Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26724 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. II, 24/11/2020, (ud. 21/02/2020, dep. 24/11/2020), n.26724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19782-2019 proposto da:

E.S., ammesso al patrocinio a spese dello Stato,

rappresentato e difeso dall’avv. Mario Novelli ed elettivamente

domiciliato presso lo studio del medesimo in Castelfidardo (AN), Via

Paolo Soprani n. 2b;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2962/2018 della Corte d’appello di Ancona del

13/12/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/02/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il presente giudizio trae origine dal ricorso che il sig. E.S., cittadino (OMISSIS), ha presentato avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona che ha rigettato il gravame e così confermato l’ordinanza del tribunale di diniego della protezione internazionale ed umanitaria come già statuito da parte della Commissione Territoriale competente;

– E.S. aveva impugnato l’ordinanza del tribunale chiedendo alla corte d’appello di riformare integralmente la decisione riconoscendo, in via principale, lo status di rifugiato, in via subordinata, il diritto alla protezione sussidiaria ed in via ulteriormente gradata a quella umanitaria;

– a sostegno della propria domanda, il ricorrente ha dichiarato di essersi allontanato dalla (OMISSIS) per il timore di essere arrestato a causa della sua omosessualità, punita con la reclusione, dichiarando di essere stato preso dalla polizia, di essere fuggito ma di temere, in caso di rientro, di essere imprigionato;

– la Corte d’appello ha respinto il ricorso e negato al ricorrente il riconoscimento dello status di rifugiato della protezione sussidiaria e di quella umanitaria;

– la corte territoriale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente e negato lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria stante la mancanza di riferimenti determinati che giustificassero la protezione richiesta;

– anche la domanda di protezione umanitaria è stata respinta in assenza della specifica allegazione di una condizione di vulnerabilità;

– la cassazione del provvedimento è chiesta con ricorso tempestivamente notificato ed affidato a cinque motivi;

– non ha svolto attività difensiva l’intimato Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

-con il primo e il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e;

– secondo il ricorrente, la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto il timore ragionevole di essere perseguitato in ragione dell’orientamento sessuale del tutto ininfluente per il riconoscimento dello status di rifugiato, in palese violazione tanto dei parametri della Convenzione di Ginevra quanto di quelli categorizzati nella normativa italiana;

– con il terzo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3;

– secondo il ricorrente, il giudice d’appello ha ritenuto erroneamente che le sue dichiarazioni non fossero credibili ed ha, inoltre, completamente omesso ogni valutazione sulla situazione degli omosessuali in (OMISSIS);

– con il quarto motivo di ricorso (indicato dal ricorrente di nuovo come primo) si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per avere la corte erroneamente valutato la situazione oggettiva della (OMISSIS) ed escluso la ravvisabilità di una condizione di pericolo per E.S.;

-con il quinto motivo (indicato nel ricorso come terzo) si lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3;

– con il sesto motivo (indicato nel ricorso come quarto) di ricorso si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, con riferimento alla protezione umanitaria ed alla errata valutazione;

– secondo il sig. E.S., nel provvedimento impugnato sono mancati l’effettivo esame e la valutazione circa l’esistenza o meno di situazioni di vulnerabilità rilevanti per il riconoscimento della protezione umanitaria;

– ritiene il collegio che i primi tre motivi possano essere esaminati congiuntamente perchè connessi e che sono fondatì ed il cui esito è assorbente rispetto alla decisione sugli altri (cfr. Cass. 28663/2013);

– come è noto il giudizio di credibilità del richiedente asilo è disciplinato secondo un modello procedimentale dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 da compiersi non secondo la valutazione soggettiva del giudicante, ma sulla base di criteri specificamente indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in funzione del principio dell’onere probatorio attenuato sancito dalle direttive Europee 2004/83 e 2005/85 in materia di asilo ed oggetto di recepimento con il D.Lgs. n. 251 del 2007 ed il D.Lgs. n. 25 del 2008;

– riguardo allo specifico giudizio di credibilità riguardante le dichiarazioni del richiedente asilo, in materia di orientamento sessuale la giurisprudenza Eurounitaria ha chiarito con la sentenza adottata il 2 dicembre 2014 nell’ambito di un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto le cause C-148/2013 e C149/2013 e C-150/13, e per quanto qui di interesse, che in applicazione dell’art. 4 della direttiva 2004/83/CE la valutazione delle richieste di asilo sulla sola base di nozioni stereotipate associate agli omosessuali non consente alle autorità di tener conto della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente; in tale contesto il fatto che un richiedente non sia in grado di rispondere a tali domande non può costituire, di per sè, un motivo sufficiente per concludere per la sua mancanza di credibilità;

– inoltre, la Corte di giustizia ha precisato che nel corso dell’audizione del richiedente asilo, destinata a valutare i fatti e le circostanze concernenti l’asserito orientamento sessuale, gli interrogatori sui dettagli delle pratiche sessuali del richiedente sono contrari ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e, segnatamente, al diritto al rispetto della vita privata e familiare;

-ancora è stato evidenziato come in considerazione della delicatezza delle informazioni relative alla sfera personale di un individuo e, segnatamente, la sua sessualità, non si può ritenere che quest’ultimo manchi di credibilità per il solo fatto che, a causa della sua reticenza a rivelare aspetti intimi della propria vita, non abbia dichiarato immediatamente la propria omosessualità;

– ebbene, nel caso di specie, la corte d’appello ha ritenuto il racconto del richiedente non credibile per una serie di circostanze, quali la riferita adesione ad un movimento gay all’età di dodici anni, ovvero il fatto che il richiedente abbia avuto un primo rapporto a quindici anni ed il fatto che abbia lasciato il patner con cui ha avuto una relazione durata anni per motivi non chiari e per apparire inverosimili le modalità con cui è fuggito alla polizia;

– si tratta, tuttavia, di una motivazione che non tiene conto di quanto affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza sopra richiamata con particolare riguardo alla non credibilità della riferita adesione ad un movimento gay a dodici anni, al fatto che il richiedente abbia avuto i primi rapporti sessuali all’età di quindici anni ed alla non chiarezza delle ragioni per cui la duratura relazione con il patner sia finita, apparendo la circostanza che in (OMISSIS) l’omosessualità sia punita con la reclusione inidonea a privare di credibilità quanto riferito dal richiedente;

– in proposito questa corte ha affermato che la circostanza che l’omosessualità sia considerata come reato dall’ordinamento giuridico del paese di provenienza integra una “grave interferenza nella vita privata dei cittadini omosessuali, che compromette grandemente la loro libertà personale e li pone in una situazione di pericolo” (cfr. Cass. 26969/2018);

– tanto premesso e come più recentemente osservato sempre dalla giurisprudenza Eurounitaria (cfr. Corte di giustizia, sentenza 25/1/2018 C-473/16) e dalla giurisprudenza nazionale (cfr. Cass. 9815/2020), la valutazione di credibilità in relazione all’omosessualità all’esito del colloquio, non può fondarsi su nozioni stereotipate associate all’omosessualità ed in particolare sulla mancata risposta a domande relative a aspetti intimi e personali o all’età dei primi rapporti sessuali o all’adesione a dodici anni ad un movimento gay;

– al contrario, nel caso di specie, la valutazione appare fondata su considerazioni non esplicitate nella motivazione e, tuttavia, determinanti l’esito della domanda di protezione avanzata dal richiedente, sicchè la decisione deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, affinchè riesami l’impugnazione alla luce dei principi di diritto sin qui enunciati e provveda, altresì, alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo e terzo motivo, assorbiti di altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile, il 21 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

 

 

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