Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26728 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 02/12/2016, dep.22/12/2016),  n. 26728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20395-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.N., elettivamente domiciliato in ROMA V.LE DELLE MILIZIE

1, presso lo studio dell’avvocato ADRIANO ROSSI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ANNA ROSSI giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2013 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 10/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2016 dal Presidente e Relatore Dott. PICCININNI CARLO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MADDALO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato ADRIANO ROSSI che ha chiesto

il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

MASELLIS MARIELLA che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

La controversia nasce dall’impugnazione di un silenzio rifiuto avverso una richiesta di C.N., ex dirigente Enel, di rimborso delle trattenute Irperf operate sulla somma liquidata all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, in luogo del trattamento della pensione integrativa.

L’esito della lite era il seguente: accoglimento in primo grado del ricorso del contribuente, accoglimento dell’appello dell’Agenzia delle Entrate, cassazione di quest’ultima decisione e quindi riassunzione davanti al giudice del merito, che riteneva applicabile la ritenuta del 12,50% sull’importo maturato in ragione del “rendimento costituito dalla redditività finanziaria c e le somme conferite hanno prodotto nel tempo”.

Detta decisione veniva nuovamente impugnata dall’Agenzia delle Entrate con tre motivi (si costituiva pure il contribuente che poi depositava anche memoria), con il quale veniva denunciata la nullità della sentenza per motivazione apparente, nonchè l’inosservanza del principio di diritto enunciato da questa Corte con ordinanza 11/29480.

Premesso che il Collegio ha optato per la motivazione semplificata e che va disatteso il primo motivo di impugnazione risultando la sentenza motivata, si rileva che è viceversa fondata la censura relativa alla violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, poichè il giudice di legittimità aveva fra l’altro stabilito che, richiamati i principi enunciati in Cass. S.U. 11/13642, la tassazione agevolata competesse “limitatamente alle somme che costituiscono il frutto dell’investimento dei contributi sui mercati finanziari”, e quindi il giudice del rinvio, per conformarsi a quanto statuito dal giudice di legittimità, avrebbe dovuto distinguere il capitale dal rendimento, individuare poi il capitale nell’attribuzione patrimoniale conseguente, determinare inoltre il rendimento netto imputabile alla gestione del mercato da parte del Fondo del capitale accantonato ed infine solo con riferimento a quest’ultimo riconoscere il diritto alla tassazione agevolata nella misura del 12,50%.

Ciò la C.T.R. non ha fatto e ne discende che la sentenza impugnata deve essere cassata, con nuovo rinvio al giudice del merito perchè dia effettivo corso al principio già affermato da questa Corte con ordinanza 11/29480, consistente nel riconoscimento del diritto del contribuente ad usufruire dell’aliquota del 12,50% limitatamente alla parte di rendimento frutto dell’impiego sul mercato del capitale accantonato.

PQM

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai profili accolti e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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