Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26727 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 14/10/2020, dep. 24/11/2020), n.26727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21805-2019 proposto da:

O.W., rappresentato e difeso dall’Avvocato LUCIA PAOLINELLI,

ed elettivamente domiciliata a Roma, piazza dei Consoli 62, presso

lo studio dell’Avvocato ENRICA INGHILLERI, per procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, rappresentato e difeso dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi

12, domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la SENTENZA n. 8/2019 della CORTE D’APPELLO DI ANCONA,

depositata l’8/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/10/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha respinto l’appello che O.W., nato in (OMISSIS) il (OMISSIS), aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale aveva, a sua volta, rigettato la domanda di protezione internazionale da lui presentata.

O.W., con ricorso notificato l’8/7/2019, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, invocando l’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il racconto del richiedente non fosse credibile e che la migrazione dello stesso fosse motivata da meri motivi economici.

1.2. La motivazione resa dalla corte è, tuttavia, tautologica poichè ribadisce i contenuti delle norme invocate e ne esclude l’applicabilità al caso in esame.

1.3. E ciò fa sì, ha concluso il ricorrente, che la motivazione sia soltanto apparente in quanto meramente assertiva di un postulato che richiede, invece, di essere corroborato da elementi fattuali idonei a confermarne le conclusioni.

2.1. Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1 A della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5, e art. 14 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 11 e 32 nonchè il vizio di motivazione.

2.2. Il ricorrente, in particolare, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha svolto il giudizio sulla credibilità soggettiva del richiedente senza applicare i criteri a tal fine previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. Non si rinviene, invero, ha osservato il ricorrente, nello sviluppo argomentativo della decisione, l’autonomo esame dei parametri normativi di credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

2.3. La sentenza impugnata, inoltre, ha proseguito il ricorrente, ha violato del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, primi due commi i quali impongono al richiedente il dovere di dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la domanda di protezione internazionale.

2.4. Nel caso in esame, il richiedente ha adempiuto a tale dovere, fornendo gli elementi rilevanti previsti dalla norma ed offrendo adeguata e coerente motivazione sulla indisponibilità di prove e documentazione.

2.5. In particolare, ha proseguito il ricorrente, il richiedente ha dedotto le circostanze che gli impediscono il rientro nel Paese d’origine, ossia la sua omosessualità, indicando le norme della legge (OMISSIS) che la qualificano come reato, con gravi ed inesorabili pene.

2.6. La corte d’appello, al contrario, pur riconoscendo che la legge (OMISSIS) punisce la mera condizione di omosessualità, ha escluso ogni rischio per il richiedente, ribadendo l’assenza di credibilità della vicenda riferita dallo stesso.

2.7. La sentenza impugnata, poi, viola, ha proseguito il ricorrente, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, la quale vieta che l’esame della domanda di protezione sia svolto, come invece ha fatto la corte d’appello, in modo approssimativo, sulla base di un’unica e quindi parziale fonte, oltre tutto di rango inferiore, trattandosi di un articolo di giornale, tra l’altro riferita in modo parziale e frettoloso, senza il minimo approfondimento legato alla specifica zona di provenienza del richiedente.

2.8. L’applicazione dei parametri evidenziati avrebbe permesso di affermare che il racconto del richiedente si inserisce in un contesto tale che è possibile riconoscere la sussistenza, se non della persecuzione, quanto meno del danno grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c).

2.9. In effetti, ha proseguito il ricorrente, la storia del richiedente dev’essere collocata in un contesto socio-culturale caratterizzato, anche al momento della decisione impugnata, dall’abuso di potere da parte dell’autorità statale e, specie nella zona di provenienza dello stesso, dalla violenza diffusa e generalizzata, come dimostrato da numerose e autorevoli fonti di informazione.

2.10. La corte d’appello, al contrario, invece di utilizzare i propri poteri istruttori ufficiosi, si è limitata a sovrapporre una propria valutazione dei fatti, che pero è superficiale ed erronea, non avendo analizzato, con rigore e completezza, la situazione interna del Paese d’origine del richiedente alla luce del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14.

3.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione della legge nazionale e sovranazionale inerente il permesso di soggiorno per motivi umanitari ed, in particolare, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 19, dell’art. 3 CEDU e art. 10 Cost., del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), nonchè il vizio di motivazione, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per la protezione umanitaria.

3.2. La corte, infatti, non ha verificato la situazione di grave instabilità politica e sociale che, come emerge dal rapporto sulla (OMISSIS) di Amnesty International del 2017 e 2018, attualmente esistente nel Paese d’origine del richiedente e la conseguente necessità di applicare a quest’ultimo il principio del non refoulement stabilito dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19.

3.3. Il suo rimpatrio, infatti, ha concluso il ricorrente, in ragione della vulnerabilità conseguente alla sua condizione di omosessuale ed al radicamento nel frattempo realizzato nel Paese ospitante, provocherebbe certamente la violazione degli obblighi costituzionali ed internazionali dell’Italia, dove, peraltro, si ben inserito, apprendendone la lingua ed ottenendo un’assunzione regolare a tempo indeterminato.

4.1. Il primo motivo è fondato, con assorbimento degli altri.

4.2. In tema di protezione internazionale, in effetti, l’accertamento del giudice del merito deve avere, anzitutto, ad oggetto la credibilità soggettiva del richiedente il quale, infatti, ha l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a) essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati (cfr. Cass. n. 27503 del 2018).

Il richiedente, invero, è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, ed, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora lo stesso, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, (Cass. n. 8367 del 2020, in motiv.; Cass. n. 15794 del 2019; conf., Cass. n. 19197 del 2015).

La valutazione d’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente costituisce, peraltro, un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. n. 27503 del 2018; Cass. n. 33858 del 2019) che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè, oltre che per mancanza assoluta della motivazione, per motivazione apparente o per motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, soltanto per omesso esame di una o più di circostanze, dedotte in giudizio, la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dei fatti diversa e, come tale, idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata (Cass. n. 3340 del 2019; Cass. n. 13578 del 2020).

4.3. Nel caso di specie, la corte d’appello, valutando le dichiarazioni rese dal richiedente, ha ritenuto, in sostanza, che lo stesso, lì dove aveva “marginalmente e strumentalmente” introdotto in sede di audizione il tema dell’omosessualità, non fosse credibile non avendo corroborato tale deduzione con “alcun connotato concreto relativamente al suo vissuto storico e/o affettivo”.

Ritiene, tuttavia, la Corte che, come correttamente denunciato dal ricorrente, tale motivazione sia solo apparente poichè, al di là della sua esistenza grafica, non è in condizione di rappresentare in alcun modo le reali ragioni dell’apprezzamento fattuale svolto ed è, come tale, del tutto inidonea a consentire il controllo sulla coerenza del relativo ragionamento probatorio (cfr. Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 13248 del 2020).

5. La sentenza impugnata, pertanto, dev’essere cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, la quale provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d’appello di Ancona la quale, in diversa composizione, provvederà anche a regolare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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