Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26729 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 24/11/2020), n.26729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24768-2019 proposto da:

E.G., rappresentata e difesa dall’Avvocato MARCO GIORGETTI,

presso il cui studio ad Ancona, corso Mazzini 100, elettivamente

domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 635/2019 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA,

depositata il 7/5/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello che E.G., nata in (OMISSIS) il (OMISSIS), aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

E.G., con ricorso notificato il 5/9/2019, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione della legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

1.2 La ricorrente, in particolare, ha censurato la

sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la richiedente non fosse credibile sulla base di una valutazione del tutto personale e, perciò, sottratta ad una concreta possibilità di controllo circa la presunta genericità del racconto svolto dalla stessa.

1.3 La motivazione, quindi, è solo apparente. La corte, infatti, senza fare alcun riferimento alla vicenda concreta, non ha argomentato, con l’indicazione degli elementi posti alla base di tale valutazione, l’asserita genericità delle dichiarazioni della richiedente.

1.4 Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione della legge ed il vizio di motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 ed al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 7 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis.

1.5 La ricorrente, in particolare, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la richiedente non fosse credibile senza, tuttavia, accertare, avvalendosi dei suoi poteri istruttori ufficiosi ed acquisendo le informazioni sul Paese d’origine previste dal D.Lgs. n. 25 cit., art. 8 l’effettività della tutela in (OMISSIS) con riguardo alle persecuzioni perpetrate dalle numerose sette e confraternite che imperversano specie nel sud del Paese e alla concreta tutela dei civili rispetto a minacce e intimidazioni.

1.6 Il giudice, al contrario, senza confutare le censure svolte in ordine alla genericità della vicenda, non ha svolto alcun approfondimento e non ha indicato alcuna fonte a sostegno della motivazione ed, in particolare, della asserita genericità delle dichiarazioni della richiedente.

1.7 Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione della legge, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis.

1.8 La ricorrente, in particolare, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato che il racconto della richiedente manifesta il timore di ulteriori minacce e persecuzioni da parte di una setta e che ciò integra gli estremi del grave danno ai sensi del D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. b).

1.9 La minaccia del grave danno, infatti, può ben promanare, ai sensi dell’art. 5, lett. c), anche da soggetti non statuali quando le autorità statali non possano o non vogliano fornire protezione.

1.10 La corte d’appello, quindi, avrebbe dovuto accertare l’effettività del divieto legale di minacce ed, in ogni caso, se le autorità statali della (OMISSIS) siano concretamente in condizione di offrire adeguata protezione alla richiedente rispetto alle minacce ricevute.

1.11 Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione della legge, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 nonchè il vizio di motivazione.

1.12 La ricorrente, in particolare, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello non ha considerato che, a norma dell’art. 5 cit., i fatti narrati possono essere considerati veritieri se le dichiarazioni del richiedente sono considerate coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al caso.

1.13 Del resto, ove necessario, la commissione, ai fini dell’esame della domanda, può consultare esperti su spetti particolari, come quelli di carattere sanitario, culturale, religioso, di genere o inerenti a minori.

1.14 Con il quinto motivo, la ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione della legge, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, al D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1 c-ter, nonchè il vizio di motivazione.

1.15 La ricorrente, in particolare, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello, in violazione del D.Lgs. n. 25 cit., art.8 non ha svolto alcuna verifica, indicandone le fonti, in merito alle condizioni generali della (OMISSIS) al fine di appurare se, esclusi i presupposti per la protezione internazionale, emergesse in ogni caso un’esigenza sanitaria in ragione della condizione di vulnerabilità in cui versa la richiedente per la situazione di compressione dei diritti fondamentali nel suo Paese di provenienza.

2.1. Il quinto motivo fondato con assorbimento degli altri.

Il riconoscimento della protezione internazionale prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), presuppone, in effetti, una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, la quale dev’essere accertata in conformità della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), secondo cui i conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria: il grado di violenza indiscriminata deve aver, pertanto, raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione, correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019).

2.2. La sussistenza di tale presupposto, peraltro, dev’essere accertata dal giudice di merito mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione (cfr. Cass. 9230 del 2020).

Il giudice, però, a norma del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ha il dovere di indicare la fonte a tal fine utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449 del 2019, Cass. n. 13450 del 2019, Cass. n. 13451 del 2019, Cass. n. 13452 del 2019).

2.3. La decisione impugnata non soddisfa i requisiti sopra indicati: la corte d’appello, infatti, ha ritenuto che, in (OMISSIS), non esiste una situazione di conflitto armato interno e di conseguente violenza generalizzata senza, però, indicare, a fondamento di tale convincimento, alcuna fonte d’informazione.

3. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Ancona che, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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