Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26726 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19421-2019 proposto da:

A.Y.B.J., elettivamente domiciliato in Oria (BR) vico

Torre S. Susanna n. 18, presso lo studio dell’avv.to ANTONIO

ALMIENTO che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMM. TERR. RIC. PROT. INT. LECCE, MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 03/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/09/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Lecce, con decreto pubblicato il 3 maggio 2019, respingeva il ricorso proposto da A.Y.B.J., cittadino del (OMISSIS), avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la domanda proposta dall’interessato di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione internazionale, escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. Il Tribunale riteneva non necessario procedere all’audizione del richiedente, istanza formulata in modo solo generico e senza l’indicazione di specifiche circostanze di fatto modificative o aggiuntive rispetto a quanto rappresentato dinanzi alla commissione territoriale.

Il richiedente aveva riferito di essere orfano di padre, di avere un basso livello di istruzione, di essere di fede (OMISSIS), e di essere arrivato in Italia dopo essere scappato dal suo paese di origine. Le ragioni della fuga dovevano ricondursi al fatto che degli aveva frequentato una ragazza musulmana contro il volere dei suoi familiari.

A seguito della denuncia sporta dai genitori la ragazza era stata promessa in sposa ad un poliziotto e il richiedente era stato arrestato. La ragazza, che era incinta si era suicidata e il padre si era recato presso il commissariato per ucciderlo. Il richiedente era riuscito a fuggire aiutato da una guardia. Successivamente il richiedente, avendo appreso che la madre ed il poliziotto non erano stati arrestati, aveva deciso di lasciare il proprio paese per il timore di subire violenze.

Il Tribunale rigettava la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato in quanto i fatti narrati dal richiedente oltre a non essere credibili non attenevano a persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale. Il Tribunale rigettava anche la domanda di protezione sussidiaria atteso che il racconto del richiedente non era credibile. In particolare, la vicenda presentava elementi di forte contraddittorietà e molteplici lacune anche in relazione a circostanze importanti e non suscettibili di ricordi imprecisi. Inoltre, il Tribunale evidenziava che la minaccia di morte prospettata proveniva da un ente non statuale e il richiedente non aveva fornito il minimo elemento per poter ritenere l’incapacità o la non volontà delle autorità locali di offrire protezione.

L’inattendibilità del racconto, valutato ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e l’assenza di ulteriori riscontri probatori, rendevano non accoglibile l’istanza di protezione, non sussistendo elementi sui quali concretamente basare una decisione in senso positivo.

Quanto alla protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), doveva evidenziarsi che mancavano i presupposti connessi alla situazione di conflitto o instabilità interna e in ogni caso la situazione generale del paese non si presentava quale situazione di violenza indiscriminata come risultante dalle fonti internazionali.

Con riferimento alla protezione umanitaria il Tribunale evidenziava che doveva confermarsi l’insussistenza di una condizione di vulnerabilità, tenuto conto della condizione personale del ricorrente che non aveva documentato alcuna integrazione sul territorio dello Stato e che non aveva fornito alcuna prova circa lo svolgimento di attività lavorativa, essendosi limitato ad allegare la frequenza ad un corso di apprendimento nella conduzione di macchine.

3. A.Y.B.J. ha proposto ricorso per cassazione avverso il suddetto decreto sulla base di sei motivi di ricorso.

4. Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’udienza di discussione.

5. Il ricorrente, in prossimità dell’udienza, ha depositato memoria illustrativa con la quale ha insistito nelle proprie richieste.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 per aver sopravvalutato alcune imprecisioni nel racconto del ricorrente in commissione. Mancata applicazione del principio del cosiddetto onere probatorio attenuato.

La censura attiene alla valutazione di non credibilità del racconto del richiedente fondata su mere discordanze e contraddizioni nell’esposizione dei fatti riguardanti aspetti secondari del racconto. Compito del giudice sarebbe quello di svolgere un ruolo attivo nell’istruzione della domanda fondato sulla possibilità di assumere informazioni e acquisire la documentazione necessaria in modo da esaminare le domande sulla base di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente asilo.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del decreto e del procedimento per violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 per omesso esame del ricorrente.

La censura attiene alla mancata audizione del ricorrente nonostante il colloquio con la commissione territoriale non fosse stato video registrato.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: nullità del decreto e del procedimento per violazione del potere-dovere officioso del giudice di acquisire informazioni e documenti rilevanti, in base al diritto vivente, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 alla direttiva 2004/83/CE, nonchè per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.

Il Tribunale, dando conto espressamente delle gravi condizioni di pericolo esistenti in (OMISSIS), le ha ritenute irrilevanti, omettendo di esercitare il potere dovere ufficioso esistente in materia e in virtù del quale avrebbe dovuto assumere ogni informazione e documento necessario. Invece nel provvedimento impugnato si riscontrano palesi contraddizioni.

4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 mancata concessione della protezione sussidiaria in ragione delle attuali condizioni sociopolitiche del paese di origine.

La censura attiene alla omessa valutazione da parte del Tribunale del fatto che il pericolo di danno grave può derivare anche da soggetti diversi dallo Stato ogniqualvolta le autorità non possono o non vogliono fornire adeguata tutela. Il Tribunale pur riconoscendo i rischi attuali esistenti in (OMISSIS) non ha riconosciuto la protezione. La situazione del paese è tale per cui al di là di ogni valutazione individuale deve essere riconosciuta la protezione sussidiaria.

