Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26722 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. I, 24/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Clotilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15697/2019 proposto da:

C.S., rappresentato e difeso dall’Avv.to Luigi Migliaccio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Prefettura Salerno;

– intimato –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di SALERNO, depositata il

02/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2020 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Prefetto di Salerno, con decreto adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 e 8, in data 11/8/2015 ha ordinato l’espulsione dal territorio dello Stato italiano di C.S. la cui domanda di protezione internazionale era stata rigettata.

Con ordinanza del 12/11/2018 il Giudice di Pace di Salerno ha respinto l’opposizione proposta da C.S. cittadino (OMISSIS), avverso il predetto decreto di espulsione dal territorio nazionale. Avverso la ordinanza del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione C.S. con due motivi e memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè il Giudice di Pace ha ritenuto regolare la notifica del decreto di espulsione avvenuta a mani negli uffici della Questura di Salerno mentre, al contrario, la notifica era nulla sia perchè effettuata dal comandante dei Carabinieri di Scafati (mentre nel verbale di notifica si legge che è stata effettuata da Ufficiali ed Agenti di P.G. nella Questura di Salerno) sia perchè, in secondo luogo, era stata consegnata al ricorrente una mera fotocopia.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 CEDU, art. 3 Convenzione sui diritti del fanciullo ed artt. 3, 5, 7 e 14 direttiva 2008/115/CE D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, comma 3 art. 19 TUIartt. 10,31 e 17 Cost. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè il Giudice di Pace ha respinto il ricorso senza considerare che l’espulsione del ricorrente ledeva i diritti di quest’ultimo relativi alla tutela dei legami familiari ed alla posizione del figlio minore nato il (OMISSIS) risultando dalla documentazione che egli vive con una compagna (OMISSIS) e con il figlio della coppia.

Il ricorso appare infondato.

In ordine al primo motivo occorre premettere che secondo Sez. 1, Ordinanza n. 33507 del 17/12/2019 (Rv. 656565 – 01) in tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo, per difetto della necessaria forma comunicatoria, il relativo provvedimento prefettizio, nel caso in cui all’espellendo venga consegnata soltanto una copia dell’atto via fax non recante l’attestazione di conformità all’originale, non essendo invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, del raggiungimento dello scopo.

La certezza della esistenza nell’originale della sottoscrizione ben può essere soddisfatta dalla sussistenza, sulla copia consegnata, della certificazione di conformità ivi apposta dal funzionario di polizia addetto all’ufficio depositario dell’atto ed autorizzato alla autenticazione a norma della L. n. 15 del 1968, art. 14 (Cass. n. 17960 del 2004; n. 13871 del 2001).E’ evidente, allora, che sussiste il radicale vizio di nullità della espulsione (per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria) tutte le volte in cui all’espellendo venga comunicata una mera copia libera o informale dell’atto perchè non recante l’attestazione di conformità all’originale.

Nella fattispecie risulta dal provvedimento del Giudice di Pace che la notifica era stata effettuata dal Comandante della Tenenza dei Carabinieri di Scafati e pertanto risulta ben individuato il soggetto notificatore (al di là della dizione prestampata “Ufficiale di PG”) e che gli atti consegnati materialmente al ricorrente nella sede della Questura cioè decreto del Prefetto e provvedimento del Questore erano stati trasmessi via fax o telematicamente dalla Prefettura di Salerno e contenevano tutti e due l’attestazione di conformità all’originale (peraltro ben visibile nel decreto prefettizio di espulsione) con data, luogo e firma comprensiva di qualifica nome e cognome seppure scarsamente leggibile la firma. Pertanto il motivo proposto appare del tutto infondato in quanto censura la modalità di trasmissione telematica del decreto che tuttavia contiene la regolare attestazione di conformità all’originale della copia del decreto di espulsione.

In ordine al secondo motivo di ricorso non può che essere confermato quanto rilevato dal giudice di pace in ordine al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 il quale limita l’inespellibilità dello straniero solo in quanto convivente con il coniuge o parenti di nazionalità italiana, condizione che non sussiste nella fattispecie.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto. Nulla per le spese. Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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