Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26720 del 22/12/2016

Cassazione civile, sez. trib., 22/12/2016, (ud. 01/12/2016, dep.22/12/2016),  n. 26720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22982-2010 proposto da:

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio

dell’avvocato ANGELA RAIMONDO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

NEW MEDIA 3000 SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 118/2009 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 30/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

01/12/2016 dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;

udito per il ricorrente l’Avvocato RAIMONDO che si riporta agli atti,

chiede termine per il rinnovo di notifica e deposita una cartolina

di ricevimento A/R;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE TOMMASO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA

1. La società New Media 3000 s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento con cui il Comune di Roma aveva richiesto l’imposta di pubblicità relativa all’anno 1999. La commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso. Proponeva appello il Comune di Roma e la CTR del Lazio lo dichiarava inammissibile in quanto l’impugnazione era stata proposta dal dirigente dell’ufficio affissioni e pubblicità e non dal sindaco, al quale era attribuita la rappresentanza dell’ente, dovendosi considerare che ai dirigenti, in base all’art. 24 della delibera del consiglio comunale numero 122/2000, era conferita la sola materia delle autorizzazioni a promuovere o resistere alle liti ma non anche la rappresentanza dell’ente.

2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione il Comune di Roma affidato ad un motivo. La contribuente non si è costituita in giudizio.

3. Con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione alla L. 31 maggio 2005, n. 88, art. 3 bis. Ha formulato il ricorrente il seguente quesito di diritto:

“Dica la Suprema Corte se, in virtù della disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, nel testo novellato con la L. n. 88 del 2005, art. 3 bis, il quale dispone che l’ente locale, nei cui confronti è proposto ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi (o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi), che ha attribuito ai dirigenti locali degli uffici tributi la rappresentanza in giudizio degli enti locali; dell’art. 34 dello statuto del Comune di Roma; dell’art. 3 della delibera di giunta numero 130 del 2000 di approvazione del regolamento relativo la disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie, in virtù del quale i dirigenti hanno il potere di decisione autonoma sulla scelta di resistere, intervenire e agire nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, valutando tutti gli aspetti della controversia in fatto e in diritto, e il potere di rappresentanza diretta del comune sottoscrivendo gli atti processuali; il dirigente preposto all’ufficio affissioni e pubblicità del Comune di Roma abbia la rappresentanza processuale del Comune e sia conseguentemente legittimato a proporre appello avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale in materia di imposta di pubblicità sottoscrivendo il relativo ricorso”.

4. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente di data 14.9.2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

5. Osserva la Corte che il ricorso è fondato. Invero la CTR ha rilevato l’inammissibilità dell’appello in quanto proposto dal dirigente del servizio affissioni e pubblicità del comune di Roma, privo del potere, spettante unicamente al sindaco, di rappresentare l’ente in giudizio. Ora, la Corte di legittimità ha più volte affermato (Cass. n. 19445 del 30/09/2015; Cass. n. 14637 del 22/06/2007; Cass. n. 6727 del 21/03/2007) che il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, sul contenzioso tributario, dispone che l’ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi (o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l’ufficio tributi). Il D.L. citato, art. 3 bis, comma 2, estende ai processi in corso, come il presente, la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali. Ai fini della rappresentanza in giudizio del comune, poi, l’autorizzazione alla lite non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all’azione; ma lo statuto comunale (atto a contenuto normativo, direttamente conoscibile dal giudice) o anche i regolamenti municipali, nei limiti in cui ad essi espressamente rinvii lo stesso statuto, possono affidarla ai dirigenti, nell’ambito dei rispettivi settori di competenza, od anche, con riguardo all’intero contenzioso, al dirigente dell’ufficio legale, così come possono esigere detta autorizzazione (della giunta o del competente dirigente), altrimenti non necessaria (S.U. nn. 17550/2002, 12868/ 2005, 13710/2005). Discende da questa premessa l’affermazione della capacità processuale del dirigente del servizio affissioni e pubblicità del comune di Roma, legittimato a proporre appello avverso la sentenza della commissione provinciale senza bisogno dell’autorizzazione di giunta, non risultando disposizioni in tal senso dallo statuto comunale. Infatti tale statuto, approvato con delibera consiliare n. 122 del 17 luglio 2000 (successivamente integrato con delibera n. 22 del 19 gennaio 2001), prevede, all’art. 24, comma 1, che “Il Sindaco è l’organo responsabile dell’amministrazione del Comune e rappresenta l’Ente”; stabilisce poi, all’art. 34, comma 4, che “I Dirigenti promuovono e resistono alle liti anche in materia di tributi comunali ed hanno il potere di conciliare e transigere”. Quindi il regolamento, approvato con delibera di giunta n. 130, del 25 febbraio 2000 (disciplina interna del contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie), dispone, all’art. 3, che i dirigenti hanno il potere di decisione autonoma sulla scelta di resistere, intervenire e agire nei giudizi dinanzi alle commissioni tributarie, valutando tutti gli aspetti della controversia in fatto e in diritto, e il potere di rappresentanza diretta del comune sottoscrivendo gli atti processuali. In conclusione, secondo lo statuto ed i regolamenti dell’amministrazione capitolina, il sindaco deve ritenersi – in virtù del citato art. 24, comma 1, ed in conformità al T.U. sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – principale legittimato a rappresentare il comune di Roma (come peraltro aveva già specificamente riconosciuto la sentenza S.U. n. 12868/2005, cit.) ed a conferire la procura speciale al difensore. Analoghi poteri di rappresentanza processuale, senza necessità di particolari autorizzazioni, sono tuttavia conferiti ai dirigenti, in subiecta materia, limitatamente ai giudizi davanti alle commissioni tributarie.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso del Comune di Roma, cassa l’impugnata decisione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2016

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