Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26721 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. III, 13/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA MOCENIGO 26, presso lo studio dell’avvocato MONACCHIA

UMBERTO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASSINO

LUIGI giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell’avvocato GABELLINI

SPARTACO, rappresentata e difesa dall’avvocato CARIA MARIO NICOLINO

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 406/2009 della CORTE D’APPELLO DI CAGLIARI

SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata l’8/07/2009, R.G.N.

131/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. S.A.D. ha proposto ricorso per cassazione contro B.L. avverso la sentenza dell’8 luglio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, ha rigettato l’appello da lei proposto avverso la sentenza pronunciata inter partes dal Tribunale di Sassari, con la quale era stata rigettata un’azione di riscatto ai sensi della L. n. 392 del 1978, art. 38 da essa ricorrente esercitata nei confronti della B. e di N.R., previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva di quest’ultimo.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso la B..

Parte ricorrente ha depositato memoria.

3. Il Collegio, all’esito della pubblica udienza e dell’esame degli atti, ha raccomandato una motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce “violazione dell’art. 321 sic c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Nullità del procedimento e della sentenza”.

Vi si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe stata pronunciata in violazione dell’integrità del contraddittorio in sede di impugnazione, perchè, pur essendo stata l’azione di riscatto verso entrambi e profilandosi la causa in sede di appello come inscindibile, non era stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti del N., essendo stato proposto l’appello soltanto nei riguardi della B.. Detta integrazione sarebbe stata necessaria anche perchè l’eventuale accoglimento dell’appello poteva modificare la pronuncia in ordine alle spese del giudizio, liquidate in primo grado a favore di entrambi i convenuti.

Il motivo – che, evidentemente, intende denunciare violazione dell’art. 331 c.p.c. (ed avrebbe dovuto farlo, peraltro, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 vertendosi in tema di violazione di norma del procedimento) – è palesemente inammissibile e comunque palesemente infondato nella parte in cui parrebbe prospettare l’inscindibilità del giudizio di appello sotto il profilo dell’essere stata esercitata l’azione di riscatto nei confronti oltre che della B. anche del N., nel presupposto che essi avessero coacquistato l’immobile.

L’inammissibilità discende perchè, ai fini della dimostrazione della inscindibilità della causa in appello, sarebbe stato necessario – in ossequio all’art. 366 c.p.c., n. 6 – indicare specificamente gli atti processuali sulla base dei quali la ricorrenza di una situazione di inscindibilità si sarebbe configurata. Tali atti erano rappresentati dal contenuto della sentenza di primo grado relativamente alla posizione assegnata da essa al N. e dal contenuto dell’atto di appello della stessa S.. Solo dalla combinazione fra tali contenuti si sarebbe potuto evincere sia la ragione del difetto di legittimazione passiva del N. dichiarato, sia se e come l’ambito dell’appello coinvolgeva la sua posizione, e ciò anche per quanto attiene alla statuizione sulle spese.

Ora, nel ricorso non si riproduce la parte della sentenza di primo grado relativa alla statuizione assunta dal Tribunale riguardo alla posizione del N. e nemmeno il contenuto dell’atto di appello per la parte rilevante al fine di dimostrare la situazione di inscindibilità. Nemmeno viene indicato se e dove la sentenza di primo grado sia stata prodotta in questa sede di legittimità, se e dove sia stato prodotto l’atto di appello, nè se, quanto a quest’ultimo, si intenda fare riferimento alla sua presenza nel fascicolo d’ufficio della Corte sassarese.

La mancanza di tali indicazioni viola l’art. 366 c.p.c., n. 6 (si veda, da ultimo Cass. sez. un. n. 22726 del 2011, che ha ribadito la necessità della indicazione specifica di cui a detta norma per gli atti processuali).

1.1. La ragione di infondatezza emergerebbe sulla base delle scarne allegazioni dello stesso ricorso, atteso che la negazione della legittimazione passiva del N. si era risolta nella negazione di un litisconsorzio necessario iniziale e, quindi, onerava la S. di impugnare la relativa statuizione, in mancanza formandosi cosa giudicata sull’inesistenza del litisconsorzio stesso, come in effetti si formò.

Quanto alla condanna alle spese, se essa venne data in via solidale, la causa in appello sul punto non poteva dare luogo a fenomeno di scindibilità, estraneo alla condanna solidale.

2. Anche il secondo ed il terzo motivo – denuncianti rispettivamente vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360, n. 5 e vizio di “violazione della L. 27 luglio 1978, n. 392, artt. 38 e 39 in relazione all’art. 360 sic c.p.c., n. 1” (con evidente errore) – sono inammissibili, perchè si fondano su documenti dei quali non si fornisce l’indicazione specifica nei termini di cui alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (ex multis, Cass. sez. un. n. 28547 del 2008 e n. 7161 del 2010).

In particolare: a) il secondo motivo si fonda sul contenuto di ricevute di pagamento dei canoni di locazione rilasciate da F. M. e di una lettera dell’Avvocato C.M., ma, delle prime non si riproduce il contenuto e di entrambi i documenti non si indica se e dove siano state prodotte nelle fasi di merito e se e dove siano state prodotte in questa sede di legittimità, siccome imposto da detta giurisprudenza; b) il secondo motivo si fonda parimenti sulla stessa documentazione.

3. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro milleottocento/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

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