Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26728 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. III, 13/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 72, presso lo studio dell’avvocato

ROSSI VALENTINA, rappresentato e difeso dall’avvocato SACCHI

FRANCESCO giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INA ASSITALIA S.P.A. in persona dell’Avv. F.M.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’AREZZO 32, presso lo

studio dell’avvocato CAVALIERE ALBERTO, rappresentata e difesa

dall’avvocato CAMPISE SERGIO giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1682/2006 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 26/09/2006 R.G.N. 3228/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso con l’accoglimento del primo, terzo e

quarto motivo del ricorso, rigetto degli altri.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1 P.R. impugna per cassazione, sulla base di sei motivi, la sentenza del Tribunale da Catanzaro, depositata il 9 agosto 2006, che ha confermato quella di primo grado, ritenendo che la dinamica del sinistro stradale in lite era chiara e dal rapporto della Polizia municipale emergeva che il predetto aveva dichiarato che sopraggiungeva a bordo del proprio motoveicolo in fase di sorpasso quando aveva impattato con l’auto del Matera; la colpa dell’incidente era da attribuirsi esclusivamente alla condotta imperita del P. il quale, conducendo il veicolo ad alta velocità, si era posto in condizioni tali da non potersi avvedere della manovra del M. (di svolta alla propria sinistra) così da poter rallentare l’andatura del proprio mezzo.

2. Il ricorrente formula i seguenti motivi:

2.1. Violazione dell’art. 24 Cost., comma 2 e degli artt. 115 e 356 c.p.c., in relazione alla richiesta di ammissione e assunzione di prove, con concorrente difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) e chiede alla Corte se “la mancata ammissione di un mezzo di prova si traduce in un vizio della sentenza impugnata, rilevabile in sede di legittimità, quando comporti una omessa od insufficiente della sentenza stessa su un punto decisivo della controversia”;

2.2. Violazione dell’art. 2692 c.c., comma 2 e dell’art. 115 c.p.c., comma 2, con concorrente difetto e contraddittorietà della motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) e chiede alla Corte “se non esiste la certezza del pregiudizio economico, il giudice può procedere alla liquidazione del danno in via equitativa, sottraendosi all’applicazione del principio dell’onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l’attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata?”.

2.3. Falsa applicazione degli artt. 143, 145 e 148 C.d.S. con concorrente difetto e contraddittorietà della motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) e chiede alla Corte se “ricorre il vizio di insufficiente motivazione ove il giudice non indichi gli elementi dai quali ha tratto il proprio convincimento, ovvero il criterio logico e la ratio decidendi che lo ha guidato”;

2.4. Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 per omessa o insufficiente indicazione dei motivi della decisione, con concorrente difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) e chiede alla Corte se debba “essere cassata la sentenza di appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame”;

2.5. Violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 3, con concorrente vizio di motivazione su punti decisivi e/o omessa pronunzia su capi di domanda (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). e chiede alla Corte se “l’omessa trascrizione delle conclusioni delle parti nella epigrafe della sentenza rileva come vizio di motivazione su punti decisivi e come omessa pronunzia su capi di domanda, quando dalla motivazione stessa non risulta che il G.O.T. abbia portato il proprio esame sul contenuto delle conclusioni non trascritte”;

2.6. violazione dell’art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su alcune domande formulate dalle parti, con concorrente nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360 c.p.c., n. 4).

2.7. L’Ina Assitalia, compagnia assicuratrice della R.C.A. del P. ha proposto controricorso “adesivo”, illustrato da memoria, con il quale chiede accogliersi il ricorso. L’intimato M. non ha svolto attività difensiva.

3.1. Come raccomandato dal Collegio, viene adottata motivazione in forma semplificata. I motivi si rivelano tutti inammissibili per inidoneità dei quesiti di diritto formulati in relazione agli stessi e per mancanza dei “momenti di sintesi” previsti in relazione ai vizi motivazionali dedotti in parte di tutti i primi cinque motivi.

Infatti, l’art. 366-bis cod. proc civ., nel testo applicabile ratione temporis, prevede le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, disponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso se, in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dicta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza; mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. Civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09).

3.2. Orbene, nel caso in esame, rispetto a tutti i motivi che deducono in parte vizi motivazionali non è stato adeguatamente formulato il momento di sintesi, che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte (Cass. n. 9470/08). Si deve, peraltro, ribadire che è inammissibile, alla stregua della seconda parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la parte si limiti a censurare l’apoditticità e carenza di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla valutazione d’inadeguatezza delle prove da parte del giudice del merito, in quanto la norma processuale impone la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione (Cass. n. 4589/09).

3.3. I quesiti, come noto, non possono consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, ma devono costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere al quesito con l’enunciazione di una regula iuris (principio di diritto) che sia suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. A titolo indicativo, si può delineare uno schema secondo il quale sinteticamente si domanda alla corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata (Cass. S.U., ord. n 2658/08). E ciò quand’anche le ragioni dell’errore e della soluzione che si assume corretta siano invece – come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4 – adeguatamente indicate nell’illustrazione del motivo, non potendo la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. 20 giugno 2008 n. 16941). Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede, pertanto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v.

Cass., 17/7/2008 n. 19769; 26/3/2007, n. 7258). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare.

3.4. Non si rivelano, pertanto, idonei i quesiti in questione: non contengono alcun riferimento in fatto (nè l’oggetto della questione controversa, nè la sintesi degli sviluppi della controversia sullo stesso), nè espongono chiaramente le regole di diritto che si assumono erroneamente applicate e, quanto a quelle di cui s’invoca l’applicazione, in ciascuno di detti quesiti, si è in presenza di enunciazioni di carattere generale ed astratto che, in quanto prive di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, non consentono di dare risposte utili a definire la causa (Cass. S.U. 11.3.2008 n. 6420).

Del resto, il quesito di diritto non può risolversi – come nell’ipotesi – in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta, ovvero in cui la risposta non consente di risolvere il caso sub iudice (Cass. S.U. 2/12/2008 n. 28536).

4. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese tra le parti costituite, tenuto conto del carattere esclusivamente “adesivo” dell’attività difensiva svolta dalla compagnia assicuratrice. Nulla per le spese del presente giudizio nei confronti del M., non avendo detto intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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