Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26723 del 22/12/2016
Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 01/12/2016, dep.22/12/2016), n. 26723
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –
Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –
Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso n. 27434/10 proposto da:
Roma Capitale, in persona del suo Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21, rappresentato e
difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti Massimo Baroni e Antonio
Ciavarella, giusta delega in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Europa Pubblicità 92 di S.C. e C. S.n.c.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 161/28/12 della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio, depositata il 29 ottobre 2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 1
dicembre 2016 dal Consigliere Dott. Bruschetta Ernestino;
udito l’Avv. Angela Raimondo, per delega, per la ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Basile Tommaso, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
1. Il collegio autorizza la motivazione semplificata non essendo necessaria alcuna attività nomofilattica.
2. Con l’impugnata sentenza n. 161/28/12 depositata il 29 ottobre 2012 la Commissione Tributaria Regionale del Lazio – pur statuendo in motivazione che l’appello del Comune di Roma contro la decisione n. 159/46/11 della Commissione Tributaria Provinciale doveva essere accolto perchè i “prodromici” avvisi di accertamento dell’impugnata cartella n. (OMISSIS) erano “stati tutti notificati in data 27 gennaio 2005” – in dispositivo stabiliva invece “rigetta l’appello”.
3. Con l’unico fondato motivo di ricorso – ricorso a cui la L. 18 giugno 2009, n. 69, ex art. 58, comma 1, per impugnare va applicato l’anteriore termine lungo annuale atteso che il giudizio è iniziato nel 2008 – Roma Capitale chiedeva la cassazione della sentenza della CTR per nullità della stessa discendente dalla insanabile contraddittorietà tra motivazione e dispositivo ut supra evidenziata (Cass. sez. 6^ n. 15990 del 2014; Cass. sez. 1^ n. 14966 del 2007).
4. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio per gli eventuali ulteriore accertamenti.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria del Lazio che in altra composizione dovrà uniformarsi ai superiori principi e regolare altresì le spese di ogni stato e grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016