Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26721 del 29/11/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 26721 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 12698-2008 proposto da:
COES DI STRAMAGLIA FRANCO & C. SRL in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la
cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARGILIO ALFREDO con studio in
2013
2077

LECCE VIALE DE PIETRO 11 (avviso postale), giusta
delega a margine;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

Data pubblicazione: 29/11/2013

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 7/2008 della COMM.TRIB.REG. di
BARI, depositata il 20/02/2008;

udienza del 13/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il controricorrente l’Avvocato D’ASCIA che
ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 20-2-2008 la CTR Puglia rigettava l’appello proposto dalla COES srl di
Stramaglia Franco & C. avverso la sentenza della CTP di Bari che aveva rigettato il ricorso presentato
dalla detta società avverso l’avviso con il quale l’Agenzia delle Entrate di Bari 2 aveva recuperato il
credito di imposta previsto dall’art. 8 L 388/2000, in quanto indebitamente utilizzato in
compensazione negli anni 2001 e 2002 per mancata trasmissione del modello CVS previsto dall’alt 62,
Costituzionale con l’ordinanza 124 del 24-3-2006, aveva confermato la sanzione della decadenza dal
contributo, in quanto la società non aveva provveduto ad inviare telematicamente entro il termine del
28-2-2003 la comunicazione mod. CVS per gli investimenti eseguiti sino all’8-7-2002.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione la società, affidato a due motivi; resisteva
l’Agenzia con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la società, deducendo -ex alt 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli
artt. 1 e 3 L 212/2000, nonché -ex art. 360 n. 5 cpc- omessa e/o insufficiente e/o contradditoria
motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rilevava che erroneamente la CTR,
richiamandosi peraltro in maniera insufficiente alla sola su menzionata ordinanza della Corte
Costituzionale, non aveva considerato che l’art. 3 Statuto contribuente (a norma del quale “in ogni caso
le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui
scadenza sia fissata anteriormente al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore”) non poteva
essere derogato da una norma ordinaria, come invece avvenuto nel caso di specie, in cui il termine
ultimo per l’inoltro della comunicazione era stato fissato per una data (28-2-2003) anteriore al
decorso di 60 gg sia rispetto alla data di entrata in vigore della L. 289/2002 (1-1-2003) sia rispetto alla
data di emanazione (24-1-03) e di pubblicazione sulla G.U. (4-2-03) del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia che fissava (tra l’altro) il termine ultimo per l’inoltro della comunicazione.
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Con il secondo motivo WCZa deducendo -ex art 360 n. 3 cpc- violazione e falsa applicazione degli
artt. 1,3 e 10 L 212/2000 e degli artt. 11 e 12 delle preleggi del cc., nonché -ex art. 360 n. 5 cpcomessa e/o insufficiente e/o contradditoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il
giudizio, rilevava che la CTR, meramente ed insufficientemente riportandosi alla citata ordinanza della
Corte Cost, non aveva considerato che l’art. 62, comma 1 lett. a) L 289/2002 (così come interpretato)
era in contrasto sia con l’art. 3 Statuto contribuente sia con gli artt. 11 e 12 disp. prel. al cc e con l’ivi
previsto principio di irretroattività, ed andava a violare situazioni giuridiche soggettive già acquisite.
I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati.

comma 1, lett. a) L 289/02; in particolare la CTR, attenendosi ai principi espressi dalla Corte

Non vi è, invero, alcuna ragione per discostarsi dal principio, ripetutamente espresso da questa Corte,
secondo cui l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi dell’alt 8 della legge 23 dicembre 2000 n.
388, dei contributi concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti
nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come
previsto dall’art. 62, primo comma, lettera e) della legge 27 dicembre 2002, n. 289), nel termine del 28
febbraio 2003, la comunicazione telematica (cosiddetto “modello CVS”) avente ad oggetto le
informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato, essendo invero il suddetto termine
ove il beneficio del contributo fosse subordinato alla realizzazione dell’investimento (e non anche
all’invio della comunicazione telematica), ed ove fosse possibile eludere il predetto termine; al
riguardo è stato invero correttamente evidenziato da questa stessa Corte: che la norma di cui alla L. n.
289 del 2002, art. 62, è diretta espressione del potere, demandato al Ministro delle Finanze, di stabilire
con D.M. le procedure di controllo, prevedendo “specifiche cause di decadenza dal diritto di credito”, e
trova la sua “ratio” nell’esigenza di definire entro un tempo determinato l’inerente onere finanziario,
altrimenti sospeso “ad libitum”; che la presentazione di tale modello costituisce non già una facoltà del
contribuente, ma un vero e proprio onere a suo carico, finalizzato all’accertamento delle condizioni
necessarie all’attribuzione, in via definitiva, del beneficio in questione; che con sentenza 24-3-2006 n.
124 la Corte Costituzionale ha confermato che il termine in questione è stato previsto a pena di
decadenza dal contributo (automaticamente conseguito) ed ha anche giustificato siffatta sanzione, sia
in quanto “diretta a garantire il rilevante interesse pubblico all’immediata disponibilità dei dati non
ricavabili dalla dichiarazione dei redditi all’epoca presentata, ma necessari allo svolgimento sia di
uniformi ed organiche politiche di incentivazione, sia di più agevoli e solleciti controlli sulla spettanza
del contributo”, sia in quanto “adeguata e coerente con la ratio della norma censurata”; che la stessa
Corte Costituzionale, inoltre, ha dichiarato “manifestamente infondata la censura relativa alla
violazione del principio di irretroattività e, per l’effetto, del principio «dell’affidamento nella
sicurezza giuridica», perché la norma censurata non dispone per il passato, ma fissa per il futuro un
obbligo di comunicazione di dati a pena di «decadenza dal contributo», a nulla rilevando che tale
decadenza abbia ad oggetto un contributo già conseguito”; che non assume alcun rilievo la circostanza
che il provvedimento del Direttore sia stato emesso in data tale da non consentire al contribuente di
disporre, rispetto alla predetta scadenza, del termine di sessanta giorni previsto dall’art.3, comma
terzo, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. Statuto del contribuente) per le norme che introducono
adempimenti tributari, in quanto l’interessato è stato posto nella situazione giuridica oggettiva di
conoscibilità della scadenza del termine per adempiere il suo onere di comunicazione fin dal 13
novembre 2002, data di pubblicazione del d.l. 12 novembre 2002, n. 253, ed il predetto termine legale
non è comunque superabile con una diversa previsione temporale di natura amministrativa. (in senso
conforme Cass. 19692/2012; Cass. 13-2-2009 n. 3578; Cass. 16442/2009; 19127/20109; Cass.
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15865/2005; v. anche Cass. 24251/2011 , secondo cui “l’art. 62, comma 7, della legge 27 diceb
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previsto espressamente a pena di decadenza, e non avendo altrimenti alcun senso siffatta previsione

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N. 131 “l’Ah. ALL. s. – N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

2002, n. 289, che ha disposto l’abrogazione degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 12 novembre 2002, n.
253, prima della scadenza dei termini per la conversione in legge, facendo salvi gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici già sorti, ha soltanto impedito la protrazione dell’efficacia provvisoria delle predette
disposizioni fino al termine naturale della mancata conversione in legge, senza alcuna applicazione
retroattiva di disposizioni tributarie, vietata dall’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212; ne consegue
che, in base alla clausola di salvezza degli effetti prodottisi nel vigore del decreto-legge non convertito,
legittimamente l’Amministrazione finanziaria provvede al recupero del credito di imposta utilizzato
decreto legge n. 253 del 2002”.
Nello specifico, con riferimento ai prospettati dubbi di costituzionalità, va anche ribadito che “Le
norme della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli
artt. 3, 23, 53 e 97 Cost e qualificate espressamente come principi generali dell’ordinamento
tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell’Amministrazione
finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell’ordinamento, criteri
guida per il giudice nell’interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango
superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di
costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le
stesse” (Cass. 8145/2011; v. anche Cass. 8254/2009).
In conclusione, pertanto, il ricorso va rigettato.
In considerazione del consolidarsi dei su menzionati principi giurisprudenziali in epoca successiva alla
proposizione del ricorso, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Coss ciso in Roma in d ta 13 giugno 2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

dal contribuente in compensazione, nonostante la sospensione della fruizione disposta con il citato

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