5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 anche in relazione alle previsioni di cui al D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, della L. n. 110 del 2017 e dell’artt. 10 Cost.

Il Tribunale avrebbe errato nel non riconoscere al ricorrente la protezione, non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero quando ricorrano seri motivi di carattere umanitario, nonchè essendo vietata l’espulsione dello straniero che possa essere perseguitato nel suo paese di origine o che ivi possa correre dei gravi rischi.

La censura attiene al rigetto della domanda di protezione umanitaria erroneamente ancorata agli stessi presupposti per riconoscere la maggior tutela della protezione sussidiaria. Non sarebbe stata valutata la vulnerabilità del ricorrente, essendosi il Tribunale di Lecce limitato ad escludere la mancanza di apposita allegazione di parte.

6. Il sesto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, dell’art. 8 della CEDU, violazione di legge e omesso esame circa un fatto decisivo, mancata valutazione della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorrente cita una serie di fonti nazionali ed internazionali dalle quali deduce che la protezione umanitaria rappresenta un livello di tutela sussidiaria residuale che deve essere riconosciuto al richiedente. L’integrazione nel tessuto sociale professionale italiano non è certamente un presupposto indispensabile per il riconoscimento della protezione umanitaria essendo sempre necessario in un’ottica comparativa verificare la condizione oggettiva del paese di origine in correlazione con la situazione attuale del ricorrente. Nella sentenza impugnata il Tribunale non ha verificato se la situazione del richiedente integrasse almeno i seri motivi ai fini del rilascio della protezione umanitaria.

7. I sei motivi di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere giudicati congiuntamente, sono inammissibili.

Preliminarmente deve dichiararsi inammissibile la censura di cui al secondo motivo relativa alla mancata audizione del richiedente.

Il Tribunale nel provvedimento impugnato ha evidenziato che all’udienza del 16 aprile 2019, previa discussione delle parti presenti in aula, il giudice si è riservato di riferire al collegio per la decisione. L’udienza di comparizione, dunque, si è svolta regolarmente e il ricorrente non specifica nel ricorso se il ricorrente era presente alla suddetta udienza il che rende inammissibile il motivo. Peraltro, anche accedendo all’interpretazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 11, secondo la quale deve essere disposta l’audizione ogni qual volta manchi la videoregistrazione del colloquio del richiedente asilo dinanzi la commissione territoriale, l’errore del Tribunale sarebbe sanato, trattandosi di nullità relativa che doveva essere eccepita dal ricorrente nel primo atto difensivo utile ex art. 157 c.p.c., comma 2.

8. Quanto alla valutazione in ordine alla credibilità del racconto del richiedente, essa costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549).

Nella specie il racconto del richiedente non è stato ritenuto credibile alla stregua dei parametri di cui al citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5. La critica formulata nei motivi costituisce, dunque, una mera contrapposizione alla valutazione che il Tribunale ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure censurata mediante allegazione di fatti decisivi emersi nel corso del giudizio che sarebbero stati ignorati dal giudice di merito. Peraltro, il Tribunale ha anche precisato che dal racconto del richiedente, a prescindere dalla sua credibilità, non emergevano situazioni di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

Il Tribunale ha anche motivato sia in relazione alla situazione soggettiva del ricorrente sia in ordine alla situazione complessiva del paese di provenienza, sicchè è del tutto evidente che non vi è stata alcuna violazione di legge o omessa motivazione nell’accezione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5. Ne consegue che la censura si risolve in una richiesta di nuova valutazione dei medesimi fatti.

Come si è detto il Tribunale ha esaminato, richiamando varie fonti di conoscenza, la situazione generale del paese di origine del ricorrente, precisando che, in base alle fonti, deve escludersi una situazione di violenza indiscriminata in conflitto armato.

Il potere-dovere di cooperazione istruttoria, correlato all’attenuazione del principio dispositivo, quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, è stato dunque correttamente esercitato con riferimento all’indagine sulle condizioni generali del paese, benchè la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile (Cass. n. 14283/2019). Invece l’esercizio di poteri ufficiosi circa l’esposizione a rischio del richiedente in virtù della sua condizione soggettiva, in relazione alle fattispecie previste dal citato art. 14, lett. a) e b), si impone solo se le allegazioni di costui al riguardo siano specifiche e credibili, il che non è nella specie, per quanto già detto.

Inoltre, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. ord. 30105 del 2018). Infine, sul punto, deve precisarsi che non vi è alcuna contraddizione nell’affermazione che la situazione del (OMISSIS), per quanto critica per l’uso eccessivo della forza nelle manifestazioni politiche non poteva comunque ricondursi a quella presupposta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

In ordine al riconoscimento della protezione umanitaria, anche in questo caso il diniego è dipeso dall’accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che ha escluso con idonea motivazione, alla stregua di quanto considerato nei paragrafi che precedono, l’esistenza di una situazione di integrazione da cui derivare una sua particolare vulnerabilità in caso di rientro forzoso. All’accertamento compiuto dai giudici di merito viene inammissibilmente contrapposta una diversa interpretazione delle risultanze di causa.

9. In conclusione il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2100 più spese prenotate a debito;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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