Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26731 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. I, 24/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 34100/2018 proposto da:

D.K., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Apollodori, 26

presso lo studio dell’avvocato Antonio Filardi e rappresentato e

difeso dall’avvocato Antonella Zotti, per procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t, domiciliato per

legge presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei

Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto n. 6749/2018 del Tribunale di Napoli, Sezione

specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale

e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato

il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta dal Cons. Dott. Laura Scalia,

nella camera di consiglio del 23/09/2020.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato l’opposizione proposta D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis da D.K., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento della Commissione territoriale di Caserta del 30/10/2017, di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. D.K. ricorre per la cassazione dell’indicato decreto sollevando quattro questioni di illegittimità costituzionale delle norme applicabili ed un motivo di ricorso.

Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. D.K., originario del (OMISSIS), nel racconto reso alla competente Commissione territoriale aveva dichiarato di aver raggiunto l’Italia, fuggendo dal proprio Paese temendo per la propria incolumità in seguito ai continui maltrattamenti subiti dallo zio, con cui era andato a vivere dopo la morte dei suoi genitori.

Egli ricorre avverso il decreto del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, con cui era stata rigettata l’opposizione proposta avverso il provvedimento amministrativo di diniego della protezione.

2. Il ricorrente solleva in via preliminare quattro questioni di illegittimità costituzionale sulla normativa applicabile ed un unico motivo con cui denuncia violazione di legge in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sui presupposti di riconoscimento della protezione sussidiaria ed umanitaria.

2.1. Con la prima questione il ricorrente sollecita questa Corte di cassazione a sollevare questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, come convertito dalla L. n. 46 del 2017 – che prevedeva l’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale a decorrere dal 180 giorno successivo alla pubblicazione e quindi a partire dal 17 agosto 2017 -, per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 77 Cost., comma 2.

Deduce il ricorrente la mancanza dei presupposti di necessità ed urgenza quanto al differimento temporale dell’entrata in vigore del nuovo rito in materia di protezione internazionale.

2.2. Con la seconda questione il ricorrente denuncia l’illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1 e art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 5; art. 117 Cost., comma 1, quest’ultimo parametro integrato dall’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva n. 32/2013 e dagli artt. 6 e 13 della CEDU, in ordine alla previsione del rito camerale ex artt. 737 c.p.c. e ss. e relative deroghe nelle controversie in materia di protezione internazionale.

Il nuovo rito camerale violava le garanzie del contràddittorio e della parità delle parti e soprattutto il loro diritto a partecipare e presenziare all’udienza camerale. L’art. 46, paragrafo 3 della Direttiva n. 32/2013, là dove stabilisce che gli Stati membri, assicurano che un ricorso effettivo preveda l’esame completo ed ex nunc degli elementi di fatto e diretto quantomeno nei procedimenti di impugnazione, osta ad una normativa nazionale di attuazione, come il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10 e 11 come introdotti dalla L. n. 46 del 2017, che preveda la fissazione dell’udienza per l’audizione dell’interessato soltanto in via eventuale, al solo fine di chiedere chiarimenti alle parti o su elementi non dedotti nella procedura amministrativa innanzi alla Commissione territoriale e rilevati dalla difesa davanti al giudice competente.

I termini stretti di difesa; la mancanza di una udienza di discussione in contraddittorio delle prove raccolte dalla Commissione; l’impossibilità di ottenere la documentazione istruttoria prima della presentazione del ricorso; avrebbero esautorato, di fatto, il diritto alla difesa del ricorrente.

La mancata previsione dell’appello in materia avrebbe concorso a realizzare una irragionevole compromissione, avuto riguardo alla natura dei diritti, delle garanzie processuali delle parti.

2.3. Con la terza questione il ricorrente richiede a questa Corte di sollevare questione di Illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24, commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni a decorrere dalla comunicazione della cancelleria del decreto di primo grado.

2.4. Con la quarta questione il ricorrente sollecita il rilievo della questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, come modificato dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) per violazione dell’art. 3 Cost., comma 1, art. 24 Cost., commi 1 e 2, art. 111 Cost., commi 1, 2 e 7, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.

La norma doveva intendersi viziata da illegittimità costituzionale perchè irragionevole e violativa del principio di parità delle parti. Il Ministero dell’Interno non doveva rilasciare procura speciale alle liti per stare in giudizio davanti alla Corte di cassazione e l’Avvocatura dello Stato aveva disposizione 30 giorni effettivi per preparare la propria difesa là dove la difesa del richiedente asilo nella migliore delle ipotesi un giorno di meno.

La norma di carattere generale, ovverosia l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3, sancisce l’improcedibilità del ricorso nell’ipotesi in cui la procura non sia stata depositata in atti là dove invece l’art. 35-bis, comma 13, cit. stabilisce l’inammissibilità del ricorso ove la procura non sia stata autenticata almeno il giorno successivo alla comunicazione del decreto.

3. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 comma 3 in combinato con l’art. 5, comma 6 e con l’art. 19, comma 1.1 T.U. Immigrazione, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. e) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il tribunale, con l’omettere l’esame di un fatto decisivo per la controversia, non aveva svolto alcun accertamento attuale sulla situazione del (OMISSIS), con specifico riferimento alla regione di provenienza del richiedente, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. e) su possibili discriminazioni per motivi familiari, essendosi limitato a recepire dati risalenti all’anno 2016. I giudici del merito avevano mal interpretato le dichiarazioni del richiedente che non si era rivolto alle autorità locali perchè mai lo avrebbero aiutato per il solo fatto che era povero.

Il tribunale aveva motivato in modo apodittico il rigetto della protezione umanitaria in violazione della normativa convenzionale, internazionale ed Europea e dell’art. 19, comma 1 TU Immigrazione, sulla non ammissione del respingimento espulsione o estradizione, senza neppure sentire il richiedente, non tenendo conto dei fattori soggettivi di vulnerabilità quali la giovane età e la mancanza di persone che si prendessero cura di lui in caso di rimpatrio in (OMISSIS).

4. Premesso che la mera prospettazione di una questione di illegittimità costituzionale di una norma non integra un motivo di ricorso per cassazione, nella incapacità della prima di definire un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l’annullamento da parte della Corte di cassazione (Cass. 09/07/2020 n. 14666), le proposte questioni di illegittimità costituzionale vanno esaminate prima del motivo di ricorso.

Questa Corte di cassazione ha già avuto modo di affermare che: a) è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, art. 21, comma 1, conv. con modifiche in L. n. 46 del 2017, per difetto dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza, poichè la disposizione transitoria – che differisce di 180 giorni dall’emanazione del decreto l’entrata in vigore del nuovo rito – è connaturata all’esigenza di predisporre un congruo intervallo temporale per consentire alla complessa riforma processuale di entrare a regime; b) è, del pari manifestamente infondata, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale, ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte; e) è, altresì, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento; d) è, infine, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione dei decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3.

Restano in tal modo confermate le conclusioni raggiunte da questa Corte di cassazione in fattispecie identica quanto ai censurati profili (in termini: Cass. n. 32029 del 11/12/2018, in motivazione, pp. 4 e 5).

5. L’unico motivo di ricorso è inammissibile.

5.1. Il tribunale ha escluso che la situazione familiare del ricorrente integri una ipotesi di “danno grave” ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) e quindi anche il rischio di subire trattamenti inumani e degradanti in caso di rientro in (OMISSIS).

Il ricorrente deduce sul punto davanti a questa Corte di cassazione l’esistenza di possibili discriminazioni per motivi familiari che avrebbero dovuto essere indagate dal tribunale per scrutinio di fonti aggiornate sul Paese di origine.

La deduzione è generica ed a fronte della motivazione impugnata, che muove dalla valenza privata delle condotte-di maltrattamento tenute ai danni del ricorrente dallo zio, non vale ad individuare episodi di violenza domestica tali da essere riconducibili nell’ambito dei trattamenti inumani o degradanti considerati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), con conseguente onere del giudice di verificare in concreto se, pur in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un “soggetto non statuale”, ai sensi dell’art. 5, lett. e) decreto citato, lo Stato di origine sia in grado di offrire al danneggiato adeguata protezione (vd. Cass. n. 12333 del 17/05/2017).

A fronte della genericità del racconto e della incapacità dello stesso di definire una situazione di danno grave nei confronti del richiedente protezione sussidiaria, il giudice non è tenuto, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8), ad effettuare indagini aggiornate in ordine alla situazione allegata che manca di specificità (vd. sul riparto tra oneri di allegazione e dovere di collaborazione istruttoria, da ultimo: Cass. n. 14668 del 09/07/2020).

5.2. Il motivo si offre ad una valutazione di inammissibilità, perchè generico, anche quanto alla richiesta di protezione umanitaria.

Il tribunale argomenta, nel denegare al richiedente il riconoscimento della protezione, dalla mancanza di allegate situazioni di vulnerabilità personale, con pericolo per il primo, in caso di rimpatrio, di condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona e, ancora, dalla insussistenza di una sua integrazione socio-economica in Italia.

La censura proposta non dialoga con la motivazione deducendo a sostegno della condizione di vulnerabilità la giovane età del richiedente che si troverebbe privo di affetti in patria, mancando i singoli elementi fattuali dedotti, anche ove vagliati nel loro complesso, di definire l’indicata condizione derivante dal rischio di rimpatrio in un contesto sociale, politico o ambientale, capace di determinare una significativa ed effettiva compromissione dei diritti inviolabili del richiedente protezione (per la definizione, da ultimo: Cass. n. 14548 del 09/07/2020).

5.3. Il motivo è manifestamente inammissibile anche là dove deduce la violazione dell’art. 14, lett. c). Il tribunale ha motivato sulla situazione del Paese di origine del richiedente con riferimento all'”ultimo rapporto annuale di Amnesty International”, sul (OMISSIS) segnalando iniziative avviate per i processi di riforma costituzionale e del sistema repressivo all’interno dello Stato.

Il motivo manca inoltre di specificità.

In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle c.d. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del c.d. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

6. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero dell’Interno.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto (secondo la formula da ultimo indicata in Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imiporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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