Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26720 del 21/10/2019

Cassazione civile sez. I, 21/10/2019, (ud. 12/07/2019, dep. 21/10/2019), n.26720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26880/2018 proposto da:

S.E., elettivamente domiciliato in Roma Via Federico Cesi, 72

presso lo studio dell’avvocato Sciarrillo Andrea che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Sgarbi Pietro;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 965/2018 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 18/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/07/2019 dal Cons. Dott. FIDANZIA ANDREA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza depositata il 18.6.2018, ha confermato il provvedimento di primo grado, che ha rigettato la domanda di S.E., cittadino del Gambia, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale o, in subordine, della protezione umanitaria.

E’ stato, in primo luogo, ritenuto che difettassero i presupposti per il riconoscimento in capo al ricorrente dello status di rifugiato, non essendo le sue dichiarazioni state ritenute attendibili (costui aveva riferito di essere fuggito dal Gambia per ragioni legate alla militanza del padre nel partito di opposizione e che lo avevano coinvolto personalmente, essendo stato incarcerato dalla polizia e sottoposto a tortura, e dopo essere riparato in Senegal, ove aveva parenti, era parimenti fuggito per il rischio di essere arruolato dai ribelli).

Inoltre, con riferimento alla richiesta di protezione sussidiaria, la Corte d’Appello di Ancona ha evidenziato l’insussistenza del pericolo del ricorrente di essere esposto a grave danno in caso di ritorno nel paese d’origine.

Infine, il ricorrente non è stato comunque ritenuto meritevole del permesso per motivi umanitari, non essendo stata allegata una specifica situazione di vulnerabilità personale.

Ha proposto ricorso per cassazione S.E. affidandolo a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Il ricorrente ha depositato la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1.

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non ha compiutamente analizzato e valutato la sua situazione personale alla luce della situazione socio-politica presente in Gambia, limitandosi a ritenere acriticamente il suo narrato inattendibile.

Rileva che la motivazione in relazione alla non credibilità/verosimiglianza del suo racconto è solo apparente, non comprendendosi l’iter logico attraverso cui la Corte di merito è addivenuta ad un tale assunto.

2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) e all’art. 3 Cost..

Lamenta il ricorrente che la Corte d’Appello non ha minimamente considerato le contingenti criticità del paese d’origine del richiedente non facendo alcun riferimento a circostanze riportate nei più recenti report nazionali ed internazionali.

3. Con il terzo motivo stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1.

Lamenta il ricorrente che il giudice di secondo non ha proceduto ad una concreta ed effettiva istruttoria in ordine alla situazione del Gambia, omettendo il reperimento di documentazione attuale ed aggiornata.

4. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, artt. 3 e 10 Cost..

Lamenta il ricorrente che la Corte di merito ha omesso l’effettivo esame e/o valutazione delle situazioni “vulnerabili” non rientranti nelle misure tipiche, nè è stato fatto alcun cenno al fattivo e proficuo percorso di integrazione dimostrato dal richiedente nel giudizio d’appello.

Infine, non è stato effettuato un bilanciamento tra l’integrazione sociale acquisita in Italia e la situazione oggettiva del paese d’origine del richiedente.

5. I primi tre motivi, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano sia profili di infondatezza che inammissibilità.

E’ indubitabile che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. 28 gennaio 2008 n. 25, art. 8, comma 3 se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (n. 17075/2018, n. 17069/2018; n. 9427/2018, n. 14998/2015, Rv.636559; Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 7333 del 10/04/2015, n. 16202/2012; S.U. n. 27310/2008).

E’ stato, peraltro, recentemente precisato che il riferimento, operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 alle cd. fonti informative privilegiate, va interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione (Cass. n. 13449/2019, n. 13450/2019; n. 13451/2019).

Ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, la Corte di merito non abbia violato gli obblighi imposti dalla legge nell’istruzione delle pratiche di protezione internazionale. E’ stata, infatti, precisata la fonte che ha fornito informazioni tranquillizzanti sulla situazione socio-politica del Gambia – coincidente con l’Ufficio delle Nazioni Unite per l’Africa Occidentale ed il Sahel – e potendosi, peraltro, ricavare implicitamente l’epoca cui risalgono tali notizie dal preciso rilievo effettuato dalla sentenza impugnata all’insediamento in Gambia, avvenuto nel gennaio 2017, del nuovo presidente B.A., appartenente al (OMISSIS), partito che era all’opposizione all’epoca in cui si sarebbero verificati i fatti narrati dal richiedente.

In ordine alla dedotta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) è coerente ed immuni da vizi logici l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui, anche a voler ritenere attendibili le dichiarazioni rese dal ricorrente, la complessiva vicenda narrata dallo stesso non è più attuale, con conseguente insussistenza di un rischio del richiedente per la propria incolumità fisica, che era indiscutibilmente legato ai metodi autoritari e repressivi del partito allora al potere.

In ordine alla dedotta violazione dell’art. 14, lett. c) Legge cit., va preliminarmente osservato che questa Corte ha più volte statuito che, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, deve essere interpretata, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), nel senso che il grado di violenza indiscriminata deve avere raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858 del 31/05/2018).

Nel caso di specie, la Corte di merito ha evidenziato l’insussistenza di una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato, anche in considerazione del processo di democratizzazione e stabilizzazione che interessa il Gambia ed il relativo accertamento costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito non censurabile in sede di legittimità (sez 1 12/12/2018 n. 32064).

Ne consegue che le censure del ricorrente, sul punto, si configurano come di merito, e, come tali, inammissibili in sede di legittimità, essendo finalizzate esclusivamente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio già esaminato dai giudici di merito.

6. Il quarto motivo è infondato.

Va preliminarmente osservato che è orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui il diritto di asilo ha trovato piena attuazione attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo “status” di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 e del D.Lgs.n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3, (Cass. n. 16362 del 04/08/2016).

Quanto al permesso umanitario, va preliminarmente osservato che sebbene con l’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018 sia stato soppresso l’istituto della protezione umanitaria (residuando per alcune ipotesi speciali), questa Sezione, con sentenza n. 4890/2019, ha elaborato il seguente principio di diritto: “La normativa introdotta con il D.L. n. 113 del 2018, convertito nella L. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e dalle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell’entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione…”.

Se è pur vero che tale indirizzo è stato messo in dubbio dall’ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 11749/19, che ha, peraltro, rimesso alle Sezioni Civili non solo la valutazione della retroattività o meno del D.L. n. 113 del 2008, ma anche lo scrutinio sui principi elaborati da questa Corte con la sentenza n. 4455/2018, tuttavia, nel caso di specie, non è necessario attendere la decisione del Supremo Collegio, palesandosi la censura inammissibile per aspecificità.

Il ricorrente ha genericamente dedotto la violazione dei diritti fondamentali nel Paese d’origine senza minimamente correlarla alla sua condizione personale.

Sul punto, questa Corte ha già affermato che pur dovendosi partire, nella valutazione di vulnerabilità, dalla situazione oggettiva del paese d’origine, questa deve essere necessariamente correlata alla condizione personale, atteso che, diversamente, si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti, e ciò in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (in questi termini sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto assolutamente nulla in ordine alle proprie condizioni personali nel periodo precedente la sua partenza dal Gambia – se non con riferimento alla vicenda legata ai metodi repressivi ed autoritari di partito che, incontestabilmente, non è più al potere – così impedendo alla Corte di merito di poter effettuare una qualsiasi valutazione comparativa tra la situazione personale del richiedente nel paese d’origine e quella attuale nel territorio italiano.

Infine, non è conferente il livello di integrazione raggiunto dall’odierno ricorrente nel paese d’accoglienza, elemento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, può essere sì considerato in una valutazione comparativa al fine di verificare la sussistenza della situazione di vulnerabilità, ma non può, tuttavia, da solo esaurirne il contenuto (vedi sempre sez. 1 n. 4455 del 23/02/2018).

Il rigetto del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non essendosi il Ministero dell’Interno costituito in giudizio.

Non si applica il doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2019

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