Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26725 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24186-2019 proposto da:

G.A., rappresentato e difeso dall’Avvocato ANTONINO FICARRA,

presso il cui studio a Mazzarino, via Bivona 37, elettivamente

domicilia per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 44/2019 della CORTE D’APPELLO DI

CALTANISSETTA, depositata il 24/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’8/9/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello di Caltanissetta, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello che G.A., nato in (OMISSIS), aveva proposto avverso l’ordinanza con la quale il tribunale di Caltanissetta aveva a sua volta respinto la sua domanda di protezione internazionale.

G.A., con ricorso notificato 1I24/7/2019, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza.

Il ministero dell’interno è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 24 Cost., del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, dell’art. 6, comma 3, lett. A) della Convenzione dei diritti dell’uomo, recepita con la L. n. 848 del 1955, dell’art. 14, comma 3, lett. A) del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, recepito con la L. n. 881 del 1977, e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata per la nullità conseguente alla mancata traduzione, nella lingua conosciuta dal ricorrente, sia della decisione della commissione territoriale, sia dell’impugnato decreto”.

1.2. Non può mettersi in dubbio, infatti, ha osservato il ricorrente, la necessità che l’atto destinato al cittadino straniero sia preventivamente tradotto in una lingua che lo steso possa apprendere appieno. Sotto questo profilo, quindi, è costituzionalmente illegittimo l’art. 122 c.p.c., per contrasto con gli artt. 6 e 10 Cost. nella parte in cui non prevede l’obbligo della traduzione degli atti per lo straniero in relazione quanto meno ai procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento del diritto di asilo o dello status di rifugiato.

2. Il motivo è palesemente infondato e la questione di costituzionalità del tutto irrilevante. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la comunicazione della decisione negativa della commissione territoriale competente, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, commi 4 e 5, dev’essere resa nella lingua indicata dallo straniero richiedente o, se non sia possibile, in una delle quattro lingue veicolari (inglese, francese, spagnolo o arabo, secondo l’indicazione di preferenza), determinando la relativa mancanza l’invalidità del provvedimento. Tale vizio, tuttavia, analogamente alle altre nullità riguardanti la violazione delle prescrizioni inderogabili in tema di traduzione, può essere fatto valere solo in sede di opposizione all’atto che da tale violazione sia affetto, ivi compresa l’opposizione tardiva, qualora il rispetto del termine di legge sia stato reso impossibile proprio dalla nullità (Cass. n. 16470 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020).Ciò comporta che lì dove, come nel caso di specie, l’opposizione non risulta essere stata proposta facendo valere tale vizio, ogni questione inerente alla mancata traduzione del provvedimento impugnato è priva di rilievo. Nè il ricorrente ha dedotto di aver sollevato, nell’atto d’appello avverso l’ordinanza che ha rigettato l’opposizione, la questione – cui la sentenza impugnata non fa, in effetti, alcun riferimento – della nullità di tale decisione quale (ipotetica) conseguenza della sua mancata traduzione in una lingua comprensibile allo straniero che ha proposto la domanda di protezione internazionale. Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 10, comma 5, del resto, non può essere interpretato nel senso di prevedere fra le misure di garanzia a favore del richiedente anche la traduzione nella lingua nota del provvedimento giurisdizionale decisorio che definisce le singole fasi del giudizio, in quanto la norma prevede la garanzia linguistica solo nell’ambito endo-procedimentale. Il richiedente, inoltre, partecipa al giudizio con il ministero e l’assistenza tecnica di un difensore abilitato, in grado di comprendere e spiegargli la portata e le conseguenze delle pronunce giurisdizionali che lo riguardano (Cass. n. 23760 del 2019; Cass. n. 8367 del 2020).

3.1. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1364,1365,1369 e 2697 c.c., degli artt. 115,116c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 156 c.p.c., comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, degli artt. 6 e 13 CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva CE 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che, nel caso di specie, venissero in rilievo esclusivamente contrasti di natura privata maturati in ambiente familiare che nulla hanno a che vedere con il rischio di persecuzione rilevante ai fini della protezione internazionale.

3.2. Il richiedente, in realtà, ha osservato il ricorrente, a sostegno della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, aveva affermato di essere fuggito dal proprio paese d’origine temendo di essere ucciso a causa di una faida familiare scoppiata con parenti appartenenti alla polizia locale ed al governo locale.

3.3. Il richiedente, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, ha reso dichiarazioni precise e circostanziate, indicando date, luoghi e fatti che lo hanno visto sfortunatamente protagonista e fornendo dettagli suscettibili di verifica e che consentono di contestualizzare le vicende nel più ampio contesto (OMISSIS), nel quale è evidente il conflitto sociale, che costituisce il presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale. Il giudice, pertanto, ha osservato il ricorrente, avrebbe dovuto verificare le notizie narrate attivando d’ufficio gli opportuni mezzi di cooperazione istruttoria.

