Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26731 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. III, 13/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CARLO POMA 4 SC E, presso lo studio dell’avvocato MASSIDDA

MAURIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato BRAMBILLA FRANCO

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

COMUNE MILANO (OMISSIS) in persona del Sindaco in carica,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. D’AREZZO 32, presso lo

studio dell’avvocato MUNGARI MATTEO, che lo rappresenta e difende

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2143/2006 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 05/09/2006 R.G.N. 737/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato ANDREA CIANNAVEI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso con l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. d.F. impugna per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati con memoria, la sentenza della Corte d’appello di Milano, depositata il 5 settembre 2006, notificata il 29 novembre 2006, con la quale, confermando sul punto quella di primo grado, è stata respinta la domanda, proposta dal predetto nei confronti del Comune di Milano, di risarcimento dei danni riportati nel sinistro occorso a seguito dell’urto con il proprio motociclo di un’aiuola spartitraffico priva di segnalazione luminosa. La Corte territoriale riteneva visibile lo spartitraffico anche in ora notturna, nonostante la mancanza della relativa segnalazione luminosa, sulla base della perizia cinematica, solo genericamente contestata dall’istante, senza offrire alcun elemento di valenza probatoria a confutazione delle non equivoche risultanze della stessa.

2. Le censure riguardano:

2.1. omessa motivazione in ordine all’accertamento dell’insidia: il ricorrente lamenta l’omissione di ogni accertamento e statuizione in ordine all’insidia rappresentata dal palo di ferro lasciato sulla testata dell’isola malgrado lo specifico obbligo gravante sulla P.A. nolo d’illuminare l’isola di traffico con la segnaletica verticale ma, altresì provvedere alla rimozione della segnaletica non più conforme ed efficiente per la sua funzione, costituisce fatto decisivo per la giusta valutazione della controversia;

2.2. omesso accertamento in rodine all’art. 387 C.d.S. ed insufficiente motivazione in ordine alla ritenuta esclusione del nesso causale tra omissione ed evento. Il Comune resiste con controricorso e deduce l’inammissibilità e, comunque, l’infondatezza dei motivi del ricorso.

3.1. Il primo motivo è fondato, in quanto la Corte territoriale non ha esaminato la questione, dedotta unitamente all’impatto con l’aiuola spartitraffico – sia quale elemento di fatto, sia quale elemento determinante le lesioni – dell’urto del proprio corpo “contro un paletto metallico posto sulla testata dell’isola spartitraffico, paletto privo dei necessari ed indispensabili cartelli luminosi segnaletici” (p. 3 atto di appello), “costituente ostacolo certamente non visibile nè, perciò stesso prevedibile” (p. 4 detto atto). Peraltro, nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado al punto 3 venivano indicate le medesime circostanze di fatto ed a pag. 3 l’attore deduceva che “la presenza del solo paletto, aiuola spartitraffico sia stato proprio l’elemento che ha provocato” le gravi lesioni riportate e che “trattatasi di paletto metallico grigio scuro per niente evidente senza le apposite segnalazioni, la cui assenza avrebbe paradossalmente salvato la gamba” del D.. Ne deriva che sussiste il vizio lamentato nel primo motivo.

3.2. L’accoglimento del primo motivo ed il nuovo esame – che il giudice di merito dovrà condurre in ordine alla sussistenza del nesso causale ed all’eventuale condotta omissiva dell’ente locale in relazione all’elemento sopra indicato – assorbono ogni decisione in ordine al secondo motivo di ricorso.

4. Ne deriva l’accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, che si pronunzierà sulle spese ed anche su quelle relative al presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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