione
appellata

dall’Agenzia delle Entrate, venne integralmente
riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della
Puglia con la sentenza indicata in epigrafe.
In particolare, i Giudici di appello ritennero che
l’uso dei parametri, in sede di accertamento,
determinava

implicitamente la motivazione dell’atto

notificato e comportava la possibilità della prova
contraria da parte del contribuente il quale, nel caso

2

udienza del 26.9.2013 dal Consigliere Roberta Crucitti;

in specie, non aveva ritenuto di dimostrare, al fine di
dimostrare l’illegittimità dell’operato dell’Ufficio,
la congruità dei ricavi da lui dichiarati.
Avverso la sentenza il contribuente ha proposto
ricorso per cassazione affidato a due motivi.
delle

Entrate

ha

resistito

con

controricorso.
Considerato in diritto

1.Con il primo motivo di ricorso si deduce, ai sensi
dell’art.360 n.3 c.p.c., l’errore in cui sarebbe
incorsa la Commissione Tributaria Regionale pugliese
nell’aver interpretato il coma 181 dell’art.3 della
legge n.549 del 1995 nel senso che le risultanze
parametriche sarebbero, da sole, sufficienti a
realizzare la presunzione grave, precisa e concordante
di maggiori compensi non dichiarati sulla base del mero
scostamento tra il dichiarato e l’accertato, in totale
affrancamento di ulteriori indizi.
2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce, ai sensi
dell’art.360 n.5 c.p.c., la nullità della sentenza
impugnata per insufficiente motivazione. In
particolare, si censura il capo di sentenza con il
quale la Commissione tributaria regionale pugliese,
nell’evidenziare che l’Ufficio aveva dichiarato di
avere rideterminato i maggiori ricavi in lire

3

L’Agenzia

40.000.000,
contenuta

si era limitata a recepire la motivazione
nell’avviso

l’attività

di

ricorrente)

senza

di

agente

accertamento

assicurativo

fornire,

al

svolta

proposito,

(ovvero
dal
alcuna

motivazione.

4.In ordine al primo motivo è sufficiente richiamarsi
ai principi enunciati in materia dalle Sezioni Unite di
questa Corte con sentenza n.26635 del 18/12/2009
secondo cui “la procedura di accertamento tributario
standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o
degli studi di settore costituisce un sistema di
presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e
concordanza non è “ex lege” determinata dallo
scostamento del reddito dichiarato rispetto agli
“standards” in sé considerati – meri strumenti di
ricostruzione per elaborazione statistica della normale
redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio
da attivare obbligatoriamente, pena la nullità
dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede,
quest’ultimo ha l’onere di provare, senza limitazione
alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di
condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa
dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli
“standards” o la specifica realtà dell’attività

4

3.11 ricorso è infondato.

economica nel periodo di tempo in esame, mentre la
motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi
nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata
con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto
dello “standard” prescelto e con le ragioni per le

dal contribuente. L’esito del contraddittorio,
tuttavia,

non

dell’accertamento,

condiziona
potendo

il

l’impugnabilità
giudice

tributario

liberamente valutare tanto l’applicabilità degli
“standards” al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente
impositore, quanto la controprova offerta dal
contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle
eccezioni sollevate nella fase del procedimento
amministrativo e dispone della più ampia facoltà,
incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non
abbia risposto all’invito al contraddittorio in sede
amministrativa, restando inerte. In tal caso, però,
egli assume le conseguenze di questo suo comportamento,
in quanto l’Ufficio può motivare l’accertamento sulla
sola base dell’applicazione degli “standards”, dando
conto dell’impossibilità di costituire il
contraddittorio con il contribuente, nonostante il
rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro
probatorio, la mancata risposta all’invito”. Si è,

5

quali sono state disattese le contestazioni sollevate

altresì, da recente (cfr.Cass.n.11633/13) puntualizzato
che “la procedura di accertamento tributario
standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o
degli studi di settore costituisce un sistema unitario
che non si colloca all’interno della procedura di

1973, n.600, ma la affianca, essendo indipendente
dall’analisi dei risultati delle scritture contabili,
la cui regolarità, per i contribuenti in contabilità
semplificata, non impedisce l’applicabilità dello
“standard”, né costituisce una valida prova contraria,
laddove, per i contribuenti in contabilità ordinaria,
l’irregolarità della stessa costituisce esclusivamente
condizione per la legittima attivazione della procedura
standardizzata”.
5.La

sen tenza

impugnata,

seppur

con motivazione

succinta, segue tale solco interpretativo e risulta,
pertanto, immune da censura nell’applicazione della
normativa di riferimento. La Commissione tributaria
regionale pugliese ha,infatti, dato atto che
all’utilizzazione dei parametri da parte
dell’Amministrazione finanziaria consegue, sempre, la
possibilità per il contribuente di fornire la prova
contraria (ovvero di insussistenza delle condizioni di
applicabilità degli standards) ma che, nel caso in

6

accertamento di cui all’art. 39 del d.P.R. 29 settembre

specie, tale possibilità non era stata sfruttata dal
contribuente
genericamente

il

quale,
e

limitandosi
in

solo

a

sede

sostenere
contenziosa

l’illegittimità dell’uso dei parametri, non aveva
neppure allegato la congruità dei ricavi da lui

6. Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile.
Con tale mezzo, invero, si censura un passo della
sentenza (con il quale si “evidenzia” che l’Ufficio
aveva rideterminato in sede di contraddittorio i
maggiori ricavi in misura inferiore rispetto a quella
risultanti dagli standards) privo di portata decisoria
e, al contrario, rilevante ai fini motivazionali sotto
il

profilo

(diverso

da

quello prospettato

dal

ricorrente) dell’accertamento da parte del giudice di
merito dell’avvenuto contraddittorio al cui esito
l’Ufficio aveva, sia pure parzialmente -tenuto conto
della concreta attività esercitata dal contribuenteridotto i maggiori ricavi come determinati in base alla
mera applicazione dei parametri.

Né, d’altro canto,

il ricorrente deduce di avere prospettato, innanzi al
Giudice

di

merito,

ragioni

concrete

ostative

all’accertamento del maggior reddito anche in tale
ridotta misura.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso

7

dichiarati.

va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in
dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M.
n.140/2012, vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore
dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali che
liquida, alla luce dei parametri di cui al D.M.
n.140/2012, in complessivi euro 1.000, oltre spese
prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del
26.9.2013.

La Corte rigetta il ricorso.

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