Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26724 del 29/11/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 5 Num. 26724 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 4111-2007 proposto da:
BERTOLI MARIO LUCIANO, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA G. FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato
VALENZA DINO, che lo rappresenta e difende giusta
delega in calce;
– ricorrente 2013
2218

contro
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controri corrente –

Data pubblicazione: 29/11/2013

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

n.

di BRESCIA,

86/2006

della

depositata il

20/05/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIO

udito per il ricorrente l’Avvocato VALENZA che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato GAROFOLI che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

CIGNA;

4′

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Bertoli Mario Luciano proponeva ricorso dinanzi alla CTP di Brescia avverso cartella di pagamento relativa
ad IRPEF 2000 (emessa a seguito di controllo formale -ex art. 36 ter dpr 600/73- delle dichiarazioni redditi
presentata nel 2001), con la quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’importo, portato in detrazione
dal contribuente, inerente a lavori di ristrutturazione edilizia relativi ad un immobile sito in Lumezzane;
detta detrazione era ritenuta indebita dall’Ufficio in quanto mancava la “dichiarazione di esecuzione dei

agevolazioni, nel caso di lavori di importo superiore a lire 100.000.000; sosteneva, al riguardo, il
contribuente che l’ammontare della spesa ammessa a beneficio doveva intendersi ridimensionato da lire
107.127.900 a lire 97.227.900 (e, quindi, inferiore a lire 100.000.000), in quanto erano state erroneamente
computate, tra le spese inerenti gli interventi costituenti presupposto della detrazione, anche quelle per
lire 9.900.000 di cui alla fattura 112/98 della ditta Begher Marmi snc, relativa però a materiali destinati non
ai detti interventi sull’immobile ma a lavori di sistemazione della piazza di proprietà del Comune di
Lumezzane.
L’adita CTP rigettava il ricorso.
Con sentenza depositata il 20-5-2006 la CTR Lombardia, sez. distaccata di Brescia, rigettava l’appello del
contribuente; la CTR, in particolare, rilevava, in primo luogo, che, contrariamente a quanto sostenuto
dall’appellante, i lavori in questione riguardavano un’unica unità immobiliare; al riguardo evidenziava che
dalla convenzione con il Comune di Lumezzane risultava che il contribuente aveva avuto
dall’Amministrazione il diritto di edificare e di mantenere in proprietà esclusiva un locale interrato (adibito
a sette box), e cioè un’unica unità immobiliare; soggiungeva, inoltre, che, come rilevato anche dai primi
Giudici, non vi era convincente prova che la pavimentazione della piazzetta posta sopra i box non facesse
parte di tutta l’opera di ristrutturazione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione il contribuente, affidato a tre motivi; resistevano
con controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso il contribuente, deducendo – ex art. 360 n. 5 cpc- motivazione insufficiente e
controversa circa un punto decisivo della controversia (e, cioè, circa il superamento della soglia dei
100.000.000), rilevava che la CTR, nel ritenere che non vi era convincente prova che la pavimentazione
della piazzetta posta sopra i box non facesse parte di tutta l’opera di ristrutturazione, non aveva in alcun
modo chiarito il percorso logico utilizzato per addivenire a tale convincimento; al riguardo, peraltro,
evidenziava che la considerazione unitaria o separata delle opere concernenti i box e di quelle concern n

lavori” redatta da un professionista iscritto all’albo, prevista dal D.M. 41/98, a pena di decadenza dalle

la piazzetta costituiva una valutazione dei fatti, come tale (cioè come valutazione) insuscettibile di prova;
soggiungeva che il dedotto vizio motivazionale sussisteva anche nell’ipotesi in cui si fosse voluto intendere
come richiamato dalla CTR il contenuto della sentenza di primo grado, atteso che la CTP, anch’essa tuttavia
senza spiegare il motivo, aveva ritenuto non convincente la prova della riferibilità della su menzionata
fattura 112/98 ai lavori sulla piazzetta.
Il motivo è infondato.

