Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26731 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 21/10/2019), n.26731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19095-2018 proposto da:

K.A., rappresentato e difeso dall’avvocato CLEMENTINA DI

ROSA e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2122/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento dell’11.9.2015, notificato il 16.1.2016, la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Caserta rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione cd. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria.

Avverso tale provvedimento interponeva opposizione K.A., che veniva respinta dal Tribunale di Napoli con decisione del 20.12.2016.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 2122/2018, la Corte di Appello di Napoli rigettava l’impugnazione proposta dal K. avverso la decisione di prime cure.

Il giudice di merito riteneva insussistenti i presupposti per la concessione della protezione, internazionale e umanitaria, anche alla luce della condizione interna del Paese di origine del richiedente (Senegal), che -secondo la Corte di Appello- è interessato da una situazione di instabilità soltanto relativamente alla regione del Casamance, dalla quale non è certo che provenga il K..

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione K.A. affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis perchè la Corte di Appello non avrebbe dato rilievo al fatto che il Tribunale non aveva disposto la sua audizione personale nonostante l’assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la commissione territoriale.

La censura è infondata.

Dall’esame degli atti processuali, consentita a questa Corte posto che il motivo configura un vizio di natura processuale, risulta che il giudice di prime cure ha fissato l’udienza per la discussione dell’opposizione proposta dall’odierno ricorrente: nel provvedimento del Tribunale infatti si legge testualmente che “All’udienza del giorno 25 ottobre 2016, acquisita documentazione, e il parere del PM, la causa veniva riservata per la decisione”(cfr. pag.1).

Nell’atto di appello il K. ha contestato il mancato riconoscimento della protezione, internazionale o umanitaria, senza tuttavia nulla dedurre in merito alla mancanza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi la commissione territoriale e -soprattutto- senza invocare, come specifico motivo di impugnazione, la sua mancata audizione personale in prime cure. Nè, per altro verso, risulta dalla sentenza della Corte partenopea qui impugnata che l’odierno ricorrente avesse proposto specifico motivo di censura in relazione alla sua mancata audizione in prima istanza.

E’ ben vero che nelle conclusioni rassegnate in atto di appello il K. ha chiesto, in via istruttoria, alla Corte di Appello di autorizzare la sua audizione personale, ma ciò non si traduce necessariamente in un motivo di censura, laddove come nel caso di specie- difetti qualsiasi critica della decisione di prime cure sul punto specifico; piuttosto, la richiesta integra una mera istanza con la quale il K. ha chiesto alla Corte napoletana di essere ascoltato (anche) in seconde cure, cosa che tuttavia la legge non dispone come snodo necessario del processo. L’implicito rigetto, da parte della Corte di Appello, di detta richiesta, quindi, non si traduce in alcun vizio del procedimento.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14 e delle norme in materia di protezione internazionale, perchè la Corte partenopea avrebbe dovuto ravvisare quantomeno la situazione di pericolo di danno grave all’incolumità della persona richiesta per la concessione della protezione internazionale sussidiaria.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 perchè la Corte territoriale non avrebbe considerato la sua condizione di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Con il quarto motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame, da parte della Corte di seconde cure, della considerazione sociopolitica del Paese di provenienza.

Le tre censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Ed invero la Corte territoriale ha -contrariamente a quanto deduce il ricorrente- adeguatamente ricostruito la situazione interna del Senegal, dando atto in particolare (cfr. pagg.6 e s.) della condizione della regione del Casamance, anche se il richiedente la protezione non aveva adeguatamente chiarito, in atto di appello, di provenire effettivamente da quella zona.

Questa Corte ha affermato, con le ordinanze n. 13449/2019, n. 13450/2019, n. 13451/2019 e n. 13452/2019, la prima delle quali massimata (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887) il principio per cui il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (sul punto, cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11312 del 26.4.2019, non massimata).

Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che essa indica le fonti in concreto utilizzare dal giudice di merito -sito (OMISSIS), rapporto Amnesty International 2014-2015, sito “viaggiare sicuri” del Ministero degli Affari Esteri, cd. C.O.I. (Country of Origin Information), rapporto Freedom in the World 2016, Annual Report 2015 della Croce Rossa Internazionale, Counrty Reports on Human Rights Practices – Senegal del Dipartimento di Stato U.S.A. del 2016- ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, consentendo in tal modo alla parte la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione.

Nel secondo motivo di censura il ricorrente lamenta che le informazioni sulla base delle quali il giudice di merito ha deciso sarebbero smentite da altre fonti internazionali, tra cui il rapporto Amnesty international 2018, soprattutto con riferimento alla condizione carceraria, senza tuttavia dedurre alcunchè di specifico in relazione al rischio che il richiedente la protezione, una volta rientrato nel Paese di origine, possa essere avviato alla detenzione.

Questa Corte non può spingersi sino alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito, laddove nel motivo di censura non vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il giudice territoriale ha deciso siano state superate da altre e più aggiornate fonti qualificate ovvero siano state considerate dal giudice di merito solo in modo generico e senza alcuna concreta aderenza alla condizione personale del richiedente la protezione. Solo laddove dalla censura emerga la precisa dimostrazione di quanto precede, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali o comunque non direttamente attinenti alla condizione personale del richiedente la protezione. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine di quest’ultimo differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

Può quindi affermarsi il principio secondo cui “Ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito in tema di protezione internazionale non è sufficiente la mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice di merito, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal predetto giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, ovvero che la valutazione delle fonti sia stata condotta con modalità tali da non considerare il concreto pericolo dedotto dal richiedente la protezione. A tal riguardo, la censura deve contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, ovvero specifici richiami alla condizione personale del richiedente la protezione, in modo da consentire alla Corte di Cassazione l’effettiva verifica circa la predetta violazione del dovere di collaborazione istruttoria”.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità da parte del Ministero intimato.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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