Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26729 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26729 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 21657-2009 proposto da:
TORRINI ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
VALLISNERI 11, presso lo studio dell’avvocato PACIFICI
PAOLO, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GUERRINI ELIDO giusta delega a margine;
– ricorrente 2013
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contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 29/11/2013

avverso la sentenza n. 30/2008 della COMM.TRIB.REG. di
FIRENZE, depositata il 15/07/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;

chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
l’inammissibilità o comunque rigetto del ricorso.

udito per il ricorrente l’Avvocato GUERRINI che ha

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 30/24/08, depositata il 15-7-2008, la CTR Toscana ha confermato la decisione della CTP di
Lucca che aveva rigettato il ricorso con il quale Torrini Flavio aveva impugnato il silenzio-rifiuto sull’istanza
di rimborso dell’IRAP versata negli anni 2000/2003; la CTR, in particolare, aveva ritenuto il reddito
percepito dal contribuente quale sub-agente assicurativo soggetto alla detta imposta solo e soltanto in
quanto reddito d’impresa.

illustrato anche da successiva memoria ex art. 378 cpc; l’Agenzia delle Entrate ha resistito con
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I due motivi, con i quali l’Agenzia ha denunziato vizio motivazionale (primo motivo) e violazione delle
norme relative ai presupposti impositivi dell’imposta in questione, sono fondati.
Non v’è, invero, ragione di discostarsi, anche per l’attività di subagente assicurativo, da quanto statuito, in
ordine alle analoghe attività di agente di commercio e del promotore finanziario, dalla S.C., sez. unite, che
nella sentenza 12111/2009, ha stabilito che “in tema di IRAP, l’esercizio dell’attività di promotore
finanziario di cui all’art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall’applicazione
dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito
dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di
legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il
responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui
responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”,
il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si awalga in modo
non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta
asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (Cass. sez. unite
12111/2009).
La CTR, nello stabilire che i redditi di impresa, a differenza dei redditi da lavoro autonomo, sono di per se
stessi soggetti ad IRAP, a prescindere dall’accertamento in concreto dell’autonoma organizzazione (e,
quindi, dalla verifica dell’assenza di dipendenti e dell’utilizzo di attrezzature minime), non ha fatto corretto
uso del detto principio, sicchè, in accoglimento del ricorso, va cassata l’impugnata sentenza e va rinviato
per nuovo esame alla CTR Toscana, diversa composizione, che prowederà anche alla regolamentazione
delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.

Awerso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato a due motivi ed

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La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame alla CTR Toscana, diversa
composizione, che prowederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio
di legittimità.

Così deciso in Roma in data 26-6-2013 nella camera di Consiglio della sez. tributaria della Corte.

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