Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2673 del 05/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 05/02/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 05/02/2010), n.2673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10062-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25/B, presso lo

studio dell’avvocato PESSI ROBERTO, che la rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 489/2005 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 15/12/2005 r.g.n. 565/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato MARIO MICELI per delega FESSI ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI MASSIMO, che ha concluso per dichiarazione di

inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, premesso che con ricorso affidato all’ufficiale giudiziario per la notifica il 23 marzo 2006, la s.p.a. Poste Italiane ha chiesto a questa Corte suprema l’annullamento della sentenza depositata il 15 dicembre 2005 e notificata il successivo 24 gennaio 2006, con la quale la Corte d’appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Spoleto in data 22 aprile 2004, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra C.M. e la società per il periodo dal 5 ottobre 1998 al 31 gennaio 1999, in pretesa applicazione dell’art. 8, comma 2, C.C.N.L. 26 novembre 1994 come integrato con l’accordo 25 settembre 1997 (“per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”) e pertanto la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 5 ottobre 1998, con le condanne conseguenti;

che il ricorso è argomentato con due motivi, relativi rispettivamente: 1) alla violazione ed erronea applicazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e 2) violazione ed erronea applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e vizio di motivazione;

che C.M., regolarmente intimato, non si è costituito nel presente giudizio di cassazione;

rilevato che successivamente è stata depositata in cancelleria copia del verbale di conciliazione in sede sindacale della presente controversia intervenuta tra le parti in data 3 maggio 2006;

che con memoria ex art. 378 c.p.c., la società ha pertanto chiesto pronuncia di cessazione della materia del contendere;

ritenuto pertanto che il ricorso proposto dalla società debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto della conciliazione raggiunta tra le parti;

che nessuna pronuncia è dovuta in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione, in ragione del fatto che il C. non ha svolto difese in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2010

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