Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2673 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. lav., 30/01/2019, (ud. 23/01/2018, dep. 30/01/2019), n.2673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11570/2013 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO VESCI, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

F.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI COLLI

PORTUENSI 57, presso lo studio dell’avvocato FABIO CIPRIANI, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7723/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/11/2012 R.G.N. 2133/2010.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Roma, con sentenza depositata in data 8.11.2012, in parziale accoglimento del gravame interposto da F.F., nei confronti della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva respinto la domanda del lavoratore – volta ad ottenere il riconoscimento del diritto “al calcolo nominale degli scatti biennali di anzianità di servizi maturati a decorrere dal 26 giugno 1995” e la condanna della società resistente al pagamento delle differenze retributive maturate, nonchè della somma di Euro 2.152,20, illegittimamente trattenuta in occasione del pagamento della retribuzione relativa al mese di gennaio 2005 -, condannava la società al pagamento, in favore del dipendente, della somma di Euro 2.125,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi dalla data del 25.1.2005;

che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. articolando un motivo contenente due censure;

che F.F. ha resistito con controricorso ed ha depositato memorie;

che il P.G. non ha formulato richieste.

Diritto

CONSIDERATO

che con il ricorso si censura: l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nonchè, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 “la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro” e si lamenta che la Corte distrettuale abbia ritenuto fondato l’appello proposto dal lavoratore avverso il capo della sentenza relativo alla trattenuta della somma di Euro 2.152,20, e che poi abbia dichiarato dovuta la somma di Euro 2.125,20, per un errore di calcolo (di Euro 27,00) compiuto dal F., determinando ciò, a parere della società ricorrente, una contraddittorietà ed illogicità della sentenza insanabile; ed inoltre, che la Corte di merito avrebbe errato nelle sue valutazioni, con palese violazione dell’art. 116 c.p.c.;

che il motivo è inammissibile: innanzitutto, per quanto più in particolare attiene al dedotto vizio di motivazione, è da premettere che, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Orbene, poichè la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata pubblicata, come riferito in narrativa, in data 8.11.2012, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), come sostituito del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma, nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale relativamente alla dedotta omissione di un fatto storico (Cass. n. 21152/2014), con carattere di decisività, che è stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare non attiene, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza “così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. Ed anzi, la motivazione analitica e doviziosa dei giudici di seconda istanza si sofferma con precisione a spiegare che la somma richiesta dal dipendente era frutto di un errore di calcolo di Euro 27,00, poichè, secondo il calcolo corretto, la somma delle due voci indebitamente trattenute, secondo le aliquote previdenziali, con la busta paga di gennaio 2005 ammontava non ad Euro 2.152,20, ma all’importo inferiore di Euro 2.125,20 (Euro 525,00 + 1.600,20); ed in conseguenza di ciò, ha liquidato l’importo inferiore, sottraendo dalla somma richiesta Euro 27,00;

che per ciò che attiene alla seconda censura, sollevata in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, va osservato che la ricorrente non ha indicato analiticamente quali norme sarebbero state violate, in spregio della prescrizione di specificità dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, debba essere dedotto, a pena di inammissibilità, mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate ed altresì con specifiche argomentazioni intese motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte, Cass., Sez. 6, ord. n. 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009); che i(motivo è altresì inammissibile perchè formulato in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (cfr., ex multis, Cass. n. 14541/2014, cit.). Il ricorso per cassazione deve, infatti, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti i(pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 1435/2013; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 10551/2016). Nella fattispecie, invece, manca la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda; in particolare, la società ricorrente non ha riportato “i contratti e gli accordi collettivi” che assume violati; per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado di poter apprezzare la veridicità della doglianza svolta. Il motivo, inoltre, nella sua articolazione, appare teso ad una nuova valutazione delle prove, pacificamente estranea al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014), poichè si limita a contrapporre una diversa valutazione delle emergenze istruttorie, fatta dalla ricorrente, rispetto a quella cui è pervenuta la Corte di merito (cfr., altresì, tra le molte, Cass. n. 7863/2012);

che per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese – liquidate come in dispositivo e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del difensore del F., avv. Fabio Cipriani, dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 23 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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