Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2673 del 03/02/2011

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2011, (ud. 16/11/2010, dep. 03/02/2011), n.2673

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2049/2010 proposto da:

L.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO,

rappresentata e difesa dagli avvocati PESTELLI Francesco, CHIDICHIMO

GIUSEPPE, giusta procura speciale alle liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONGREGAZIONE DEI PADRI ROGAZIONISTI DEL CUORE DI GESU’ ISTITUTO

ANTONIANO MASCHILE DEI PADRI ROGAZIONISTI in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TARO 25, presso lo studio dell’avvocato IANNUCCI Ernesto, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GANGEMI DOMENICO,

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 356/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

6.3.09, depositata il 13/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. SAVERIO TOFFOLI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. IGNAZIO

PATRONE.

Fatto

MOTIVI

La Corte pronuncia in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., a seguito di relazione ex art. 380 bis.

In relazione all’impugnativa proposta da L.F. contro il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole nell’ottobre del 2005 dalla Congregazione dei Padri Rogazionisti del Cuore di Gesù Istituto Antoniano Maschile dei Padri Rogazionisti, impugnativa accolta dal Tribunale di Firenze, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di primo grado, escludeva l’applicabilità della c.d. tutela reale di cui alla L. n. 300 del 1970, art. 18 e limitava la condanna della ex datrice di lavoro al pagamento di una somma pari a sci mesi della retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

Riteneva infatti la Corte di merito che la appellante appartenesse alla categoria, per cui la L. n. 108 del 1990, art. 4, esclude la tutela reale, dei “datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto”. Ciò era comprovato dalla documentazione circa il riconoscimento della Congregazione quale istituto religioso, tra l’altro, dedito ad “attività educative ed assistenziali, senza scopo di lucro” e dai prospetti contabili-amministrativi evidenzianti che la maggior parte degli introiti dell’istituzione derivava da oboli vari e lasciti, oltre che, in misura assai minore, dai contributi pubblici per l’ospitalità a minori bisognosi di assistenza. Nè la lavoratrice aveva fornito elementi probatori idonei a contrastare tali risultanze. In particolare non aveva adeguato rilievo l’iscrizione ad una camera di commercio dell’ente “come società semplice” per “coltivazione di uliveto” nei pressi di (OMISSIS), di rilievo marginale per un ente avente 68 “case” in tutto il mondo.

L.F. ricorre per cassazione con un motivo. La Congregazione resiste con controricorso.

Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 108 del 1990, art. 4. Si sostiene che avrebbe dovuto ritenersi il carattere imprenditoriale della Congregazione convenuta in giudizio, risultando che essa svolgeva attività di impresa nel settore delle coltivazioni agricole, dell’orticoltura e floricoltura fin dal 1992 ed era iscritta alla Camera di commercio di Perugia del 1997, oltre che nel settore della litografia.

Il ricorso è qualificabile come manifestamente infondato.

La ricorrente ai fini dell’attribuzione di natura imprenditoriale alla ex datrice di lavoro non fa riferimento all’attività a cui essa era addetta (Istituto Antoniano per il ricovero di minori, dove prestava attività di cuoca e presso la lavanderia, come precisato nella sentenza impugnata), ma ad attività economiche svolte presso altre articolazioni dell’ente. Deve allora rilevarsi in punto di diritto che lo svolgimento di attività imprenditoriali da parte di soggetti giuridici che non hanno fini di lucro, e quindi non hanno uno statuto di imprenditore come persona o soggetto giuridico complessivamente considerato, comporta l’applicazione delle normative riguardanti lo svolgimento dell’attività imprenditoriale (fermo restando che, ai fini in esame, il datore di lavoro è qualificabile o meno imprenditore in base alla natura dell’attività da lui svolta, da valutare secondo gli ordinari criteri, che fanno riferimento al tipo di organizzazione e ai criteri di economicità della gestione, a prescindere dalla esistenza di un vero e proprio fine lucrativo: cfr.

Cass. 11 luglio 2001 n. 9396, 20 dicembre 2002 n. 18218, 26 gennaio 2004 n. 1367) solo relativamente a tali attività ed eventualmente alla relative strutture organizzative e non anche riguardo al soggetto complessivamente considerato e alle strutture organizzative non coinvolte nell’attività imprenditoriale.

Non risulta quindi giustificatamente censurata la sentenza impugnata, i cui accertamenti in linea di fatto, peraltro, non sono stati investiti da censure di vizio di motivazione.

Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese del giudizio vengono regolate facendo applicazione del criterio legale della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rimborsare alla parte controricorrente le spese del giudizio determinate in Euro trenta oltre Euro mille per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2011

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