Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2673 del 05/02/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2673 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: SESTINI DANILO

Ud. 22/11/2017

ORDINANZA
CC

sul ricorso 25017-2014 proposto da:
TAC CENTER DI PICCIRILLO PASQUALINA & C SAS in
liquidazione, domiciliata ex lege in ROMA, presso la
CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata
e difesa dall’avvocato ANGELO PIRAINO giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro
2017

PHILIPS SPA
– intimata –

2262

Nonché da:
PHILIPS SPA in persona della Dott.ssa PATRIZIA
CARROZZA nella sua qualità di Direttore Affari Legali

Data pubblicazione: 05/02/2018

e Procuratore Speciale, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 2, presso lo studio
dell’avvocato GIORGIO ANTONINI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CARMINE FERRO giusta
procura speciale a margine del controricorso e

– ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 966/2014 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 04/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 22/11/2017 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;

2

ricorso incidentale;

Rilevato che:
la TAC CENTER di Piccirillo Pasqualina & C. s.a.s. convenne in
giudizio la Philips Medical System s.p.a. e la PMMS Italy s.p.a. per
sentir dichiarare la risoluzione, per inadempimento delle convenute,
di un contratto stipulato il 12.7.2000 (avente ad oggetto la fornitura
di ricambi per un’apparecchiatura TAC, la loro messa in opera e

macchinario) e per ottenere il risarcimento dei danni;
la Philips Medical System (che in seguito incorporò la PMMS)
resistette alla domanda e richiese, in via riconvenzionale il
pagamento del saldo dovutole; in relazione ad esso, venne emessa
ordinanza-ingiunzione ex art. 186 ter cod. proc. civ.;
il Tribunale di S. Maria Capua Vetere rigettò la domanda
dell’attrice, accolse la riconvenzionale (confermando l’ingiunzione) e
condannò la TAC CENTER al pagamento delle spese di lite;
in parziale riforma della sentenza, la Corte di Appello di Napoli ha
dichiarato la risoluzione del contratto del 12.7.2000 per grave
inadempimento della Philips Medical System e ha condannato la
Philips s.p.a (società incorporante) al risarcimento dei danni
conseguiti al fermo tecnico del macchinario, per un importo
corrispondente al mancato guadagno stimato per il periodo intercorso
dal mese di novembre 2002 (data di cessazione del funzionamento
della macchina) al maggio 2003 (data di consegna del nuovo
macchinario acquistato dalla TAC CENTER), quantificandolo in euro
29.059,81 -all’attualità- oltre interessi sull’importo di anno in anno
rivalutato;
la TAC CENTER di Piccirillo Pasqualina & C. s.a.s. ha proposto
ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo;
la Philips s.p.a. ha resistito con controricorso contenente ricorso
incidentale basato su tre motivi.
Considerato che:

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l’assistenza per un anno, con visite trimestrali di controllo del

con l’unico motivo del ricorso principale, è stata dedotta la
«violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento
all’art. 1223 c.c.»: la ricorrente si duole che la Corte abbia
scomputato dal mancato ricavo stimato dal c.t.u. «i componenti
negativi (costi per materie prime, costi per servizi, costi per
ammortamenti, ecc.)»; assume che, a causa dell’interruzione

che dal mancato guadagno (lucro cessante), anche dalla diminuzione
patrimoniale (danno emergente) consistita nella permanenza di costi
fissi sostenuti nonostante il fermo dell’attività» e rileva come il ctu
avesse correttamente ragguagliato il danno al mancato ricavo;
il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, in quanto
il ricorso non fornisce gli elementi necessari (segnatamente, circa la
natura e l’entità dei costi fissi e la misura della loro riferibilità
all’attività interrotta per la inutilizzabilità del macchinario) per
apprezzare la fondatezza della censura in base alla sola lettura del
ricorso; né risultano trascritti, in ossequio alla previsione di cui all’art.
366, n. 6 cod. proc. civ., i passaggi rilevanti della relazione di c.t.u.,
come pure non è indicata la sede di reperimento delle dichiarazioni
dei redditi richiamate (genericamente) a sostegno della censura;
il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione
degli artt. 61 e 191 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.: si lamenta che la
Corte abbia disposto una c.t.u. meramente esplorativa, senza che la
TAC CENTER avesse previamente fornito la prova dei danni subiti e
dalla loro derivazione dall’inadempimento ascritto alla Philips s.p.a.;
il motivo è infondato, giacché la Corte ha ammesso una c.t.u.
che non risulta meramente esplorativa, bensì percipiente, essendo
volta ad accertare (per quanto si evince dalle pagg. 10 e 11 della
sentenza) la finalità delle visite periodiche di controllo e il nesso
eziologico fra la loro mancata effettuazione e il degrado
dell’apparecchiatura, nonché a stimare, sulla base dei dati risultanti
dalle dichiarazioni fiscali, le perdite subite dalla TAC CENTER per il
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dell’attività, la società aveva subito «un danno rappresentato oltre

mancato utilizzo del macchinario; tutte attività che richiedevano il
vaglio tecnico di un ausiliario “esperto”, volto non soltanto a valutare
dati già acquisiti al giudizio, ma anche a compiere (sulla base delle
allegazioni delle parti) accertamenti che necessitavano delle
conoscenze e degli strumenti tecnici propri dell’ausiliario (cfr. Cass. n.
1190/2015);

cod. proc. civ. e l’omesso esame di un fatto decisivo e censura la
sentenza per essere incorsa in due «macroscopici errori»: l’aver
recepito la c.t.u. che aveva erroneamente espresso in euro gli stessi
valori che nelle dichiarazioni fiscali della TAC CENTER erano indicati in
lire e l’avere indicato come importo del danno stimato dal c.t.u. quello
risultante dalla relazione preliminare inviata ai consulenti di parte
anziché quello riportato nella relazione finale; errori che avevano
comportato il riconoscimento di un risarcimento superiore a quello
effettivamente liquidabile;
il motivo risulta inammissibile in relazione ad entrambi i profili,
giacché quelli evidenziati costituiscono errori percettivi (il primo
“mediato” tramite la relazione di c.t.u. recepita dalla Corte e il
secondo derivante direttamente da una “svista” nella lettura della
relazione) che avrebbero dovuto essere fatti valere in sede
revocatoria;
il terzo motivo («sulle spese legali») è inammissibile in quanto si
risolve in un’istanza di diversa regolazione delle spese del giudizio di
appello all’esito dell’auspicato accoglimento del ricorso incidentale;
la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese
di lite;
trattandosi di ricorsi proposti successivamente al 30.1.2013,
sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma
quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.

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1

il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 115 e 116

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso principale e rigetta
quello incidentale, compensando le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà
atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente principale e di quella incidentale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto -rispettivamente- per il

dello stesso articolo 13.
Roma, 22.11.2017
Il Presidente

ricorso principale e per quello incidentale, a norma del comma 1-bis

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