Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26720 del 29/11/2013
Civile Sent. Sez. 5 Num. 26720 Anno 2013
Presidente: VIRGILIO BIAGIO
Relatore: CIGNA MARIO
SENTENZA
sul ricorso 26701-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
TUCCELLI MARCELLO;
– intimato –
avverso
la
sentenza
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
18/07/2006;
n.
di LATINA,
246/2006
della
depositata il
Data pubblicazione: 29/11/2013
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/06/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato D’ASCIA che si
riporta;
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso in via
principale inammissibilità, in subordine rigetto, in
subordine rinvio a nuovo ruolo.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
ESENTE DA REGISTY,’ AZIONE
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 18-7-2006 la CTR Lazio, sez. distaccata di Latina, rigettava l’appello
proposto dall’Agenzia delle Entrate di Latina avverso la sentenza della CTP di Latina che aveva accolto
il ricorso del contribuente Tuccelli Marcello avverso cartella di pagamento relativa ad IRPEF 1984; in
particolare la CTR rilevava che l’operata l’iscrizione a ruolo era illegittima in quanto, essendo definito
il giudizio a cui era riferita la cartella, andava in realtà emessa una nuova cartella contenente l’importo
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia, affidato ad un motivo; il
contribuente non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Per condiviso principio di questa Corte„ invero, “la notifica a mezzo del servizio postale non si
esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario
e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia
l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata
eseguita; ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione,
la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza
della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art 291
cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo” (Cass. 13639/2010).
Nella specie va rilevato che manca agli atti il regolare avviso di ricevimento dell’atto da parte del
contribuente Tuccelli Marcello, sicchè non può ritenersi che sia stata fornita la prova della rituale
notifica del ricorso medesimo; irrilevante è, al riguardo, la produzione di avvisi di ricevimento
indirizzati a nominativi diversi (Zocco Virginia e Zocco Anna Maria), in nessun collegamento con
l’effettivo destinatario.
DEPOSITATO N C .V,\IC£LLSP’A
IL
2 3 NOV. 2013
Nulla per le spese.
P. Q. M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma in data 13 giugno 2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.
dovuto all’Erario.