Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26722 del 22/12/2016


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Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 01/12/2016, dep.22/12/2016),  n. 26722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25978-2010 proposto da:

AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO DI MILANO in persona del Direttore

Generale e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA GUALTIERO CASTELLINI 33, presso lo studio

dell’avvocato MARCO SAVERIO MONTANARI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DONATO GIUSEPPE VIGEZZI giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE MARZIO 3, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE IZZO, che lo rappresenta e difende unitamente

agli avvocati MERONI RUGGERO, ANTONELLA FRASCHINI, MARIA RITA

SURANO, IRMA MARINELLI giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 48/2010 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 16/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il ricorrente l’Avvocato MONTANARI che si riporta al

ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. L’Azienda Ospedaliera S. Paolo di Milano impugnava cinque avvisi di accertamento notificati dal Comune di Milano nel 2006 per il mancato pagamento della tassa sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativa ai locali concessi in uso all’azienda stessa nelle annualità di imposta dal 2002 al 2006. La commissione tributaria provinciale di Milano riuniva i ricorsi e li rigettava. Proposto appello da parte dell’Azienda Ospedaliera, la commissione tributaria regionale della Lombardia lo accoglieva parzialmente riducendo le sanzioni applicate e confermava, per il resto, la sentenza impugnata.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l’Azienda Ospedaliera San Paolo affidato a quattro motivi illustrati con memoria. Resiste il Comune di Milano con controricorso pure illustrato con memoria.

3. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. N. 212 del 2000, art. 6, comma 4, ed alla L. n. 241 del 2000, art. 18, commi 2 e 3. Sostiene la ricorrente che essa non era tenuta ad effettuare la denuncia ai fini della TARSU, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, in quanto il Comune di Milano era già a conoscenza di tutti i dati necessari, essendo esso il proprietario dell’immobile ed avendo stipulato il contratto di concessione in data 13 febbraio 2003 dopo che l’occupazione senza titolo si era protratta sin dal 1998.

4. Con il secondo motivo deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, poichè la CTR ha erroneamente interpretato la domanda proposta dall’Azienda Ospedaliera S. Paolo dato che essa non tendeva ad assimilare la denuncia TARSU alla convenzione di concessione in uso ma tendeva alla declaratoria della totale assenza di necessità di un obbligo di denuncia a motivo del pieno possesso in capo all’ente impositore di tutti i dati necessari alla tassazione.

5. Con il terzo motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 1, e art. 71, commi 1 e 2 bis, in quanto il Comune era incorso in decadenza poichè la denuncia di occupazione dell’immobile andava presentata entro il 20 gennaio dell’anno successivo all’inizio dell’occupazione e, in caso di omessa denuncia, l’ufficio era tenuto ad emettere avviso di accertamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. Ne deriva che, in conseguenza del fatto che il Comune era a conoscenza dell’occupazione dell’immobile a far data dal 1998, esso avrebbe dovuto emettere l’avviso di accertamento entro il 31 dicembre 2003, e ciò in quanto il Comune aveva il termine di quattro anni dall’effettivo accertamento eseguito.

6. Con il quarto motivo deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, artt. 91 e 96 c.p.c. nonchè vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al capo della sentenza relativo alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese di causa per lite temeraria, non ravvisandosi gli elementi per poter considerare temeraria la lite intrapresa.

7. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

8. Osserva la Corte che il primo ed il secondo motivo di ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione. Essi sono entrambi infondati. Ciò in quanto il ricorrente era tenuto ad effettuare la denuncia di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70, che ha natura di dichiarazione di scienza ed è atta a rendere nota al Comune l’esistenza dei locali e delle aree tassabili ai sensi del precedente art. 62. La denuncia, invero, costituisce il presupposto dell’imposta poichè con essa l’ente impositore viene reso edotto della concreta destinazione degli spazi al fine della quantificazione della tassa tenuto conto della idoneità di ciascuno di essi alla produzione di rifiuti urbani ed assimilati. Ne consegue che, rilevando la destinazione concreta ai fini dell’imposizione, non si può affermare che il Comune, per il solo fatto di essere proprietario e concedente dell’immobile, fosse già in possesso dei dati necessari per la determinazione della tassa.

9. Il terzo motivo è infondato in quanto ad ogni anno solare corrisponde una obbligazione tributaria sicchè, qualora la denunzia sia stata omessa, l’obbligo di formularla si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che la protratta inottemperanza all’obbligo di presentare la denuncia non provoca la decadenza, per decorso del tempo, del potere del Comune di accertare le superfici non dichiarate che continuino ad essere occupate o detenute, ovvero gli altri elementi costituenti il presupposto della tassa (cfr. Cass. n. 18122 del 07/08/2009; Cass. n. 21337 del 07/08/2008). A nulla rileva il fatto che il Comune fosse a conoscenza fin dal 1998 che l’area era occupata dall’azienda ospedaliera per essere essa subentrata alla USL, tenuto conto che l’accertamento della concreta idoneità degli spazi alla produzione di rifiuti urbani ed assimilati, dal quale avrebbe potuto decorrere il termine di decadenza quadriennale per l’emissione dell’avviso di accertamento, non aveva mai avuto luogo.10. Il quarto motivo è inammissibile, oltre che infondato. In primo luogo è inammissibile in quanto risulta formulato con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 e 5, laddove, nel ricorso per cassazione, non è ammessa la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (cfr. Cass. n. 21611 del 20/09/2013; Cass. n. 19443 del 23/09/2011). In secondo luogo è infondato in quanto la CTR ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali sulla base della sua soccombenza e non già per responsabilità aggravata a norma dell’art. 96 c.p.c., comma 3, (norma peraltro non applicabile ratione temporis). Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 2 bis, prevede che all’ufficio del Ministero delle finanze e dell’ente locale, se assistito da funzionari dell’amministrazione, vanno liquidate le spese determinate sulla base della tariffa spettante agli avvocati con la riduzione del venti per cento. Quanto al fatto che la CTR ha posto integralmente le spese a carico dell’azienda ospedaliera, anzichè compensarle in tutto od in parte per la parziale soccombenza reciproca, si osserva che nei giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. n. 263 del 2005 (e prima del 4 luglio 2009), come quello in oggetto, è previsto per il giudice un obbligo di motivazione nel caso in cui intenda procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca, atteso il tenore dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla Legge citata art. 2, comma 1, lett. a). Non è previsto, invece, alcun obbligo motivazionale nel caso in cui il giudice condanni la parte prevalentemente soccombente al pagamento delle spese sia perchè il principio della soccombenza, sancito dall’art. 91 c.p.c., va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse sia perchè nessuna norma prevede, per il caso di soccombenza reciproca delle parti, un criterio di valutazione della prevalenza della soccombenza dell’una o dell’altra basato sul numero delle domande accolte o respinte per ciascuna di esse, dovendo essere valutato l’oggetto della lite nel suo complesso (cfr. Cass. n. 1703 del 24/01/2013; Cass. n. 406 del 11/01/2008).

Il ricorso va, dunque, rigettato e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere al Comune di Milano le spese processuali che liquida in Euro 3000, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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