Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26727 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 01/12/2016, dep.22/12/2016),  n. 26727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5548-2013 proposto da:

ROMA CAPITALE in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMO BARONI, che lo rappresenta e difende giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

PES SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 55/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 26/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica;

udienza del 01/12/2016 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’impugnazione di una serie di avvisi di accertamento per il recupero coattivo d’imposta di pubblicità per l’anno 2004, con i quali il Comune recuperava a tassazione l’imposta (con sanzioni e interessi) per affissione diretta di manifesti e simili su apposite strutture site in varie vie di Roma, apposte in modo abusivo. Il contribuente, in primo luogo, ha contestato l’errato calcolo della superficie impositiva, in quanto comprendente anche le cornici ed ha, altresì, evidenziato di aver versato l’imposta dovuta, in relazione all’esposizione pubblicitaria non superiore a tre mesi.

La CTP accoglieva le ragioni del contribuente, mentre, la CTR, pur dando atto che la società aveva aderito alla procedura di definizione agevolata di cui alla delibera n. 31/09, nel merito confermava la sentenza di primo grado.

Avverso quest’ultima pronuncia, l’ente locale ha proposto ricorso davanti a questa Corte di Cassazione sulla base di un due motivi, mentre la società contribuente non ha spiegato difese scritte.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di censura, il comune di Roma denuncia, da una parte, il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, circa fatti controversi e decisivi del giudizio, e dall’altra, il vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, e di ogni altra disposizione del predetto testo normativo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, relativamente al capo della sentenza concernente il periodo espositivo, i giudici d’appello avrebbero erroneamente ritenuto che il presupposto d’imposta fosse correlato all’effettivo utilizzo degli impianti, proprio di tipologia pubblicitarie di carattere temporaneo (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, comma 2), e non, invece, di quelle che si realizzano mediante affissioni dirette su impianti fissi, di cui al D.Lgs. n. 507 cit, art. 12, comma 3, nelle quali, nella disciplina vigente ratione temporis contava la mera disponibilità del mezzo pubblicitario, assoggettato ad imposta commisurata ad anno solare, salvo che l’operatore economico non avesse dimostrato una diversa durata. In ogni caso, del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, comma 3, andrebbe letto in coordinamento con il precedente art. 8, nel quale si prevede, sia l’obbligo, in capo al soggetto passivo, di una dichiarazione preventiva annuale di pubblicità, sia la presunzione di decorrenza della pubblicità, in difetto di dichiarazione annuale, a far data dal primo gennaio dell’anno di riferimento.

Il motivo è fondato.

Infatti, secondo l’orientamento di questa Corte, “In tema di imposta comunale sulla pubblicità e con riferimento al caso di pubblicità per affissione diretta effettuata da società su impianti di proprietà e per conto terzi, la modifica al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12, comma 3, disposta dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 145, comma 56, che ha introdotto, a far data dall’1 gennaio 2001, la possibilità di determinare l’imposta anche nella misura e con le modalità di cui al comma secondo del citato art. 12, ha portata innovativa e, quindi, è priva di efficacia retroattiva (così come la Delib. n. 42 in data 27 gennaio 2001, con cui il consiglio comunale di Roma ha dato attuazione – ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 3 – alla suddetta disposizione innovativa), per cui, in relazione alle fattispecie impositive di data anteriore, non è consentito tener conto delle singole esposizioni nel corso dell’anno solare, al fine di applicare la tariffa commisurata alla durata non superiore a tre mesi del messaggio pubblicitario, ma deve applicarsi il precedente sistema di calcolo del tributo, riferito all’anno solare” (Cass. n. 9635/12). Pertanto, nella specie, per la tipologia pubblicitaria che ci occupa (affissioni dirette di manifesti e simili adibite alla esposizione di tali mezzi, su apposite strutture), non è prevista la riduzione dell’imposta correlata all’effettivo utilizzo dello strumento pubblicitario (nella disciplina vigente ratione temporis) e ciò, in quanto la disciplina aveva inteso stabilire una durata prestabilita connaturale al tipo di impianti in esame, indipendentemente dal loro sfruttamento, per garantire un gettito certo e preventivabile per le casse comunali, slegate dalle scelte di concreto utilizzo del mezzo pubblicitario, da parte di ogni singolo operatore economico; infine, nella presente vicenda, non risulta che sia stata presentata la dichiarazione di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12 e il rilascio della correlata concessione e/o autorizzazione amministrativa, pertanto, in virtù del D.Lgs. n. 507 cit., art. 8, comma 4, si presume che tale dichiarazione sia stata effettuata con decorrenza dal 1 gennaio in cui l’infrazione è stata accertata.

Con il secondo motivo di censura, il Comune ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7 e 12, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè errata ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto, i giudici d’appello avrebbero errato nella determinazione della superficie espositiva, asserendo, erroneamente, che anche le cornici degli impianti sarebbero state tassate.

Il motivo è fondato, secondo i termini che seguono.

Secondo l’orientamento di questa Corte, “In tema d’imposta comunale sulla pubblicità effettuata mediante strutture piane, il D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507, art. 7, comma 1, stabilisce che l’imposta va determinata in base alla superficie della minima figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario. L’imposta, pertanto, deve essere pagata con riferimento alla superficie utilizzabile per i messaggi e, conseguentemente, se la faccia dell’impianto si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta ed oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione dei messaggi, l’imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l’impianto è strutturato in modo tale che l’intera sua faccia è utilizzata per la pubblicità, l’imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie. La verifica dell’effettivo impiego della cornice dell’impianto per la pubblicità è accertamento, di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in cassazione, se non con riferimento al vizio di motivazione”(Cass, n. 1161/08, 10835/12).

Pertanto, la normativa vigente, prevede la commisurazione dell’imposta sulla base della superficie complessiva di ciascuna faccia espositiva del mezzo pubblicitario, con arrotondamento per eccesso al metro quadrato o frazione di esso, superiore (D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 7).

In accoglimento del ricorso, secondo le indicazioni sopra esposte, la sentenza va, pertanto, cassata e rinviata nuovamente alla sezione regionale del Lazio, in diversa composizione, affinchè, verifichi l’effettivo impiego della cornice dell’impianto per la pubblicità.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale per il Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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