Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26724 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. III, 13/12/2011, (ud. 24/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26724

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.M., D.R.A., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA A. MORDINI 14, presso lo studio

dell’avvocato PETRILLO GIOVANNI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ROMANO ALESSANDRO giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURAZIONI S.P.A., D.R.A.M., D.

R.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1301/2006 del TRIBUNALE di AVELLINO,

depositata il 09/11/2006 R.G.N. 4532/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/11/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo che ha concluso con l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. S.M. e D.R.A. impugnano per cassazione, sulla base di due motivi, la sentenza del Tribunale di Avellino, depositata il 9 novembre 2006, notificata in data 4 dicembre 2006, con la quale, riformando quella di primo grado e in accoglimento dell’appello della Fondiaria,rigettava la domanda risarcitoria proposta dagli odierni ricorrenti, affermando che la responsabilità esclusiva del sinistro in lite doveva essere addebitata al conducente della Fiat Tipo, di targa sconosciuta, che invase la corsia di marcia della Peugeot e costrinse il conducente di quest’ultima ad effettuare l’unica manovra di emergenza possibile per evitare l’impatto, consistita nello sterzare a destra e frenare (con conseguente testa-coda, impatto con un palo d’elettricità e danni ai trasportati). Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.

2. I ricorrenti deducono nei due motivi, che censurano entrambi la valutazione degli elementi probatori da parte del giudice di appello:

2.1. violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 in combinato disposto con gli artt. 2054 e 2055;

2.2. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per avere il Tribunale omesso di valutare elementi probatori e presunzioni gravi, precise e concordanti, nonchè per omessa valutazione di una parte del rapporto redatto dai carabinieri.

3.1. Come raccomandato dal Collegio, viene adottata motivazione in forma semplificata. I motivi si rivelano tutti inammissibili per mancanza del “momento di sintesi”, da formulare in relazione ai vizi motivazionali dedotti con ciascuno di essi. Infatti, l’art. 366-bis cod. proc. civ., nel testo applicabile ratione temporis, prevede le modalità di formulazione dei motivi del ricorso in cassazione, disponendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso se, in presenza dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, ciascuna censura deve, all’esito della sua illustrazione, tradursi in un quesito di diritto, la cui enunciazione (e formalità espressiva) va funzionalizzata, come attestato dall’art. 384 cod. proc. civ., all’enunciazione del principio di diritto ovvero a dicta giurisprudenziali su questioni di diritto di particolare importanza:

mentre, ove venga in rilievo, come nella specie, il motivo di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 (il cui oggetto riguarda il solo iter argomentativo della decisione impugnata), è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso – in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria – ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza rende inidonea la motivazione a giustificare la decisione (Cass. n. 4556/09).

3.2. Orbene, nel caso in esame, rispetto ai due motivi, che deducono vizi motivazionali, non è stato formulato il momento di sintesi, che come da questa Corte precisato richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione dei denunziati vizi di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte (Cass. n. 9470/08). Si deve, peraltro, ribadire che è inammissibile, alla stregua della seconda parte dell’art. 366 bis cod. proc. civ., il motivo di ricorso per cassazione con cui, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, la parte si limiti a censurare l’apoditticità e carenza di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento alla valutazione d’inadeguatezza delle prove da parte del giudice del merito, in quanto la norma processuale impone la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione (Cass. n. 4589/09).

3. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese del presente giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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