3.4. Infine, ha concluso il ricorrente, il giudice non ha correttamente applicato il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 lì dove prevede che, pur in mancanza di prove, le dichiarazioni dell’istante devono essere considerate veritiere se coerenti e non contraddittorie rispetto alle informazioni generali. Nel caso di specie, in effetti, il racconto è coerente e dev’essere ricondotto ad una persecuzione di un gruppo sociale anche in ragione della corruzione della polizia e della politica locale per cui il richiedente ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato politico.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. La corte d’appello, infatti, per un verso, ha ritenuto che la vicenda narrata dal richiedente appariva poco credibile alla luce delle numerose incongruenze che hanno caratterizzato la sua narrazione e, per altro verso, ha affermato che, in ogni caso, nella vicenda narrata dal richiedente venivano in evidenza contrasti di natura esclusivamente privata, peraltro maturati in ambiente familiare, che nulla hanno a che fare con il rischio di persecuzione che, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) rileva ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, tanto più a fronte del lungo lasso di tempo intercorso rispetto ai fatti narrati, che si riferiscono al 2007, che fa venir meno il requisito dell’attualità del rischio.

4.3. Ora, a fronte di tali rilievi, le censure sollevate dal ricorrente risultano evidentemente in conflitto – come recentemente rilevato da questa Corte con riguardo ad un vicenda del tutto simile a quella in esame (Cass. n. 8367 del 2020) – con più indirizzi della giurisprudenza di questa Corte Suprema:

a) “Il primo, che tale vaglio di credibilità, costituendo un apprezzamento di merito, si sottrae al controllo di sufficienza motivazionale, non più consentito dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La riformulazione del quale, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U. n. 8053/14)”.

b) “Il secondo, che in materia di protezione internazionale, il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (n. 15794/19; in senso conforme, n. 19197/15). Pertanto, qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (nn. 16925/18 e 28862/18)”;

c) “Il terzo, che le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello status di rifugiato (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria (art. 2, lett. g), atteso che i c. d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b) (n. 9043/19; solo apparentemente difforme la n. 3758/18, perchè in realtà riferita ad un caso di persecuzione da parte di una setta religiosa, caso in cui occorreva verificare se le autorità del Paese di provenienza fossero in grado di offrire adeguata protezione al ricorrente). I precedenti citati dal ricorrente (nn. 26056/10 e 17576/10) non sono in contrasto con i suddetti arresti. Negli specifici e rispettivi casi tali precedenti si sono limitati ad escludere che sul richiedente gravasse anche l’onere di provare il fumus persecutionis, che il giudice può desumere, invece, dalle informazioni esterne e oggettive relative alla situazione reale del Paese di provenienza, avvalendosi dei poteri officiosi d’indagine ed informazione indicati nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Poteri istruttori che, in definitiva, devono riguardare il c. d. rischio Paese e non la veridicità di una vicenda personale in partenza giudicata non plausibile”.

5.1. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o falsa applicazione degli artt. 1364,1365 c.c., art. 2697 c.c. e ss., degli artt. 115 e 116 c.p.c., del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, degli artt. 6 e 13 CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dell’art. 46 della direttiva CE n. 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha rigettato la domanda di protezione sussidiaria ritenendo l’insussistenza, nel luogo d’origine del richiedente, di una situazione di violenza indiscriminata, laddove, in realtà, avuto riguardo al contesto socio-politico che caratterizza il Paese e, segnatamente, la zona del (OMISSIS), caratterizzato la livelli di violenza tale da concretare un elevato rischio di incolumità personale, non può non riconoscersi la sussistenza del danno grave previsto dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14.

5.2. Il motivo è infondato.

5.2. La corte d’appello, infatti, ha ritenuto che, alla luce del report pubblicato da EASO nel 2018, nelle province del (OMISSIS) (regione di provenienza del ricorrente), sebbene si siano verificati episodi di violenza armata e nel sud del (OMISSIS) siano presenti reti militari ed estremisti in grado di programmare e condurre attentati terroristici, non vi è una situazione di violenza indiscriminata.

5.3. Si tratta, com’è evidente, di un apprezzamento fattuale, non censurato dal ricorrente, a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa uno o più fatti decisivi specificamente indicati, a fronte del quale la decisione conseguentemente assunta dal giudice di merito, certamente non illogica e contraddittoria rispetto ai dati accertati, si sottrae alle censure svolte in ricorso. Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) ed h), e, in termini identici, il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g), definiscono, infatti, come “persona ammissibile alla protezione sussidiaria” il cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese. Il D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, comma 1, a sua volta, dispone che il “danno grave” sussiste, tra l’altro, nell’ipotesi di”c)… minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”. Nel caso di specie, invece, come detto, non è risultato accertato, in punto di fatto, che il ricorrente, in caso di rientro in patria, possa ricevere una minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona in ragione della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Ed è, invece, noto come, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 cit., art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, dev’essere interpretata – in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12) – nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, per cui il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 18306 del 2019; Cass. n. 9090 del 2019; Cass. n. 14006 del 2018).