compresi i lavori sulla piazzetta), che non appare né insufficientemente motivata né incoerente; a tal fine
va, invero, evidenziato, in esito ad una complessiva valutazione di quanto affermato nella gravata sentenza,
che la CTR ha valutato il contenuto della convenzione con il Comune e, dalla stessa, ha ragionevolmente
desunto la sostanziale unitarietà di tutta l’opera di ristrutturazione; a tale riguardo ha specificato sia che
oggetto della convenzione era il diritto di edificare e di mantenere in proprietà un locale interrato, e quindi
un’unica unità immobiliare (ritenendo pertanto irrilevante la successiva realizzazione nel detto locale
interrato di distinti box) sia che la pavimentazione in questione riguardava la piazzetta posta proprio sopra i
box interratti; siffatta valutazione in fatto non appare, come detto, incoerente, ove si consideri che i lavori
di sistemazione della piazzetta, essendo parte del corrispettivo della cessione del diritto di edificare e di
mantenere in proprietà esclusiva un locale interrato e dovendo essere eseguiti contemporaneamente alle
opere oggetto della concessione (v. art. 6 convenzione), appaiono strettamente correlati ai lavori di
costruzione del locale interrato, tanto da costituire appunto un’opera unitaria.
Con il secondo motivo il contribuente, deducendo -ex art. 360 n. 3 cpc- violazione dell’art. 1 L. 449/1997 ed
art. 1 D.M. 41/98, rilevava che, come pacifico tra le parti e come evidenziato dalla documentazione in atti
(in particolare dalla convenzione con il Comune, in base alla quale quest’ultimo aveva ceduto al
contribuente la proprietà superficiaria, concordandone il pagamento in parte in denaro ed in parte
mediante opere sulla piazza), le opere sulla piazza di cui alla su menzionata fattura erano state eseguite su
di un immobile di proprietà pubblica comunale ed a titolo di corrispettivo per l’acquisto del diritto di
sottosuolo, sicchè la L. 449/1997 ed il D.M. 41/98 non potevano essere interpretate nel senso di ritenere
ammesse a detrazione spese inerenti opere su beni di un terzo (peraltro Ente pubblico) e destinati alla
circolazione (piazza); in particolare, rilevava che l’intervento di pavimentazione in marmo di una piazza
pubblica non poteva essere ricondotto a nessuna delle tipologie di intervento elencate dall’art. 1 L 449/97,
e quindi non poteva essere ammesso a detrazione; erroneamente, di conseguenza, il giudice di merito
aveva ritenuto che la realizzazione dei sette box e la pavimentazione della piazza comunale potessero
costituire un’unica opera soggetta all’applicazione del cit. art. 1 L 449/97 e quindi essere rilevanti per
stabilire il superamento della soglia dei 100.000.000 ai fini dell’applicazione dell’art. 1 D.M. cit; né a

La CTR, invero, è pervenuta ad una conclusione di fatto (accertamento sull’unitarietà dell’opera, ivi

SENTE
SENS ;
N. 1.31
PIATERIATRi21_:, – ;
conclusione poteva giungersi solo sulla base del collegamento (rapporto di corrispettività) tra le due opere
stabilito dalla convenzione.
Con il terzo motivo il contribuente, deducendo —ex art. 360 n. 3 cpc- violazione dell’art. 1 L 449/97, art. 1
D.M. 41/98, art. 4 e 5 R.D.L. 652/1939, DPR 1142/1949, art. 2 D.M. 28/98, rilevava che erroneamente, e in
contrasto con il concetto di “unità immobiliare” precisato dalle su riportate disposizioni di legge, la CTR,
pur essendo state edificate sette autorimesse su due distinti mappali, aveva considerato come unica l’unità

costruite; altrettanto erroneamente, e sempre in violazione delle su riportate disposizioni, aveva ritenuto
che aree di proprietà pubblica adibite alla circolazione ed aree in proprietà superficiaria privata potessero
costituire unica unità immobiliare.
Siffatto motivi sono inammissibili, in quanto con gli stessi il contribuente, formalmente deducendo
violazione di legge, tende sostanzialmente a censurare il giudizio espresso dalla CTR sull’unitarietà
dell’opera, per pervenire ad una diversa valutazione del fatto medesimo da parte di questa Corte; diversa
valutazione, preclusa, invece, a questo Giudice di legittimità, se non per vizio motivazionale, già dedotto, e
ritenuto insussistente, con il primo motivo.
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese ed i compensi di lite relativi al presente giudizio di legittimità, liquidati come in dispositivo,
seguono la soccombenza.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento dei compensi di lite relativi al presente
giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 2.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così

so in Rom n d a 26-6-2013 nella camera di Consiglio della sez. tributaria della Corte.

immobiliare realizzata, sol perché unico era il locale interrato nel quale le sette autorimesse erano state

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA