Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26730 del 24/11/2020
Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 24/11/2020), n.26730
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25344-2019 proposto da:
B.M., rappresentato e difeso dall’avocato STEFANIA SANTILLI,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 910/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO,
depositata il 28/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/10/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.
Fatto
FATTI DI CAUSA
B.M. ebbe a proporre, avanti il Tribunale di Milano, opposizione avverso il provvedimento adottato dalla locale Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, che aveva rigettato la sua istanza di protezione in relazione a tutti gli istituti da detta normativa previsti.
Il Tribunale ebbe a rigettare l’opposizione ed il B. gravò la decisione avanti la Corte d’Appello di Milano.
Anche la Corte ambrosiana ebbe a disattendere l’impugnazione poichè effettivamente non credibile il racconto reso dal richiedente asilo, non concorrente in Senegal situazione socio-politica caratterizzata da violenza diffusa e non concorrenti le condizioni di legge per il riconoscimento della protezione umanitaria.
Il B. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
Il Ministero degli Interni, ritualmente evocato, ha resistito con controricorso. Con atto datato 1.7.2020 depositato in Cancelleria e ritualmente notificato alla controparte costituita, il B. ha proposto rinuncia all’impugnazione mossa, con richiamo al disposto D.L. n. 34 del 2020, ex art. 103, comma 2 convertito con la L. n. 77 del 2020 e tale rinuncia non risulta accettata dal Ministro resistente.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il procedimento di legittimità conseguito al ricorso proposto da B.M. va dichiarato estinto per intervenuta rituale rinuncia ex art. 390 c.p.c. all’impugnazione proposta.
La mancata accettazione della rinuncia da parte del controricorrente costituito, ex art. 391 c.p.c., comporta che s’ha da provvedere circa le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito.
PQM
Dichiara estinto il presente procedimento di legittimità per intervenuta rinuncia all’impugnazione da parte del ricorrente B..
Condanna il ricorrente a rifondere all’Amministrazione resistente le spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito spese.
Così deciso in Roma, nell’adunanza in camera di consiglio, il 14 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020