Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26728 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 21/10/2019), n.26728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7776-2018 proposto da:

S.S.A.H., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO

NOVELLO e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO e COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, depositata il

18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento notificato il 12.9.2017 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Siracusa rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione cd. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria.

Avverso tale provvedimento interponeva opposizione S.S.A.H., che veniva respinta dal Tribunale di Caltanissetta con decisione del 18.1.2018.

Il giudice di merito ha ritenuto in particolare non credibile il racconto del richiedente la protezione, il quale aveva riferito di esser stato colpito da una fatwa emessa dall’imam sunnita abitante a fianco al negozio di famiglia dell’odierno ricorrente, a seguito dell’imbrattamento dei nomi di alcuni profeti che il predetto imam aveva fatto scrivere sul muro esterno della propria casa. Secondo il Tribunale nisseno, infatti, la fatwa non implica necessariamente la condanna a morte del destinatario, ed il fatto non presentava gravità tale da rendere ipotizzabile una condanna di tal sorta a carico del richiedente la protezione. Inoltre, il Tribunale riteneva la storia ancor meno credibile dal fatto che la famiglia dell’odierno ricorrente abbia continuato a vivere in zona e a gestire il negozio a fianco all’abitazione dell’imam, senza subire alcuna conseguenza negativa dalla fatwa di cui anzidetto. Infine, il decreto, impugnato dà atto (cfr. pag. 4) che lo S.S. proviene da una zona del Pakistan diversa da quelle situate a nord-est del Paese, nelle quali secondo i rapporti UNHCR si sarebbero verificati “attacchi e violenze settarie ai danni della comunità sciita”, e che alla luce del rapporto EASO aggiornato ad agosto 2017 nella regione del Punjab si sarebbero verificati casi di violenza di matrice terroristica, ma non attacchi settari della comunità sunnita ai danni degli sciiti.

Propone ricorso per la cassazione di tale decisione S.S.A.H. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di Cassazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 perchè il Tribunale non avrebbe correttamente applicato al caso di specie il principio del cd. onere probatorio attenuato di cui alla sentenza di questa Corte n. 27310 del 2008. Ad avviso del ricorrente, la ricostruzione dei termini e del significato della fatwa operato dal giudice nisseno sarebbe errato e smentito dalle risultanze del rapporto di Amnesty International, secondo cui l’accusa di blasfemia in Pakistan si presta all’abuso e comporta il rischio di compromissione dei diritti fondamentali di religione, credo, opinione ed espressione del soggetto che ne viene colpito.

La censura è infondata.

La decisione impugnata è invero pienamente coerente con i principi posti dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 27310 del 17/11/2008, Rv.605498), in quanto il giudice nisseno ha svolto quel “… ruolo attivo nell’istruzione della domanda, disancorato dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario e libero da preclusioni o impedimenti processuali, oltre che fondato sulla possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione necessaria” che è ritenuto necessario, in materia di protezione internazionale, a seguito del recepimento in Italia della Direttiva 2004/83/CE, operato con D.Lgs. n. 251 del 2007. Il Tribunale ha infatti adempiuto al dovere di cooperazione del giudice nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, esercitando i suoi poteri istruttori officiosi, peraltro derivanti anche dall’adozione del rito camerale, in particolare ricostruendo il significato giuridico della fatwa ed indicando le fonti consultate in detto procedimento. Il giudice di merito ha poi considerato la tipologia dell’offesa indicata dal ricorrente ed ha valutato tutte le circostanze del contesto, ivi incluso il fatto che la copia della fatwa sarebbe stata inviata allo S.S. dal figlio dell’imam che la avrebbe emessa, del quale il ricorrente sarebbe “fraterno amico”, ritenendo – all’esito di detta articolata ricostruzione fattuale e logica – non credibile la minaccia di morte allegata dal richiedente la protezione. Trattasi di motivazione non utilmente censurabile, in sè stessa, in questa sede, non potendo essere invocata dinanzi a questa Corte una revisione del giudizio di fatto operato dal giudice di merito e non avendo il ricorrente offerto, nel ricorso, alcuno specifico elemento idoneo ad inficiare le premesse e lo svolgimento del ragionamento logico-argomentativo e del percorso motivazionale del giudice di merito.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) perchè il giudice di merito non avrebbe considerato la minaccia grave derivante dalla situazione di violenza indiscriminata e generalizzata esistente in Pakistan.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32 perchè il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto non grave la situazione complessiva del Pakistan, anche ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

Le due censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, non sono fondate.

Ed invero questa Corte ha affermato, con le ordinanze n. 13449/2019, n. 13450/2019, n. 13451/2019 e n. 13452/2019, la prima delle quali massimata (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13449 del 17/05/2019, Rv.653887) il principio per cui il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (sul punto, cfr. anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 11312 del 26.4.2019, non massimata).

Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che essa indica le fonti in concreto utilizzale dal giudice di merito – rapporto UNHCR e rapporto EASO aggiornato ad agosto 2017 – ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti, consentendo in tal modo alla parte la duplice verifica della provenienza e della pertinenza dell’informazione.

Nel secondo motivo di censura il ricorrente lamenta che le informazioni sulla base delle quali il giudice di merito ha deciso sarebbero smentite da altre fonti internazionali, tra cui la relazione ICG di maggio 2016, richiamata anche dal rapporto EASO considerato dal Tribunale, ed il sito “viaggiare sicuri” gestito dal Ministero degli Affari Esteri.

Questa Corte non può spingersi sino alla valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito, laddove nel motivo di censura non vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il giudice territoriale ha deciso siano state superate da altre e più aggiornate fonti qualificate. Solo laddove dalla censura emerga la precisa dimostrazione di quanto precede, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

Può quindi affermarsi il principio secondo cui “Ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito in tema di protezione internazionale non è sufficiente la mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice di merito, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal predetto giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali. A tal riguardo, la censura deve contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla Corte di Cassazione l’effettiva verifica circa la predetta violazione del dovere di collaborazione istruttoria”.

In definitiva, il ricorso va rigettato.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva nel presente giudizio di legittimità da parte del Ministero intimato.

Poichè il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dei presupposti per l’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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