Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26722 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26722 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 18792-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2081

GIA’ GRICIGNANO DUE SRL, MIRABELLA SG SPA subentrata a
seguito di atti di fusione per incorporazione,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO
26,

presso lo studio dell’avvocato IANNUCCILLI

PASQUALE, che lo rappresenta e difende giusta delega a

Data pubblicazione: 29/11/2013

margine;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 88/2007 della COMM.TRIB.REG. di
NAPOLI, depositata il 23/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIO

udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che si
riporta;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’accoglimento per guanto di ragione del ricorso.

CIGNA;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 23-5-2007 la CTR Campania rigettava l’Appello proposto dall’Agenzia delle
Entrate —Ufficio di Napoli1- avverso la sentenza della CTP di Napoli, che, in accoglimento del ricorso
proposto dalla “Gricignano 2” srl, aveva annullato l’avviso di recupero del credito imposta ex art. 8 L.
388/2000; in particolare la CTR rilevava che il D.L 253 del 12-11-2002 (che prevedeva la sospensione delle
operazioni relative al credito di imposta di cui alla L. 388/2000) era stato pubblicato sulla G.U. del 13-11-

conseguenza, la contribuente aveva effettuato nel mattino del giorno medesimo la compensazione del
proprio residuo credito di imposta concessole ex L. 388/2000; la CTR riteneva, inoltre, che il D.L. 253/2002
non era stato convertito in legge, per cui i suoi effetti non potevano essere sostituiti retroattivamente dalla
L. 27-12-2002 n. 289, la quale era entrata in vigore soltanto dal 2-1-2003.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi;
resisteva con controricorso la Mirabella SG SpA, subentrata alla “Gricignano 2” srl.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia, deducendo — ex art. 360 n. 3 cpc- violazione dell’art. 4 D.L. 253/2002 e 62,
comma 7, L. 289/2002, e falsa applicazione dell’art. 1 d.lgs 212/00, rilevava che l’art. 4 del D.L. 253/2002, i
cui effetti erano stati fatti salvi dalla L 289/2002, stabiliva espressamente che il decreto entrava in vigore il
giorno stesso della sua pubblicazione sulla G.U.; di conseguenza, dovendosi intendere per “giorno” della
pubblicazione l’Inizio” del detto giorno, indipendentemente dall’ora della pubblicazione, l’operazione di
fruizione dell’agevolazione doveva ritenersi inibita dal vigente su menzionato decreto.
Il motivo è fondato.
Al riguardo va, invero, rilevato che quando, come nel caso di specie, un atto normativo prevede che esso
entri in vigore “il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” (art. 4 D. I. 253/2002)), la
sua vigenza, atteso il chiaro tenore letterale, non può che decorrere dall’inizio di tale giorno, a prescindere
dall’ora in cui la Gazzetta Ufficiale viene materialmente stampata e distribuita (in senso conforme: Cass.
21717/09)
Con il secondo motivo l’Agenzia, deducendo —ex art. 360 n. 3 cpc- la violazione dell’art. 77 Cost. e dell’art.
65 L. 289/2002, rilevava l’erroneità dell’affermazione, contenuta nella gravata sentenza, secondo cui la
mancata conversione del D.L. impediva che i suoi effetti fossero sostituiti retroattivamente dalla L.
289/2002, in vigore dal 2-1-2003.
Anche tale motivo è fondato.

2002, (G.U.) pervenuta alle edicole autorizzate solo nel pomeriggio dello stesso giorno; legittimamente, di

SENTE D
AI SENsì

•,
N. 131
MATERIA I Ri,)L’

’09

Per condiviso principio di questa Corte, invero, “l’art. 62, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
che ha disposto l’abrogazione degli articoli 1 e 2 del decreto legge 12 novembre 2002, n. 253, prima della
scadenza dei termini per la conversione in legge, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici già
sorti, ha soltanto impedito la protrazione dell’efficacia prowisoria delle predette disposizioni fino al
termine naturale della mancata conversione in legge, senza alcuna applicazione retroattiva di disposizioni
tributarie, vietata dall’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212; ne consegue che, in base alla clausola di
salvezza degli effetti prodottisi nel vigore del decreto-legge non convertito, legittimamente

compensazione, nonostante la sospensione della fruizione disposta con il citato decreto-legge n. 253 del
2002″(Cass. 24251/2011).
In conclusione, pertanto, il ricorso va accolto e va cassata l’impugnata sentenza; non essendo poi necessari
ulteriori accertamenti di fatto ex art. 384 cpc, la causa va decisa nel merito e va rigettato il ricorso
introduttivo proposto dalla società.
In considerazione del consolidarsi dei su esposti principi in epoca successiva alla proposizione del ricorso, si
ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso
introduttivo; dichiara compensate tra le parti le spese dell’intero giudizio.
Così

iso in Roma in data 13 giugno 2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero del credito di imposta utilizzato dal contribuente in

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