5.4. Nè rileva la invocata violazione del dovere di cooperazione istruttoria da parte del tribunale. Come questa Corte ha più volte affermato (cfr. le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019 e n. 13452 del 2019), il giudice di merito, nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che la stessa ha indicato la fonte in concreto utilizzata ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da detta fonte. Ed è noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere, inadempiuto nel caso di specie, di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019). Il ricorrente, in effetti, non ha indicato fonti più recenti e di segno opposto per inficiare le informazioni cui ha fatto riferimento la corte distrettuale.

6.1. Con il quarto motivo, il ricorrente, lamentando la violazione o falsa applicazione degli artt. 1364,1365 c.c., art. 2697 c.c. e ss., degli artt. 115,116 c.p.c. e art. 132 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1, dell’art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

6.2. La corte, invero, ha osservato il ricorrente, non ha considerato il buon grado di integrazione che il ricorrente ha raggiunto in Italia, dove parla l’italiano e lavora con un contratto a tempo indeterminato, e la significativa degradazione della sua situazione, non solo economica ma anche psicologica e sociale, che il suo rimpatrio determinerebbe a fronte dello stato di indigenza propria e del contesto sociale di appartenenza e delle continue pressioni degli usurai che gli hanno prestato il denaro, con la conseguente lesione dei diritti che più direttamente interessano la sua sfera personale ed umana, come il diritto alla salute, il diritto all’alimentazione e il diritto al lavoro nonchè il diritto inviolabile, previsto dagli artt. 2,3 e 10 Cost., all’affrancamento dalla condizione di povertà.

7.1. Il motivo è infondato.

7.2. La protezione umanitaria è una misura atipica e residuale nel senso che essa copre situazioni, da individuare caso per caso, in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento della tutela tipica (status di rifugiato o protezione sussidiaria), tuttavia non possa disporsi l’espulsione e debba provvedersi all’accoglienza del richiedente che si trovi in situazione di vulnerabilità (Cass. 5358 del 2019; Cass. n. 23604 del 2017).

I seri motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, subordina il riconoscimento allo straniero del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non essendo definiti dal legislatore, prima dell’intervento attuato con il D.L. n. 113 del 2018, erano accumunati dal fine di tutelare situazioni di vulnerabilità personale dello straniero derivanti dal rischio di essere immesso nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili (Cass. n. 4455 del 2018).

7.3. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha rigettato la domanda di protezione umanitaria proposta dal ricorrente rilevando, in sostanza, la mancanza, nella storia personale dell’appellante, di alcuna specifica situazione che possa giustificare la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Si tratta, com’è evidente, di un accertamento in fatto che, in quanto tale, può essere denunciato, in sede di legittimità, solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e cioè per omesso esame di una o più di circostanze la cui considerazione avrebbe consentito, secondo parametri di elevata probabilità logica, una ricostruzione dell’accaduto idonea ad integrare gli estremi della fattispecie rivendicata.

Nel caso di specie, però, ciò non è accaduto: il ricorrente, infatti, pur avendone l’onere a norma dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non ha specificamente indicato i fatti, principali ovvero secondari, il cui esame sia stato omesso dal giudice di merito nonchè il “dato”, testuale o extratestuale, da cui gli stessi risultino esistenti, il “come” e il “quando” tali fatti siano stati oggetto di discussione processuale tra le parti ed, infine, la loro “decisività” (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 20188 del 2017, in motiv.).

7.4. D’altra parte, come di recente evidenziato da Cass. n. 8367 del 2020, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (applicabile ratione temporis: cfr. Cass. SU n. 29459 del 2019), al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 4455 del 2018).

Tale comparazione presuppone, pertanto, un livello d’integrazione sociale nel Paese di accoglienza che, a sua volta, non può derivare dal solo svolgimento in quest’ultimo di un’attività lavorativa, in difetto di qualsiasi altro elemento di valutazione, che il ricorrente non dimostra di aver dedotto, essendosi limitato ad una generica mozione protettiva.

8. I motivi articolati in ricorso si rivelano, quindi, del tutto infondati. Peraltro, poichè il giudice di merito ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, senza che il ricorrente abbia offerto ragioni sufficienti per mutare tali orientamenti, il ricorso, a norma dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, è manifestamente inammissibile.

9. Nulla per le spese per la mancata notifica del controricorso da parte del ministero resistente.

10. La Corte dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA