Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 26720 del 13/12/2011

Cassazione civile sez. III, 13/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 13/12/2011), n.26720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.F.M. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 478, presso lo studio

dell’avvocato BUGLIOSI LUIGI, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 111, presso lo studio dell’avvocato

CAMPOLO MAURIZIO, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

P.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1042/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 08/04/2008, R.G.N. 757/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato LUIGI BUGLIOSI;

udito l’Avvocato MAURIZIO CAMPOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. G.F.M. ha proposto ricorso per cassazione contro A.D. e P.A.M. avverso la sentenza dell’8 aprile 2009, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il suo appello principale e l’appello incidentale degli intimati avverso la sentenza resa in primo grado inter partes in una controversia locativa dal Tribunale di Roma.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’ A., mentre non ha svolto attività difensiva la P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il Collegio reputa superfluo riferire dei tre motivi del ricorso, perchè esso appare inammissibile.

La ragione di inammissibilità deriva dall’inosservanza del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

La struttura del ricorso è articolata in 45 pagine, ma le prime trentadue di esso sono dedicate a quello che nella sua prima pagina viene chiamato “riassunto del processo” e che dovrebbe svolgere la funzione di assolvere al requisito dell’esposizione sommaria del fatto sostanziale e processuale.

Questa parte dei ricorso è così articolata: a) nelle prime sette pagine si enuncia in forma effettivamente riassuntiva lo svolgimento del giudizio di primo grado, nell’ambito del quale vennero riuniti due distinti processi fra le parti; b) dalla pagina otto, dopo che se ne è riferito il dispositivo nella pagina precedente, si riproduce in copia fotostatica la sentenza di primo grado fino alle prime quattro righe della pagina tredici; c) quindi, dopo un breve riferimento alla proposizione del ricorso in appello, si riproduce in copia fotostatico il medesimo quanto ai motivi dalla pagina tredici alla pagina ventiquattro, che riporta la pagina dell’atto di appello relativa alla produzioni in appello; d) dalla metà della pagina ventiquattro si formulano quelle che vengono intestate come “brevi note” fino alla pagina ventinove; e) in fine dalla pagina trenta alla pagina trentadue si riproduce copia fotostatica della sentenza d’appello qui impugnata.

1.1. Ora, siffatta tecnica espositiva, ad avviso del Collegio, appare assolutamente inidonea, per evidente eccessività e superfluità, ad integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3, perchè si risolve nel costringere la Corte, per percepire il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale alla lettura in pratica di buona parte degli atti di causa, ivi compresi profili meramente ordinatori del tutto ininfluenti allo scopo, di modo che la Corte è sostanzialmente costretta ad un dispendio di energie del tutto inutile e superfluo, anche nell’ottica pur sempre vigente della direzione del ricorso di legittimità pure a tutela del jus litigatoris.

Le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che una simile tecnica espositiva non assolve al detto requisito: si veda, per un caso di ricorso assemblato, ma ispiratrice di un principio che è idoneo ad essere applicato ad esposizioni del fatto come quella di cui al ricorso (nel quale l’assemblaggio risulta realizzato attraverso combinazione di utilizzo della forma di riproduzione indiretta e di quella diretta), Cass. n. 16628 del 2009. In senso conforme: Cass. n. 15180 del 2010. Nonchè, ispirate alla stessa ormai consolidata logica; Cass. sez. un. (ord.) n. 19255 del 2010, in tema di regolamento preventivo e per il caso di integrale trascrizione di atti; Cass. (ord.) n. 20393 del 2009, a proposito di assemblaggio di atti in sequenza cronologica ed in copia fotostatica; Cass. (ord.) n. 20395 per lo stesso caso in ipotesi di regolamento di competenza;

Cass. (ord.) n. 15631 del 2010; Cass. (ord.) n. 13935 del 2010 per casi sostanzialmente omologhi di quello di cui è ricorso, in cui la riproduzione era avvenuta in via informatica; Cass. n. 13934 del 2010. Adde ancora: Cass. (ord.) n. 1547 del 2011; (ord.) n. 2281 del 2010; Cass. n. 23384 del 2010; (ord.) n. 12806 del 2010; (ord.)n. 13932 del 2010; n. 6279 del 2011.

Il principio è stato applicato, con riferimento a singole fattispecie anche dalle seguenti decisioni, che si individuano – senza pretesa di completezza – nel sistema Italgiureweb (sistema di riproduzione per esteso delle decisioni): Cass. n. 1547 del 2011; n. 13617 del 2011; n. 12713 del 2011; n. 11020 del 2011; n. 10127 del 2011; n. 6220 del 2011 ; n. 23883 del 2010 (che è stata erroneamente citata dalla relazione come 23384, come rileva il ricorrente); n. 13203 del 2011; n. 12015 del 2011; n. 10310 del 2011; n. 10311 10373 del 2011; n. 2281 del 2010; n. 12806 del 2010 13934; n. 13935 del 2010; n. 8939 del 2010.

Tecniche come quelle del ricorso in esame – ripetendo osservazioni già svolte da Cass. (ord.) n. 20393 del 2009, già citata – sono assolutamente inidonee ad assolvere al requisito dell’esposizione sommaria del fatto, perchè pretendono di assolvervi costringendo la Corte alla lettura integrale degli atti, di modo che equivalgono ad un mero rinvio alla lettura di essi. Esse sono assolutamente equivalenti a quella che potrebbe avere un ricorso che si limitasse ad elencare quegli atti ed espressamente rinviasse alla loro lettura, o nel fascicolo di parte (in cui detti atti siano presenti in originale, se si tratti di atti di parte, o in copia se si tratti di atti di altra parte o di atti del processo come tale, come ad esempio processi verbali o provvedimenti), o nel fascicolo d’ufficio delle fasi di merito.

Si tratta di forme assolutamente inidonee al raggiungimento dello scopo della previsione dell’art. 366 c.p.c., n. 3, perchè rimandano, per l’individuazione del requisito da esso previsto, agli atti del giudizio di merito (ivi compresa la sentenza impugnata in cassazione) e, dunque, a qualcosa di esterno al ricorso. La riproduzione di detti atti non toglie che si è in presenza di una situazione identica a quella che vi sarebbe stata se il ricorso avesse rimandato alla lettura degli atti e dei documenti nel fascicolo della ricorrente (ove colà prodotti) o in quello d’ufficio. Nell’uno come nell’altro caso il requisito di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3 è assolutamente mancante, perchè dovrebbe essere assolto da atti estranei al ricorso e, quindi, non si connoterebbe come requisito di contenuto – forma del ricorso. Non solo: del tutto carente sarebbe la funzione riassuntiva sottesa alla previsione della sommarietà dell’esposizione, la quale, del resto, implica che, se del caso, nell’illustrazione dei motivi si debba procedere all’indicazione ed alla riproduzione, diretta od indiretta, di contenuti degli atti del giudizio di merito, in funzione dello scrutinio dei motivi stessi.

In simili situazioni non può, del resto, essere invocato, per ritenere comunque raggiunto lo scopo della previsione normativa formale dell’art. 366 c.p.c., n. 3, il principio generale di validità degli atti giuridici, secondo cui quod abundat non vitiat:

invero, l’invocabilità di tale principio suppone sempre che l’atto di cui si tratti presenti il contenuto richiesto o quello idoneo all’assolvimento delle sua funzione e che ad esso si accompagni un dippiù. In un caso come quello all’esame, viceversa, l’assemblaggio degli atti del processo di merito non è un dippiù ma un qualcosa d’altro rispetto all’esposizione sommaria del fatto, per come sopra delineata nei suoi profili di contenuto-forma. Non solo: se si ammettesse che la Corte proceda alla lettura integrale degli atti assemblati per estrapolare la conoscenza del fatto sostanziale e processuale si delegherebbe alla Corte un’attività che, inerendo al contenuto del ricorso quale atto di parte, è di competenza di quest’ultima. Inoltre, si costringerebbe la Corte ad un’attività che – richiedendo tempo -sarebbe del tutto esiziale a petto del principio della ragionevole durata del processo, sia se apprezzato a tutela del jus costitutionis (cui assolve tipicamente il ricorso per Cassazione), sia se apprezzato a tutela dello stesso jus litigatoris (cui pure assolve il detto ricorso).

3. Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza nei rapporti fra ricorrente e resistente e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione al resistente delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro quattromila/00, di cui duecento/00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA