Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26721 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. I, 24/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Clotilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12151/2019 proposto da:

G.L., rappresentato e difeso dall’Avv.to Uljana Gazidede,

elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

Prefettura Reggio Emilia, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 42/2019 del GIUDICE DI PACE di REGGIO EMILIA,

depositata il 04/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2020 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Prefetto di Reggio Emilia, con decreto in data 15/1/2016 ha ordinato l’espulsione dal territorio dello Stato di G.L. in quanto soggetto socialmente pericoloso. Il Giudice di Pace di Reggio Emilia aveva confermato il decreto di espulsione del Prefetto di Reggio Emilia. A seguito di ricorso in cassazione da parte del ricorrente la Suprema Corte aveva cassato l’ordinanza n. 2074 del Giudice di Pace con rinvio ad altro giudice al fine di motivare sulla dedotta mancanza di conformità all’originale del decreto espulsivo.

Con ordinanza in data 4/2/2019 il Giudice di Pace di Reggio Emilia, a seguito di riassunzione del processo, ha nuovamente respinto l’opposizione proposta da G.L., cittadino (OMISSIS), avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale adottato ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 e 8, dal Prefetto di Reggio Emilia in data 15/1/2016.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione G.L.,con tre motivi.

Il Ministero dell’Interno rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè il Giudice di Pace ha ritenuto lo straniero socialmente pericoloso mentre nel decreto di espulsione non si fa cenno alla pericolosità del ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. e D.P.R. n. 445 del 2000, art. 18 in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, perchè il Giudice di Pace ha omesso ogni qualsivoglia motivazione in ordine alla mancanza del certificato di conformità all’originale della copia del decreto di espulsione.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c. in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5 perchè il Giudice di Pace non ha minimamente valutato la questione relativa alla conformità, ritenendola assorbita dal giudizio di pericolosità sociale dello straniero.

Il ricorso appare fondato in ordine al terzo motivo.

Occorre premettere che Sez. 1, Ordinanza n. 33507 del 17/12/2019 (Rv. 656565 – 01) In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo, per difetto della necessaria forma comunicatoria, il relativo provvedimento prefettizio, nel caso in cui all’espellendo venga consegnata soltanto una copia dell’atto via fax non recante l’attestazione di conformità all’originale, non essendo invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, del raggiungimento dello scopo.

La certezza della esistenza nell’originale della sottoscrizione ben può essere soddisfatta dalla sussistenza, sulla copia consegnata, della certificazione di conformità ivi apposta dal funzionario di polizia addetto all’ufficio depositario dell’atto ed autorizzato alla autenticazione a norma della L. n. 15 del 1968, art. 13 (Cass. n. 17960 del 2004; n. 13871 del 2001). E’ evidente, allora, che sussiste il radicale vizio di nullità della espulsione (per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria) tutte le volte in cui all’espellendo venga comunicata una mera copia libera o informale dell’atto perchè non recante l’attestazione di conformità all’originale.

Il Giudice di Pace, nella fattispecie, sebbene il giudizio fosse stato riassunto proprio per motivare sul punto come da ordinanza della Suprema Corte di Cassazione relativa al precedente provvedimento, nulla ha precisato in merito, ignorando del tutto la questione.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere, pertanto, accolto in ordine al terzo motivi assorbiti gli altri, cassato il provvedimento con rinvio al Giudice di Pace in diversa composizione anche per le spese perchè valuti e motivi in ordine alla questione della conformità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di Pace di Reggio Emilia in persona di altro magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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