Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26731 del 22/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 02/12/2016, dep.22/12/2016), n. 26731
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCININNI Carlo – rel. Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 23824-2013 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.P., L.M.N., D.S. nq di eredi
dell’Ing. L.J. (deceduto), elettivamente domiciliati in ROMA
VIA A. FARNESE 7, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO BERLIRI,
che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALESSANDRO
COGLIATI DEZZA giusta delega a margine;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 43/2013 della COMM. TRIB. REG. di VENEZIA,
depositata il 12/06/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/12/2016 dal Presidente e Relatore Dott. PICCININNI CARLO;
udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto
l’accoglimento;
udito per i controricorrenti l’Avvocato BERLIRI che ha chiesto il
rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’inammissibilità e in
subordine il rigetto del ricorso.
Fatto
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA
La controversia nasce dall’impugnazione di un silenzio rifiuto avverso una richiesta di L.J., ex dirigente Enel, di rimborso delle trattenute Irperf operate sulla somma liquidata all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, in luogo del trattamento della pensione integrativa.
L’esito della lite era il seguente: accoglimento in primo grado e in appello delle richieste del contribuente, cassazione di detta decisione e quindi riassunzione davanti al giudice del merito, che riteneva applicabile la ritenuta del 12,50% sull’importo maturato in ragione del rendimento di polizza per gli iscritti alla Previdenza Integrativa Aziendale (PIA).
Detta decisione veniva nuovamente impugnata dall’Agenzia delle Entrate con due motivi (si costituiva anche l’erede del contribuente ed entrambe le parti depositavano poi memoria), con il quale veniva denunciata l’inosservanza del principio di diritto enunciato da questa Corte con ordinanza 11/30757.
Premesso che il Collegio ha optato per la motivazione semplificata, si rileva che la censura è fondata poichè il giudice di legittimità aveva fra l’altro stabilito che, richiamati i principi enunciati in Cass. S.U. 11/13642, il presupposto dell’applicazione della ritenuta del 12,50% dovesse essere un accertamento – non compiuto dal giudice del merito – sulla natura e quantità del rendimento che sarebbe stato liquidato a favore del contribuente, da intendere come “rendimento netto, imputabile alla gestione del mercato da parte del Fondo del capitale accantonato”, e ciò certamente esclude che fosse demandato al giudice del rinvio alcun accertamento in ordine alla natura del fondo pensionistico dei dirigenti Enel.
La problematica relativa al titolo di corresponsione delle somme in discussione (vale a dire se questo dovesse essere individuato in un contratto di assicurazione ovvero di capitalizzazione) è stata dunque implicitamente risolta dal giudice di legittimità nel senso che si tratterebbe di somme corrisposte da un Fondo di previdenza complementare aziendale a capitalizzazione di versamenti e a causa previdenziale prevalente, per il quale l’applicabilità dell’aliquota del 12,50% era stata subordinata al fatto che il rendimento fosse costituito dall’impiego del capitale sul mercato, principio viceversa disatteso dal giudice del merito, che per l’appunto ha individuato il rendimento di polizza per gli iscritti alla PIA facendo riferimento non all’impiego del capitale sul mercato, ma a certificazioni rilasciate dall’Enel, aventi ad oggetto le relative quantificazioni determinate con modalità matematico attuariali.
Il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione restando assorbita l’ulteriore doglianza prospettata, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice del merito perchè dia effettivo corso al principio già affermato da questa Corte con ordinanza 11/30757, consistente nel riconoscimento del diritto del contribuente ad usufruire dell’aliquota del 12,50% limitatamente alla parte di rendimento frutto dell’impiego sul mercato del capitale accantonato.
PQM
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016