Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26720 del 24/11/2020

Cassazione civile sez. I, 24/11/2020, (ud. 11/09/2020, dep. 24/11/2020), n.26720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. PARISE Marco – Consigliere –

Dott. SCALIA Clotilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11920/2019 proposto da:

F.L., rappresentato e difeso dall’Avv.to Antonella Macaluso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il provvedimento del GIUDICE DI PACE di CALTANISSETTA,

depositata il 08/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/09/2020 da Dott. MELONI MARINA;

LETTA la requisitoria del P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CERONI FRANCESCA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con provvedimento in data 8/3/2019 il Giudice di Pace di Caltanissetta ha prorogato il trattenimento di F.L. presso il C.I.E. di Caltanissetta per ulteriori 30 giorni.

Avverso il predetto provvedimento del Giudice di Pace ha proposto ricorso per cassazione F.L. con un motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese. Il Procuratore Generale ha depositato requisitorie scritte.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 286 del 1998, art. 14, art. 13 e 111 Cost., art. 135 c.p.c. e nullità del provvedimento impugnato in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 perchè il Giudice di Pace non ha motivato il provvedimento, peraltro privo della firma del cancelliere, limitandosi a barrare la casella relativa alla sussistenza dei presupposti e non ha dato atto della lettura del provvedimento in udienza.

Il ricorso appare fondato.

Infatti il provvedimento di proroga del trattenimento emesso alle ore 11,20 dell’8/3/2019, quindi entro il termine di 48 ore dalla richiesta del Questore presentata in data 6/3/2019 non risulta motivato, neppure succintamente, non essendo a tale scopo sufficiente il richiamo ai presupposti di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 pur avendo la richiedente Questura rappresentato la necessità di procedere alla identificazione ed accertare la nazionalità del ricorrente.

La motivazione è inesistente anche in considerazione della materia del contendere che riguarda l’accertamento dei presupposti richiesti dalla legge per prorogare il trattenimento dello straniero entrato clandestinamente nel territorio italiano. L’atto non contiene dunque gli elementi necessari e sufficienti affinchè il destinatario con la normale diligenza possa individuare il nucleo della decisione che sottende alla misura adottata.

Quanto alla lettura del provvedimento esso risulta redatto in calce alle firme dei comparenti all’udienza, tra cui il difensore del ricorrente, alla presenza del medesimo.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e cassato il provvedimento con rinvio al Giudice di pace di Caltanisetta. Nulla per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Caltanisetta in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte di Cassazione, il 11 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2020

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