Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26730 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 02/12/2016, dep.22/12/2016),  n. 26730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 23099-2013 proposto da:

M.G.C., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA

68, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PUOTI, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE (OMISSIS) DI ROMA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 165/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 31/08/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Presidente e Relatore Dott. PICCININNI CARLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato LOMONACO per delega dell’Avvocato

PUOTI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

La controversia nasce dall’impugnazione di un silenzio rifiuto avverso una richiesta di M.C.G., ex dirigente Enel, di rimborso delle trattenute Irperf operate sulla somma erogata in suo favore, quale liquidazione in forma capitale della propria posizione previdenziale alla quale, a suo dire, sarebbe stata applicabile la ritenuta del 12,50% e non quella di maggiore consistenza ravvisata.

La CTP, adita dall’istante, accoglieva il ricorso, ma la sentenza veniva poi modificata dalla CTR, che affermava l’infondatezza della pretesa azionata.

Avverso la decisione M. proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a tre motivi, poi ulteriormente illustrati da memoria, a sua volta contrastato dall’Agenzia delle Entrate con controricorso e relativa memoria.

Premesso che il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza con motivazione semplificata, si osserva che è insussistente la violazione di legge denunciata con il primo motivo poichè, contrariamente a quanto sostenuto, sono sufficientemente chiare sia le ragioni della decisione che la rappresentazione dei fatti, mentre non è configurabile il preteso obbligo del giudice di esaminare nella loro interezza le diverse argomentazioni svolte dalle parti, ove non irragionevolmente ritenute ininfluenti sulla decisione.

E’ viceversa fondato il secondo motivo, restando assorbito il terzo (espressamente proposto in via subordinata), con il quale il ricorrente ha denunciato l’erroneità della decisione nella parte in cui è stato affermato che la ritenuta a titolo di imposta del 12,50% sarebbe consentita solo ove la prestazione fosse riconducibile ad un contratto di assicurazione – ipotesi che sarebbe da escludere nel caso di specie, dovendosi altrimenti fare ricorso all’aliquota applicabile al TFR.

Ed infatti al riguardo va osservato che, come si evince dall’esposizione in fatto della sentenza impugnata, la lite verteva sulle ritenute subite da M. “in occasione dell’erogazione da parte dell’Enel s.p.a. del capitale relativo alla previdenza integrativa aziendale (PIA)”.

Ciò posto, e tenuto conto del fatto che nel 1998 alla PIA succedeva il Fondenel – nel quale veniva quindi trasferita la posizione del ricorrente -, va rilevato che con la decisione di questa Corte a S.U. n. 13642 del 2011, alla quale hanno fatto seguito altre sentenze del giudice di legittimità il cui contenuto è condiviso dal collegio ed alle cui motivazioni quindi si rinvia, questa Corte ha stabilito il principio che alle somme corrispondenti al rendimento di polizza (nella specie PIA) si applica la tassazione con aliquota del 12,50%, mentre per quanto concerne le ritenute di Fondenel (come detto succeduto nella gestione alla PIA) occorre distinguere, per i soggetti iscritti in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, ad un fondo di previdenza complementare aziendale a causa previdenziale prevalente e per gli importi maturati fino al 31.12.2000, fra quanto maturato per sorte capitale e ciò che viceversa proviene dal rendimento, intendendosi per tale quello derivante dall’impiego sul mercato finanziario del capitale, costituito dagli accantonamenti imputabili ai contributi via via versati da lavoratore e datore di lavoro.

Solo per quel che concerne quest’ultimo va infatti applicata la ritenuta del 12,50%, mentre per gli altri introiti cui si è fatto cenno la prestazione è assoggettata al regime della tassazione separata.

A tale principio non si è attenuta la CTR nella decisione oggetto di esame e da ciò segue la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice del merito perchè: accerti se vi sia stato o meno l’impiego sul mercato finanziario del capitale costituito nei termini sopra indicati; nell’ipotesi positiva quantifichi la parte della somma erogata al contribuente che corrisponda al rendimento netto della gestione; determini infine l’entità del credito restitutorio applicando solo a tale ultima parte la tassazione del 12,50%.

Il giudice del rinvio liquiderà, infine, anche le spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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