Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26727 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. III, 13/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BANCO DI S. SPIRITO 48, presso lo studio dell’avvocato AUGUSTO

D’OTTAVI, rappresentato e difeso dall’avvocato GRISI LUCIANO giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

BEL CAR S.R.L. (OMISSIS) in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38,

presso lo studio dell’avvocato PANARITI BENITO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato CEROTTI GIUSEPPE giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1731/2006 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 02/11/2006 R.G.N. 1495/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato ALESSANDRO ARDIZZI per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1 G.A. impugna per cassazione, sulla base di sei motivi, illustrati con memoria, la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata il 2 novembre 2006, notificata il 13 dicembre 2006, che, riformando quella di primo grado, ha ritenuto il predetto responsabile di violazione dell’obbligo di custodia, perchè, quale gestore di autolavaggio, non aveva dimostrato di aver approntato tutti i possibili mezzi di custodia (rapportati alla situazione di fatto) in grado di evitare il furto dell’auto consegnatagli dalla società odierna resistente per il lavaggio. La società resiste con controricorso, illustrato con memoria, e chiede respingersi il ricorso.

2. Il ricorrente formula i seguenti motivi:

2.1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, non essendosi la Corte territoriale pronunciata sull’eccezione di nullità dell’appello per genericità dei motivi formulata da esso appellato all’atto della costituzione in secondo grado.

2.2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte territoriale ritenuto non provato un fatto (presenza di cartelli con avviso che la sosta nel piazzale della stazione di servizio aveva luogo senza assunzione di responsabilità da parte del gestore) che era, invece, non solo incontestato, ma positivamente risultante da una prova testimoniale la cui attendibilità non è stata mai messa in discussione;

2.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, perchè la Corte territoriale si sarebbe pronunciata su un profilo di diritto (esistenza di obbligo di custodia nonostante i cartelli di esonero da responsabilità) nuovo ed estraneo al thema decidendum come prospettato dalle parti;

2.4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1326, 1780 c.c., 1987 c.c., e segg., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e chiede alla Corte se “sia configurabile l’assunzione di un obbligo di custodia attraverso un comportamento concludente di una parte di cui la controparte non sia a conoscenza”;

2.5. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1780 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 e chiede alla Corte se “il titolare di una stazione di autolavaggio, nell’adempiere all’obbligo di custodia sullo stesso gravante in attesa della riconsegna al proprietario di un’autovettura, munita di antifurto il quale impedisca la messa in moto ove l’apertura delle portiere non abbia luogo mediante chiavi, sia tenuto a far rinchiudere tale autovettura in luogo chiuso o alla sorveglianza personale e diretta della stessa”;

2.6. Omessa o insufficiente motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 45, per avere la Corte territoriale ritenuto provato il valore dell’auto in base al comportamento di società assicuratrice estranea al giudizio o in base ad un non meglio specificato e solo indicativo”listino”.

3.1. Come raccomandato dal Collegio, viene adottata motivazione in forma semplificata. I motivi si rivelano tutti inammissibili per mancanza dei quesiti di diritto in relazione ai primi tre di essi e del momento di sintesi in relazione a parte del secondo ed al sesto motivo, nonchè per inidoneità dei quesiti di diritto formulati in relazione al quarto ed al quinto motivo. Infatti, l’art. 366-bis cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, prevede le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, disponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso se, in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dieta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza;

mentre, ove venga in rilievo il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09).

3.2. Orbene, nel caso in esame, rispetto al sesto motivo ed a parte del secondo che deducono vizi motivazionali non è stato formulato il “momento di sintesi”, che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v.

Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte (Cass. n. 9470/08). Si deve, peraltro, ribadire che è inammissibile, alla stregua della seconda parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la parte si limiti a censurare l’apoditticità e carenza di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla valutazione d’inadeguatezza delle prove da parte del giudice del merito, in quanto la norma processuale impone la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione (Cass. n. 4589/09).

