Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26725 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26725 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA
sul ricorso 7183-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CBC SRL in persona dell’Amministratore Unico e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA VIA CRESCENZIO 91,

presso lo studio

dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GHERNER MAURO giusta

Data pubblicazione: 29/11/2013

delega a margine;
– controri corrente avverso la sentenza n. 48/2007 della COMM.TRIB.REG. di
TORINO, depositata il 13/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato GAROFOLI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La C.B.C. srl proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Torino avverso cartella esattoriale con la quale la
Concessionaria del Servizio Riscossione Tributi aveva richiesto il pagamento della somma di euro
7.057,60, a titolo di interessi e sanzioni su omessi o carenti versamenti per IRPEG ed IRAP relativi
all’anno di imposta 2001.

Con sentenza depositata il 13-11-2007 la CTR Piemonte, in accoglimento dell’appello della
contribuente, annullava la cartella impugnata; in particolare la CTR, per quanto ancora interessa,
rilevava: che le somme pretese dall’Ufficio erano costituite unicamente da sanzioni ed interessi
applicati a seguito di parziale mancato versamento del secondo acconto, che la contribuente avrebbe
dovuto eseguire sulla base della sua stessa precedente dichiarazione dei redditi, e che invece non
aveva eseguito sull’erroneo presupposto di potere compensare un credito di imposta (compensabile
unicamente sui versamenti dovuti a saldo); che era pacifico che la contribuente aveva presentato per
gli anni 1999, 2000 e 2001 istanza di definizione automatica ai sensi dell’art. 9, comma 10 lett. b) della
L 289/2002, con conseguente “estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, ivi comprese
quelle accessorie”; che, pertanto, la parziale omissione, sanzionata con la cartella in questione, doveva
ritenersi estinta in virtù del detto “condono tombale”, senza alcuna necessità di altra e separata istanza
prevista dall’art 9 bis L. 289/2002.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia, affidato ad un motivo; resisteva la
contribuente con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo di ricorso l’Agenzia, deducendo -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione
dell’art. 9 bis L. 289/2002, sosteneva: che, per ammissione della stessa contribuente, i mancati
versamenti per gli acconti IRPEG ed IRAP in questione non erano stati condonati, come invece
necessario, ex art. 9 bis L 289/2002; che a nulla rilevava il richiamo al “condono tombale” di cui
all’art. 9 L 289/2002, che aveva solo come effetto quello di impedire all’Ufficio, per le annualità
condonate, di procedere all’accertamento di ulteriore imposte rispetto a quelle derivanti dalle
dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, ma che, ai sensi dell’art. 9, comma 9, L. 289/2002,
secondo periodo), non poteva estendersi alla liquidazione ex art. 36 bis dpr 600/73 dei versamenti (e,
tra questi, dei versamenti in acconto) che i contribuenti dovevano effettuare sulla base delle
dichiarazioni dei redditi da essi stessi presentate; che, pertanto, per i mancati versamenti “da
dichiarazione” ci si doveva avvalere dell’art 9 bis L. cit.
Il motivo è fondato.

L’adita CTP rigettava il ricorso.

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AI SE»
N. 13
ivi AfERIA i -RiuUTARIA
Ai sensi dell’art. 9, comma 9, L. 289/2002, la definizione automatica per gli anni pregressi (di cui al
comma 1) rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione … facendo,
tuttavia, salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all’art 36 bis DPR 600/73; ne consegue
che la detta definizione non può incidere sulla liquidazione ex art. 36 bis e su quanto ad essa
causalmente collegato (interessi -di per sé stessi di natura accessoria- e sanzioni, riferite al ritardato
pagamento di un acconto che la contribuente doveva eseguire sulla base della sua stessa
dichiarazione); da tanto discende che se la contribuente intendeva condonare siffatte sanzioni ed
289/2002, pacificamente non attivata nella fattispecie.
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza; non
essendo, inoltre, necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito ex art. 384 cpc, va
rigettato il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
In considerazioni dell’evolversi della vicenda processuale, si ritiene sussistano giusti motivi per
compensare tra le parti le spese di lite relative ai giudizi di merito; le spese di lite relative al presente
giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P. Q. M
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo proposto dal contribuente; dichiara compensate tra le parti le spese di lite relative ai
giudizi di merito; condanna il contribuente al pagamento dei compensi di lite relative al presente
giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 1.500,00, oltre spese prenotate a debito.
Così j ciso in Roma in data 26-6-2013 nella camera di Consiglio della sez. tributaria della Corte.
igliere est

Il Presidente
dott Aurei
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2013

interessi (oggetto della cartella impugnata), doveva avvalersi della procedura di cui all’art. 9 bis L

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