3.3. Inoltre, per quanto concerne il primo ed il terzo motivo, con cui si deducono errores in procedendo, rispettivamente in omessa pronuncia ed asserita extrapetizione, ritiene la Corte che anch’essi, diversamente da quanto praticato dal ricorrente, avrebbero dovuto concludersi con la formulazione di un quesito di diritto, dovendosi confermare che il motivo di ricorso per cassazione con cui si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. da parte del giudice di merito, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deve essere concluso in ogni caso con la formulazione di un quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c. (Cass. sez. lav., n. 4146/2011, conforme a sez. 1^, ord. 22578/2009; sez. 3^, n. 4329/09;

dovendosi ritenere superato il divergente orientamento emergente da Cass., sez. 2^, N. 16941/08 e 19558/09, dato che il testo dell’art. 366 bis non autorizza una distinzione tra i motivi d’impugnazione in diritto, escludendone dall’applicazione della stessa quelli concernenti errores in procedendo), formulazione che non può essere generica (esaurendosi nella enunciazione della regola della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato), nè può omettere di precisare su quale questione il giudice aveva omesso di pronunciare o aveva pronunciato oltre i limiti della domanda (Cass. n. 4146/2011, cit.).

3.4. Pertanto, rispetto a tutti i motivi che non deducono vizi motivazionali, si deve ribadire che i quesiti non possono consistere in una domanda che si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, ma devono costituire la chiave di lettura delle ragioni illustrate nel motivo e porre la Corte di cassazione in condizione di rispondere al quesito con l’enunciazione di una regala iuris (principio di diritto) che sia suscettibile di ricevere applicazione in casi ulteriori rispetto a quello sottoposto all’esame del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. A titolo indicativo, si può delineare uno schema secondo il quale sinteticamente si domanda alla corte se, in una fattispecie quale quella contestualmente e sommariamente descritta nel quesito (fatto), si applichi la regola di diritto auspicata dal ricorrente in luogo di quella diversa adottata nella sentenza impugnata (Cass. S.U., ord. n 2658/08). E ciò quand’anche le ragioni dell’errore e della soluzione che si assume corretta siano invece – come prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 4 – adeguatamente indicate nell’illustrazione del motivo, non potendo la norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. interpretarsi nel senso che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione del motivo, poichè una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma in questione (Cass. 20 giugno 2008 n. 16941). Una formulazione del quesito di diritto idonea alla sua funzione richiede, pertanto, che, con riferimento ad ogni punto della sentenza investito da motivo di ricorso la parte, dopo avere del medesimo riassunto gli aspetti di fatto rilevanti ed averne indicato il modo in cui il giudice lo ha deciso, esprima la diversa regola di diritto sulla cui base il punto controverso andrebbe viceversa risolto, formulato in modo tale da circoscrivere la pronunzia nei limiti del relativo accoglimento o rigetto (v.

Cass., 17/7/2008 n. 19769; 26/3/2007, n. 7258). Occorre, insomma che la Corte, leggendo il solo quesito, possa comprendere l’errore di diritto che si assume compiuto dal giudice nel caso concreto e quale, secondo il ricorrente, sarebbe stata la regola da applicare.

3.4. Non si rivelano, pertanto, idonei i quesiti formulati in relazione al quarto ed al quinto motivo: non contengono alcun riferimento in fatto (nè l’oggetto della questione controversa, nè la sintesi degli sviluppi della controversia sullo stesso), nè espongono chiaramente le regole di diritto che si assumono erroneamente applicate e, quanto al quarto motivo, neanche quelle di cui s’invoca l’applicazione, mentre, rispetto al quinto motivo, si è in presenza, quanto alle regole da applicare, di enunciazioni di carattere generale ed astratto che, in quanto prive di qualunque di chiare e specifiche indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, non consentono di dare risposte utili a definire la causa (Cass. S.U. 11.3.2008 n. 6420). Del resto, il quesito di diritto non può risolversi – come nell’ipotesi – in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presuppone la risposta, ovvero in cui la risposta non consente di risolvere il caso sub indice (Cass. S.U. 2/12/2008 n. 28536).

4. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e i liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.600,00=, di cui Euro 1.400,00= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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